Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23679 del 07/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 23679 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FACCHINERI ROCCO N. IL 25/05/1959
avverso la sentenza n. 47241/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
te041,4g./.9 °L’
1)We/s’Agite le conclusioni del PG Dett. JAt.

Q

Uditi difensor Avv.;

4

Data Udienza: 07/05/2014

Ritenuto in fatto

1.

Con sentenza di questa Corte di legittimità, Sez. quinta, in data 4.6.2013,

depositata il 20.9.2013, veniva rigettato il ricorso di FACCHINERI Rocco avverso la
sentenza della corte d’appello di Reggio Calabria 4.7.2012, in punto colpevolezza per
i reati di cui agli artt. 9 c. 3 I. 98/1974 e 617 bis cod.pen., essendo stato colto il
prevenuto, latitante, in possesso di scanner idoneo a rilevare le frequenze in uso alle

dell’esclusione della recidiva, essendo stato erroneamente eliminato l’aumento di soli
quattro mesi , anziché di otto mesi , di reclusione.

2.

Con ricorso depositato il 23.12.2013, la difesa del Facchineri interponeva

ricorso straordinario per cassazione, con cui lamentava che la corte di cassazione
non abbia preso in considerazione la sua istanza di intervenuta estinzione del reato
per prescrizione, avendosi riguardo a fatti occorsi nel 2005 e quindi perenti prima
della celebrazione dell’udienza in data 4.6.2013. Nella sentenza suindicata veniva
fatta menzione della memoria con cui si sollecitava la dichiarazione di estinzione del
reato, ma il profilo non è stato fatto oggetto di esame, ragion per cui nell’errore
percettivo deve farsi rientrare la mancata decisione su un motivo devoluto alla
cognizione della Corte e da questa non preso in considerazione. La decisività
dell’omessa valutazione sull’esito del processo stava nel fatto che il ricorso non era
stato dichiarato inammissibile, poiché aveva portato all’annullamento senza rinvio in
relazione alla determinazione della pena.

Considerato in diritto.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve essere premesso che invero in tema di ricorso straordinario, è deducibile
come errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., l’omesso
rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione,
dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di
legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza
impugnata (Sez. III, 23.10.2013, n. 46244, rv 257856). E’ altrettanto innegabile che
il ricorso che ebbe ad avanzare il Facchineri alla corte di cassazione non fu ritenuto
inammissibile, ma venne accolto per quanto riguarda un profilo del trattamento
sanzionatorio. Deve però essere subito aggiunto che al momento in cui intervenne la
decisione ( e cioè il 4.5.2013), il reato in questione non era ancora perento per
effetto del tempo, posto che il termine naturale di scadenza del 21.2.2013 (il fatt
2

forze dell’ordine. Veniva ritenuto fondato il motivo sulle conseguenze a seguito

si colloca il 21.8.2005 ed è soggetto al termine di prescrizione di anni sette e mesi
sei) andava prolungato per effetto delle sospensione del processo in appello di 48
giorni (sospensioni dal 17.5.2012 al 21.6.2012 e dal 21.6.2012 al 4.7.2012), nonché
per almeno altri sessanta giorni per esservi stata in primo grado sospensione per
impedimento del difensore dal 12.6.2009 al 17.12.2009. Da ciò segue che il termine
ebbe scadenza 1’8.6.2013, pochi giorni dopo la sentenza della Cassazione
(intervenuta il 4.6.2013). Poiché il termine prescrizionale non era al momento della

talchè non rileva in termini di errore percettivo la mancata pronuncia sulla richiesta
di dichiarazione di estinzione del reato.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Così deciso in Roma, addì 7 maggio 2014.

decisione ancora scaduto, nessun obbligo aveva la Corte di deliberare sul punto, di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA