Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23683 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 23683 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIBERATI BRUNO N. IL 10/05/1966
avverso la sentenza n. 329/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTR1
a-rUdito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

r_ p.,

Udita7verta-partreivitreAvy
Go
Uditi difensor Avv.

„,

r
p

..„

I1

9

e, e,- ‘t “(a

r•-

Data Udienza: 07/05/2013

Ritenuto in fatto
r. – Con sentenza resa in data 25.9.2012, la Corte d’appello di Firenze ha integralmente confermato la sentenza in data 1.12.2011 con la
quale il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Livorno
ha condannato Bruno Liberati alla pena di cinque anni e quattro mesi di
reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in relazione al reato di concorso
nell’illecita detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, accertato in
Livorno il 6.5.2010.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione
il difensore dell’imputato, affidato a tre motivi d’impugnazione.
2.1 – Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale in relazione agli artt. 350,
comma 7, e 191 c.p.p..
In particolare, il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia
utilizzato, al fine di comprovare la responsabilità penale dell’imputato,
le pretese dichiarazioni spontanee rese dal concorrente nel reato, tale
Giuseppe Morelli, senza rilevare che tali dichiarazioni costituivano unicamente il resoconto di un rapporto di servizio della polizia giudiziaria
del tutto inutilizzabile ai fini della decisione, secondo la disciplina delle
dichiarazioni spontanee dettata dal codice di rito, avuto altresì riguardo
alla mancanza di alcuna sottoscrizione di dette dichiarazioni da parte
del preteso dichiarante.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza
d’appello per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di
procedere alla rigorosa verifica dell’attendibilità del correo e al riscontro
delle relative dichiarazioni sulla base di inconfutabili dati oggettivi.
2.2. –

2.3. — Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza d’appello per violatone di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato in diritto
3.1. — I primi due motivi di ricorso sono infondati.
Dev’essere preliminarmente sottolineato come, secondo il costante insegnamento di questa corte di legittimità, le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede
di giudizio abbreviato (come accaduto nel corso del giudizio di primo

2

grado) nei confronti dei chiamati in reità o in correità (Cass., Sez. 6, n.
21265/2011, Rv. 252852).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente ascritto
alle dichiarazioni del correo Morelli la qualità di dichiarazioni spontanee, avendo il giudice a quo sottolineato come il dichiarante avesse
coinvolto l’odierno imputato nell’assoluta immediatezza dei fatti, a distanza di poche ore dal momento in cui era stato arrestato, mentre ancora si aggirava, senza sapere cosa fare, nella zona del porto (cfr. pag. 8
della sentenza d’appello).
Del tutto priva di fondamento deve ritenersi la doglianza del ricorrente relativa al difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni spontanee rese dal correo, avendo questa corte già espressamente riconosciuto
la piena utilizzabilità delle ridette dichiarazioni spontanee del coindagato annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa di reato,
anche se non sottoscritte dall’interessato (Cass., Sez. i, n. 15437/2mo,
Rv. 246837); e tanto, sul presupposto della sostanziale differenza intercorrente tra dette dichiarazioni spontanee e le dichiarazioni raccolte in
sede di interrogatorio in senso tecnico, presupponendo quest’ultimo la
contestazione specifica del fatto oggetto dell’imputazione e la successiva
registrazione delle domande e delle risposte raccolte in verbale sottoscritto dall’interessato (cfr. Cass., Sez. 4, n. 15018/2011, Rv. 250228).
Sotto altro profilo, deve ritenersi del tutto priva di fondamento la
doglianza del ricorrente relativa alla pretesa mancata verifica
dell’attendibilità del correo, nonché in ordine alla mancata indicazione
degli oggettivi riscontri alle relative dichiarazioni, avendo la corte territoriale espressamente e dettagliatamente evidenziato le circostanze di
fatto idonee ad attestare la piena coerenza e la successiva (altamente)
verosimile corrispondenza a realtà del racconto del Morelli, attraverso il
richiamo delle circostanze costituite da: i) la conoscenza dei due correi
nel carcere francese di Perpignan (dove gli stessi erano ristretti per fatti
relativi al traffico di stupefacenti); 2) lo spostamento comune in Spagna
e la relativa compresenza degli stessi nel periodo del noleggio
dell’automobile a nome del Morelli dove è stato rinvenuto lo stupefacente in seguito sequestrato; 3) il rientro in Italia dei due correi attraverso
la stessa motonave previo acquisto di due biglietti recanti numeri immediatamente progressivi; 4) l’immediata sparitone dell’auto nella
quale era conservato lo stupefacente al momento dell’arrivo della motonave al porto di Livorno; 5) la gran fretta del Liberati nell’uscire dalla
motonave non appena avvenuto l’attracco; 6) la contraddittoria indicatone, fornita dal Liberati ai finanzieri che 1o avevano fermato

3

nell’immediatezza dello sbarco, di un’autovettura ‘Audi’ in attesa dello
stesso e il successivo allontanamento di quest’ultimo dal porto con un
taxi; 7) i riscontri relativi alle chiamate intercorse tra i due attraverso i
telefoni cellulari e all’agenda telefonica conservata nell’abitazione del
Morelli.
La stessa sentenza d’appello ha inoltre provveduto, con motivazione pienamente coerente in termini logici e lineare sul piano dello sviluppo argon-ientativo, a evidenziare gli aspetti d’intima contraddittorietà
delle circostanze di fatto indicate dall’imputato a sostegno delle spiegazioni alternative fornite, con particolare riguardo all’inverosimile ricerca
di un lavoro in Spagna da parte dell’imputato (senza che lo stesso sia
stato capace di fornire alcuna indicatone di riferimenti, a dispetto del
cospicuo dispendio di denaro in loco), o alle contraddittorie spiegazioni
del comportamento riferito alla scelta di compiere il viaggio di ritorno
dalla Spagna insieme al Morelli con destinazione Livorno, piuttosto che
non Civitavecchia (luogo più prossimo alla destinazione dell’abitazione
romana dell’imputato), o ancora all’illogicità del comportamento seguito allo sbarco a Livorno.
3.2. — Anche il terzo motivo d’impugnazione del ricorrente è infondato.
Al riguardo, la doglianza illustrata dal ricorrente non individua
alcuna omissione o incongruità nello sviluppo logico della motivazione
dettata nella sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni di
mero fatto o apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede.
In thema, con riferimento al contestato diniego delle attenuanti
generiche, è appena il caso di richiamare il consolidato (e qui condiviso)
indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità,
ai sensi del quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché
congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei
pretesi fattoti attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multis, Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).
Quanto all’onere di motivatone sul punto imposto al giudice del
merito, va altresì precisato come ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti
generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli

4

elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e
giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con
l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze
ritenute di preponderante rilievo (in tal senso, ex multii, v. Cass., Sez. 1,
n. 3772/94, Rv. 196880).
In particolare, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame,
tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e
atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche
un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del
reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal
senso (così Cass., Sez. 2, n. 3609/2011, Rv. 249163).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente negato il
ricorso di circostanze attenuanti generiche, correlando tale giudizio alle
particolari caratteristiche della condotta posta in essere dall’imputato (a
pochissimi mesi di distanza dal momento in cui è stato scarcerato in
Francia per una vicenda relativa al traffico degli stupefacenti) e alle modalità di commissione del reato (tutt’altro che rudimentali, avendo
provveduto alla preparazione di un’autovettura appositamente noleggiata al fine di occultare la sostanza stupefacente con un dispendio di mezzi
non trascurabile e in concorso con un soggetto avente analoghe esperienze in materia di traffico di stupefacenti), così radicando, il conclusivo giudizio espresso sul trattamento sanzionatoti°, al ricorso di specifici
presupposti di fatto coerenti ai parametri di cui all’art. 133 c.p. sulla base di una motivazione nel suo complesso dotata di intrinseca coerenza e
logica linearità.
4. — Al riscontro dell’infondatezza delle ragioni di doglianza
avanzate dal ricorrente segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2013.

5

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA