Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23671 del 23/02/2016

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23671 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la sentenza del 13/06/2014 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
De Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13 giugno 2014 la Corte d’appello di Bari riformava
la sentenza in data 9 maggio 2005 con la quale il Gup del Tribunale di Bari aveva
assolto A.A. dal reato di cui all’art. 74, d.lgs. 309/90 ed invece
lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 8.000 di multa per
il reato di cui all’art. 73, stesso decreto legislativo. La Corte territoriale ribadiva
l’affermazione della penale responsabilità fatta in prime cure, ma rivedeva il
trattamento sanzionatorio, ravvisando la continuazione tra i fatti illeciti accertati
nel presente processo con quelli accertati a carico del prevenuto con sentenza
irrevocabile della Corte d’appello di Bologna in data 9 marzo 2005. In particolare
la Corte osservava la pienezza delle prove a carico del prevenuto rivenienti dalle
dichiararazioni eteroaccusatorie dei correi C.S. e P.A.,
riscontrantesi vicendevolmente e riscontrate ulteriormente dalle attività di pg.

Data Udienza: 23/02/2016

Rilevava inoltre che lo specifico fatto illecito de quo, accertato il 23 marzo 2001
non potevasi considerare già oggetto di giudizio da parte del Gup del Tribunale di
Bologna con sentenza in data 21 ottobre 2003, quanto appunto si poteva
considerare in continuazione con i fatti di cui a detta sentenza della Corte
d’appello di Bologna e pertanto ne aumentava la pena inflitta di mesi 6 di
reclusione ed euro 3.000 di multa. Per l’effetto la Corte territoriale aumentava la
pena comminata con tale sentenza di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di
multa.

cassazione il A.A. deducendo tre motivi.
2.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in
ordine alla valutazione data alle dichiarazioni accusatorie del Corriero, in assenza
di riscontri aventi le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza di legittimità
al fine della loro piena valorizzabilità ai fini dell’accertamento della responsabilità
penale, ma anche, analogamente, in ordine alla valutazione della chiamata in
correità del Primavera.
2.2 Con un secondo motivo si duole di vizio motivazionale sotto il profilo
della mancata autonoma valutazione del materiale probatorio dal parte della
11
Corte d’appello rispetto a quella fatta dal primo giudice, con particolar all’analisi
delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni scagionanti di altri correi.
2.3 Con un terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine
all’applicazione dell’istituto della continuazione, che assume errata nel calcolo
della pena irrogata in concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2. Con il primo e con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di
legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione data dalla Corte
territoriale al materiale probatorio, suffragandolo con plurime citazioni della
giurisprudenza di legittimità
I motivi non sono fondati.
Si deve infatti rilevare che la Corte d’appello di Bari ha dato adeguato e
logicamente corretto conto del proprio convincimento in ordine alla sussistenza
della penale responsabilità del A.A. per il reato ascrittogli sub B della rubrica.
In particolare il giudice di appello ha affermato la fondatezza dell’ipotesi
accusatoria sulla base sia delle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia,
indicando specificamente le ragioni per ritenerne la attendibilità intrinseca ed
estrinseca, sia sulle attività di pg, tra le quali particolarmente significative quelle
di intercettazione telefonica, di arresto in flagranza di co-imputati e di sequestro
della sostanza stupefacente. Particolarmente puntuale ed attenta risulta poi

2

2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per

essere la ricostruzione fattuale dell’illecito specificamente oggetto del processo
effettuata dal giudice di appello.
Per contro i due motivi di ricorso ne ripercorrono alternativamente i
passaggi, dunque proponendo uno schema alternativo di considerazione dei dati
probatori, secondo un’operazione logica che non può trovare seguito nella
presente sede di legittimità. Del resto a ben vedere la “lettura” del materiale di
cognizione fattuale che il ricorrente propone è parcellizzata e parziale, non
considerando il più ampio contesto deliquenziale nel quale si inserisce lo specifico

correttamente inquadrato, così confutando, con autonoma valutazione, le ragioni
fatte valere con il gravame.
3. Il terzo motivo, ai limiti dell’ammissibilità in quanto a-specifico, è
comunque infondato.
Il Collegio infatti intende ribadire il principio, da considerarsi prevalente nella
giurisprudenza di legittimità, che «In tema di determinazione della pena nel
reato continuato, non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti
di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della
quantificazione della pena-base» (tra le molte, da ultimo, v. Sez. 5, n..25751 del
05/02/2015, Bornice, Rv. 264993).
Ne consegue che il metodo applicativo dell’istituto della continuazione
seguito dalla Corte barese va ritenuto del tutto legittimo, anche quoad poenam.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 23/02/2016

fatto oggetto di questo processo, che invece la Corte territoriale ha

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA