Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23679 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23679 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIALE ANICETO N. IL 17/04/1964
PORRO DANIELA N. IL 10/06/1967
avverso la sentenza n. 2595/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
01/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore GAnerale in persona del Dott. A2-4tke….7. bA9 0eid7
che ha concluso per „ratcc„..,..060,44.4e-c-v, c4:2<( ezdr-41 ittu4 7.; -292...e...1..r2u..4_7(5-2,:,, (01 /A «4444 eal r te(p27,-; tue, Udito, per la parte civile Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 23/04/2013 Ritenuto In fatto Ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, Viale Aniceto e Porro Daniela avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 1.12.2011 che, in parziale riforma di quella resa in data 15.4.2011 dal G.i.p. del Tribunale di Verona all'esito del giudizio abbreviato con cui erano stati dichiarati colpevoli, assieme ad altri, del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 bis dPR per Viale), riconosceva, oltre alla già concesse attenuanti generiche, anche quella di cui al 5 0 comma dell'art. 73 dPR 309/1990 con criterio di prevalenza per Porro Daniela e con quello di equivalenza per Viale, rideterminando la pena per la sola Porro in anni due, mesi otto di reclusione ed C 6.000,00 di multa e confermando quella inflitta a Viale Aniceto di anni 4 di reclusione ed C 18.000,00 di multa. Nell'interesse di Viale Aniceto si deduce: - la violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 4 c.p.p., non avendo la Corte, pur concedendo l'attenuante di cui al 5 0 comma dell'art. 73 dPR 309/1990, effettuato alcuna diminuzione della pena; - il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva di cui al 40 comma dell'art. 99 c.p.. Nell'interesse di Porro Daniela, si rappresenta il difetto di motivazione, non avendo la sentenza offerto alcuna contezza sulle modalità e criteri avuti di mira nella determinazione della pena inflitta, attestata in prossimità non dei minimi ma dei massimi edittali previsti dal 5 0 comma dell'art. 73 dPR 309/1990. Considerato In diritto Il ricorso di Viale Aniceto è fondato e merita accoglimento, mentre quello di Porro Daniela è infondato e va respinto. Infatti, essendo stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990 benchè con criterio di equivalenza, assieme a alle già concesse attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, non è stata operata alcuna riduzione della pena Inflitta in primo grado a Viale Aniceto. Il giudice che, sull'appello del solo imputato, riconosca la sussistenza di una nuova circostanza attenuante deve bilanciare le circostanze concorrenti, ben potendo peraltro ribadire Il giudizio di equivalenza già espresso dal primo giudice, poiché, ai sensi dell'art. 69 c.p., il riconoscimento di una nuova circostanza attenuante non rende automaticamente prevalenti le circostanze attenuanti (Cass. 47483/2007, D'Angelo; 23669/2008, Cappuccio). (Cass. pen. Sez. VI, n. 13870 del 16.2.2010, Rv. 246685), ma in tal caso discende l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva (che, almeno per quella pecuniaria, nel caso di specie sarebbe comunque possibile, pur nei limiti dei minimi edittali). 2 309/1990 (con la recidiva semplice per Porro e quella reiterata ed infraquinquennale Peraltro, avendo la pronunzia n. 251 del 5.11.2012 della Corte Costituzionale, che ha consentito il giudizio di prevalenza sulla recidiva dell'attenuante di cui al 5° comma ex tunc ed avendo la norma dichiarata Incostituzionale in parte qua (art. 69, 4 0 comma c.p.) valenza penale sostanziale, dell'art. 73 dPR 309/1990, effetto deve ritenersi applicabile l'istituto della successione delle leggi penali nel tempo e, quindi, il principio della retroattività del legge penale più favorevole, sicché perde ogni valenza quell'avverbio "necessariamente" che regge il giudizio di comparazione di Rimane assorbita la residua censura, benché si debba, comunque, rilevare che in ordine alla ritenuta efficacia della contestata recidiva, sia stata fornita dal giudice a quo una congrua e corretta motivazione. Diversamente, per quel che concerne il ricorso nell'interesse di Porro Daniela, la pena risulta determinata con congrua ponderazione, laddove, pur senza esplicitazione dei criteri adottati, il riconoscimento dell'attenuante di cui al V comma dell'art. 73 dPR 309/90, valutata con criterio di prevalenza assieme alle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, ha comportato sia una riduzione della pena base (da sei anni di reclusione e 27.000 euro di multa a cinque anni di reclusione e 10.000,00 di multa, come tale inferiore al massimo edittale previsto dall'attenuante ad effetto speciale predetta) sia in quella finale per effetto della prevalenza delle attenuanti generiche e della riduzione del rito. E, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142, ravvisabile anche nel caso in esame) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cessazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298): evenienza da escludersi nel caso di specie. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata in relazione a Viale Aniceto limitatamente al trattamento sanzionatorio (ivi compreso il giudizio di comparazione) e il rigetto del ricorso di Porro Daniela che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., va condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Viale Aniceto limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame. 3 mera equivalenza tra circostanze indicato in sentenza. Rigetta il ricorso di Porro Daniela che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23.4.2013

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