Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2368 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2368 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TASSI MAURIZIO N. IL 16/06/1957
avverso l’ordinanza n. 394/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

Osserva in:

FATTO E DIRITTO
Tassi Maurizio ricorre personalmente per cassazione contro la
sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile
perché fondato su motivo – riconoscimento della continuazione non dedotto in sede di appello il gravame proposto contro la
sentenza di condanna del giudice di primo grado per il reato di

violazione degli artt.581-591-585/4 cpp. e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della
censura, avendo la corte di merito adeguatamente dato conto con
adeguato apparato argomentativo della rilevata inammissibilità
del motivo a sostegno del gravame, correttamente interpretando e
applicando i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di
legittimità in materia (Cass.Sez.I 24/4/08 n.19338).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di e 1.000,00.

P.

Q

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11/12/2012
Il Consigliere est.

Il Pr

evasione in regime di arresti domiciliari, lamentando la

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