Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23677 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23677 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARRINELLO GIUSEPPE N. IL 16/12/1976
avverso la sentenza n. 1136/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Gekerale in,p_ersona 01 Dott. ~ 40-4-; AO “ire-4
che ha concluso per it
ei,ìo (.. 1:<,t Udito, per la parte c ile, l'Avv Udit i difensor 9)1 Data Udienza: 23/04/2013 Ritenuto in fatto Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Parrinello Giuseppe avverso la sentenza emessa in data 25.5.2012 dalla Corte di Appello di Palermo che confermava quella, resa all'esito del giudizio abbreviato dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala del 25.11.2010, con cui il predetto era stato riconosciuto colpevole del furto aggravato di un ciclomotore tg. A63A3 (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.) e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa. segnalazione pervenuta al Commissariato di Marsala verso le ore 15,50 del 6.9.2010, personale del detto ufficio si portava in via Witaker ove notava un giovane, identificato in Parrinello Claudio -che spingeva un "Aprilia Scarabeo", seguito da altro ragazzo- poi identificato in Parrinello Giuseppe- che lo seguiva a bordo di altro ciclomotore: "dopo pochi metri gli stessi si fermavano all'interno di un vicoletto e con calci, uno di loro, danneggiava il bloccasterzo dello scooter fino a provocarne la rottura'. Si accertava che il ciclomotore Aprilia Scarabeo era stato trafugato poche ore prima in danno del proprietario, tale Zacco Michelangelo il cui figlio lo aveva lasciato parcheggiato sulla pubblica via. Con il ricorso si deduce il vizio motivazionale in relazione alla penale responsabilità di Parrinello Giuseppe ed attesa la mancata risposta alle argomentazioni esposte con l'atto di appello, laddove si evidenziava che colui che trascinava il ciclomotore trafugato con il bloccasterzo inserito, come da segnalazione di tal sig. Galioto alla polizia, era Parrinello Claudio e che solo questi (secondo la c.n.r. richiamata dal Tribunale) era stato notato fermarsi all'interno del vicoletto e prendere a calci il ciclomotore per romperne il bioccasterzo, mentre Parrinelio Giuseppe era stato visto solo seguire il predetto a bordo di altro ciclomotore. Considerato In diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non consente con certezza di attribuire al ricorrente la partecipazione al furto del ciclomotore in ordine al quale Parrinelio Claudio è reo confesso ed ha patteggiato la pena. Le argomentazioni esposte in ricorso ricalcano quelle rappresentate con i motivi di appello. Ma è chiaro come la sentenza impugnata, anziché rispondere adeguatamente alle censure contenute nell'atto di gravame, ha travisato del tutto la puntuale ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado e nell'annotazione di servizio della p.g. operante, avendo affermato che Parrinello Giuseppe e Parrinello Claudio, "dopo aver prelevato il motociclo in questione, si erano recati nel vicoletto ed avevano iniziato a danneggiare il bloccasterzo al fine di consentirne l'accensione", in tal modo accomunando completamente i due imputati sia nell'iniziale azione furtiva sia in quella, successiva, di danneggiamento tramite la rottura del bloccasterzo. 2 Secondo la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, a seguito di Ma da quanto riportato dalla sentenza di primo grado ed emergente dagli atti, unicamente Parrinello Claudio asportò il ciclomotore Aprilia Scarabeo: nulla si sa della diretta partecipazione a tale iniziale e fondamentale condotta del coimputato odierno ricorrente Parrinello Giuseppe. Quest'ultimo è stato solo visto seguire, a bordo di altro ciclomotore, Parrinello Claudio che trascinava il motociclo Aprilla con Il bloccasterzo inserito (come da segnalazione): sia entrato anch'egli (come riportato nella sentenza di primo grado) o meno (come da menziona al riguardo) nel vicoletto, di certo solo uno di essi, cioè, ancora, Parrinello Claudio "il giovane che trascinava Io scooter", come identificato dalla annotazione di servizio predetta, è stato notato dagli agenti prendere a calci il motociclo trafugato e danneggiarne il bloccasterzo. Né, comunque, è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di furto la rilevata semplice presenza di Parrinello Giuseppe successivamente alla sottrazione del ciclomotore. Potrebbe, al limite, ipotizzarsi una sua connivenza non punibile: egli, infatti, mantenne un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, non potendosi individuare nella sua condotta quel contributo partecipatIvo -morale o materiale- alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. Né risulta che, come afferma la sentenza impugnata, il ciclomotore trafugato sia stato trovato in possesso del ricorrente, laddove la stessa sentenza impugnata indica quale possessore il "Parrinello", senza alcuna indicazione del nome di battesimo. Invero, dal verbale di sequestro allegato al ricorso risulta che il ciclomotore sottoposto a vincolo reale nei confronti di Parrinello Giuseppe e a questi prontamente restituito dal G.i.p., era quello (tg. X2X7H4) da lui condotto e non già quello rubato. Deve, conclusivamente, constatarsi la carenza probatoria in ordine alla partecipazione del ricorrente al furto contestatogli, onde s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non aver, il ricorrente imputato, commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere, l'imputato, commesso il fatto. Così deciso in Roma, il 23.4.2013 annotazione di servizio trascritta in ricorso e ad esso allegata in copia, che non lo

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