Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23677 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23677 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAIUOLO VINCENZO N. IL 01/07/1962
avverso la sentenza n. 36429/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 20/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
9/c7sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difen Avv.;

Data Udienza: 07/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Quinta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 1276/2013
adottata all’udienza del 20/9/2013, annullava l’ordinanza della Corte di appello di
Potenza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta da
Vincenzo Faiuolo, condannato per omicidio volontario dalla Corte di assise di
appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza irrevocabile
1’8/11/2001.

al richiedente la revisione del parere espresso dal P.G. prima dell’emissione della
declaratoria di inammissibilità de plano.
La sentenza disponeva il rinvio alla Corte di appello di Potenza per nuovo
esame. La Corte applicava il principio, per l’individuazione del giudice del rinvio,
secondo il quale la disposizione dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. riguarda i
soli casi in cui l’annullamento è determinato da motivi di ritenuta inammissibilità
e non quelli in cui l’annullamento consegue a vizi procedurali, dovendo in questo
caso gli atti essere restituiti alla Corte che ha emesso il provvedimento
impugnato.

2. Il difensore di Faiuolo Vincenzo ha avanzato richiesta di correzione del
dispositivo della predetta sentenza, chiedendo che il rinvio venga disposto ad
altra Corte d’appello individuata secondo i criteri di cui all’art. 11 cod. proc. pen.,
che dovrà procedere con il prosieguo del giudizio ovvero con il decreto di
citazione in giudizio ex art. 636 cod. proc. pen..
Nella memoria difensiva depositata in vista dell’udienza del 19/12/2013
davanti alla Quinta Sezione penale fissata a seguito della presentazione della
richiesta di correzione dell’errore materiale, il difensore ricordava che l’istanza di
revisione era già stata dichiarata ammissibile con ordinanza della Corte di
appello di Bari del 26/4/2010, che aveva ammesso Faiuolo al giudizio di
revisione e mandato alla Cancelleria per l’esecuzione e gli ulteriori adempimenti
ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen..
Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe incorsa in un errore: in effetti, la
Corte non si sarebbe avveduta che non si era trattato di un mero vizio
procedurale, ma di una ordinanza emessa de plano, senza rispetto del principio
del contraddittorio e dopo esame nel merito dell’istanza di revisione, ovvero
dopo aver ritenuto che si fosse formata una preclusione endoprocessuale che
impedisce un nuovo esame. In effetti, la Corte di appello di Potenza aveva
ritenuto di avere già giudicato sui temi probatori proposti da Faiuolo nella
richiesta di revisione, in quanto analoghi a quelli già presentati da coimputato e

2

L’annullamento era pronunciato in conseguenza dell’omessa comunicazione

I

respinti. La Corte di appello di Potenza, pertanto, in sede di rinvio non potrebbe
che respingere l’istanza di revisione, benché l’istanza sia stata dichiarata
ammissibile con ordinanza della Corte di appello di Bari irrevocabile.

3. La Quinta Sezione, con ordinanza del 19/12/2013, ha dichiarato non
luogo a provvedere sul segnalato errore materiale e ha disposto la registrazione
della memoria difensiva come asserito ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen..

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con cui chiede che
venga disposto il rinvio ad altra Corte di appello individuata ai sensi dell’art. 11
cod. proc. pen. per la celebrazione del giudizio di revisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

La Quinta Sezione di questa Corte ha già accertato che, contrariamente a
quanto dedotto dal ricorrente, non sussisteva alcun errore materiale nella propria
sentenza.
Il ricorrente ricorda, nella memoria depositata, che questa Sezione aveva
già in precedenza corretto un errore materiale presente in una precedente
sentenza della Quinta Sezione: ma non si avvede che, in quell’occasione, il
provvedimento di correzione si giustificava per l’esistenza di una difformità tra il
dispositivo redatto al momento dell’assunzione della decisione, notificato al
ricorrente, e il dispositivo in calce alla sentenza completa di motivazione
successivamente depositata.
Non ricorre una evenienza del genere quanto alla sentenza oggetto del
nuovo ricorso straordinario.

Quanto, poi, alle deduzioni in ordine all’erroneità della formula adottata per
il rinvio (“per nuovo esame” e non “per il prosieguo”) e, soprattutto, all’erronea
individuazione della Corte di appello di Potenza come giudice di rinvio, si tratta
chiaramente di contestazioni che hanno per oggetto asseriti errori di diritto e non
di fatto.
La sentenza n. 1276 del 2013, del resto, fornisce una motivazione in diritto
della scelta adottata, osservando che “l’individuazione del giudice di rinvio deve
essere effettuata alla stregua del principio affermato da questa Corte secondo cui
la regola fissata al secondo comma dell’art. 634 cod. proc. pen. (…) riguarda i
soli casi in cui l’annullamento è determinato da motivi di ritenuta inammissibilità

,

e non quelli in cui l’annullamento consegue a vizi procedurali, nei quali ultimi gli
atti vanno restituiti alla Corte che ha emesso il provvedimento annullato”.

Non vi è luogo per condanna alle spese e al versamento della somma a
favore della Cassa delle ammende del ricorrente, atteso che l’iscrizione del
procedimento ex art. 625 bis cod. proc. pen. consegue a determinazione d’ufficio
di questa Corte.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 7 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

P.Q.M.

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