Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23677 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23677 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARRINELLO GIUSEPPE N. IL 16/12/1976
avverso la sentenza n. 1136/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Gekerale in,p_ersona 01 Dott. ~ 40-4-; AO “ire-4
che ha concluso per it
ei,ìo (.. 1:<,t Udito, per la parte c ile, l'Avv
Udit i difensor 9)1 Data Udienza: 23/04/2013 Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Parrinello Giuseppe avverso la sentenza
emessa in data 25.5.2012 dalla Corte di Appello di Palermo che confermava quella,
resa all'esito del giudizio abbreviato dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala
del 25.11.2010, con cui il predetto era stato riconosciuto colpevole del furto aggravato
di un ciclomotore tg. A63A3 (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.) e condannato alla pena di
mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa.
segnalazione pervenuta al Commissariato di Marsala verso le ore 15,50 del 6.9.2010,
personale del detto ufficio si portava in via Witaker ove notava un giovane, identificato
in Parrinello Claudio -che spingeva un "Aprilia Scarabeo", seguito da altro ragazzo- poi
identificato in Parrinello Giuseppe- che lo seguiva a bordo di altro ciclomotore: "dopo
pochi metri gli stessi si fermavano all'interno di un vicoletto e con calci, uno di loro,
danneggiava il bloccasterzo dello scooter fino a provocarne la rottura'. Si accertava
che il ciclomotore Aprilia Scarabeo era stato trafugato poche ore prima in danno del
proprietario, tale Zacco Michelangelo il cui figlio lo aveva lasciato parcheggiato sulla
pubblica via.
Con il ricorso si deduce il vizio motivazionale in relazione alla penale responsabilità di
Parrinello Giuseppe ed attesa la mancata risposta alle argomentazioni esposte con
l'atto di appello, laddove si evidenziava che colui che trascinava il ciclomotore
trafugato con il bloccasterzo inserito, come da segnalazione di tal sig. Galioto alla
polizia, era Parrinello Claudio e che solo questi (secondo la c.n.r. richiamata dal
Tribunale) era stato notato fermarsi all'interno del vicoletto e prendere a calci il
ciclomotore per romperne il bioccasterzo, mentre Parrinelio Giuseppe era stato visto
solo seguire il predetto a bordo di altro ciclomotore.
Considerato In diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non consente con
certezza di attribuire al ricorrente la partecipazione al furto del ciclomotore in ordine al
quale Parrinelio Claudio è reo confesso ed ha patteggiato la pena.
Le argomentazioni esposte in ricorso ricalcano quelle rappresentate con i motivi di
appello. Ma è chiaro come la sentenza impugnata, anziché rispondere adeguatamente
alle censure contenute nell'atto di gravame, ha travisato del tutto la puntuale
ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado e nell'annotazione di servizio
della p.g. operante, avendo affermato che Parrinello Giuseppe e Parrinello Claudio,
"dopo aver prelevato il motociclo in questione, si erano recati nel vicoletto ed avevano
iniziato a danneggiare il bloccasterzo al fine di consentirne l'accensione", in tal modo
accomunando completamente i due imputati sia nell'iniziale azione furtiva sia in
quella, successiva, di danneggiamento tramite la rottura del bloccasterzo.
2 Secondo la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, a seguito di Ma da quanto riportato dalla sentenza di primo grado ed emergente dagli atti,
unicamente Parrinello Claudio asportò il ciclomotore Aprilia Scarabeo: nulla si sa della
diretta partecipazione a tale iniziale e fondamentale condotta del coimputato odierno
ricorrente Parrinello Giuseppe.
Quest'ultimo è stato solo visto seguire, a bordo di altro ciclomotore, Parrinello Claudio
che trascinava il motociclo Aprilla con Il bloccasterzo inserito (come da segnalazione):
sia entrato anch'egli (come riportato nella sentenza di primo grado) o meno (come da
menziona al riguardo) nel vicoletto, di certo solo uno di essi, cioè, ancora, Parrinello
Claudio "il giovane che trascinava Io scooter", come identificato dalla annotazione di
servizio predetta, è stato notato dagli agenti prendere a calci il motociclo trafugato e
danneggiarne il bloccasterzo.
Né, comunque, è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di furto la rilevata
semplice presenza di Parrinello Giuseppe successivamente alla sottrazione del
ciclomotore. Potrebbe, al limite, ipotizzarsi una sua connivenza non punibile: egli,
infatti, mantenne un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun
contributo alla realizzazione del reato, non potendosi individuare nella sua condotta
quel contributo partecipatIvo -morale o materiale- alla condotta criminosa altrui,
caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un
contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito.
Né risulta che, come afferma la sentenza impugnata, il ciclomotore trafugato sia stato
trovato in possesso del ricorrente, laddove la stessa sentenza impugnata indica quale
possessore il "Parrinello", senza alcuna indicazione del nome di battesimo. Invero, dal
verbale di sequestro allegato al ricorso risulta che il ciclomotore sottoposto a vincolo
reale nei confronti di Parrinello Giuseppe e a questi prontamente restituito dal G.i.p.,
era quello (tg. X2X7H4) da lui condotto e non già quello rubato.
Deve, conclusivamente, constatarsi la carenza probatoria in ordine alla partecipazione
del ricorrente al furto contestatogli, onde s'impone l'annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per non aver, il ricorrente imputato, commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere, l'imputato, commesso il
fatto.
Così deciso in Roma, il 23.4.2013 annotazione di servizio trascritta in ricorso e ad esso allegata in copia, che non lo