Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2369 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2369 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PIU GIUSEPPE N. IL 19/04/1982
avverso la sentenza n. 663/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 20/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 11/12/2012
Fatto e diritto
Il collegio osserva che il ricorso non introduce specifiche censure alla decisione
impugnata, ma si risolve in una mera prospettazione di un diverso inquadramento
giuridico del fatto, per di più senza alcun collegamento concreto con i passaggi
motivazionali della sentenza, sicché esso non soddisfa i requisiti previsti a pena di
inammissibilità dall’art.581 cpp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2012
Piu Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha
confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per il
reato di cui all’art.337 cp., e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ricostruzione del fatto e all’affermazione della colpevolezza.