Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23671 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23671 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRACCO GIUSEPPE N. IL 16/01/1950
avverso l’ordinanza n. 96/2012 GIP TRIBUNALE di
CIVITAVECCHIA, del 12/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/semtite le conclusioni del PG Dott. ak,

Uditi difensor Avv.;

1

olf-lt

1.441A-Ay.

Data Udienza: 07/05/2014

ritenuto in fatto.

1.

Con ordinanza del 12.4.2013 il gip del Tribunale di Civitavecchia

rigettava l’istanza interposta dalla difesa di BRACCO Giuseppe, volta alla
restituzione nel temine per proporre opposizione avverso il decreto penale di
condanna emesso nei suoi confronti il 17.1.2011, sul presupposto che il decreto
penale era stato correttamente notificato a difensore d’ufficio, atteso che il

dissequestro avanti al tribunale del riesame.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione l’interessato pel

tramite del difensore, per dedurre la mancata conoscenza del decreto ( e non già il
difetto di notificazione), atteso che l’interessato non ebbe tempestiva conoscenza
dell’atto, avendo ritirato il decreto a lui notificato solo in data 17.10.2012, dopo il
periodo di giacenza, che lo stesso confidava nel fatto che fosse avvertito il suo
difensore di fiducia, laddove invece lo fu quello d’ufficio, cosicchè nei trenta giorni
successivi al ritiro dell’atto, interpose istanza di restituzione nel termine.
Veniva fatto di rilevare che la richiesta di restituzione nel termine va accolta
anche quando sia incerta la prova dell’effettiva conoscenza del provvedimento,
atteso che il diritto alla restituzione non dipende dall’acquisizione della prova
negativa dell’effettiva conoscenza, ma al contrario si fonda sul raggiungimento di
quella positiva.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza

impugnata.

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il giudice a quo si è dilungato nell’argomentare la correttezza della
notificazione del decreto penale al difensore d’ufficio, senza affrontare l’altro
aspetto del problema, che è quello della effettiva conoscenza dell’atto da parte
dell’interessato, ammesso e concesso che alcun appunto può essere elevato alla
procedura di notificazione presso il difensore d’ufficio. Come correttamente rilevato
dalla difesa, il thema decidendum proposto verteva sull’asserita non raggiunta
conoscenza dell’atto, atteso che il Bracco aveva argomentato rappresentando che
avendo nominato poco prima (seppure in procedura di sequestro) un difensore di
fiducia, non si aspettava che gli atti venissero recapitati ad un legale d’ufficio, con
cui non ebbe alcun rapporto , ragion per cui egli Bracco non fu in grado di
2

difensore di fiducia era stato nominato in una procedura incidentale per il

conoscere il decreto penale emesso. Sul punto giova ricordare che questa Corte ha
avuto modo di affermare e riaffermare che in tema di restituzione nel termine per
proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, la notificazione dello
stesso decreto effettuata al difensore di ufficio, ancorchè si badi nominato
domiciliatario in fase preprocessuale (circostanza che non ricorre nel caso di
specie), non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del
provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emerga “aliunde’,’

assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui (Sez. IV,
18.37.2013, n. 991, Rv 257901; Sez. VI 5.4.2013, n. 19781 , Rv 256229).
Sul punto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, deve essere
riaffermata la inidoneità della notificazione al difensore d’ufficio a provare di per sé
l’effettiva conoscenza, rilevando come nel caso di specie non ricorrano evidenze che
portino a provare che il difensore d’ufficio abbia tenuto proficui contatti con il
Bracco, così da poterlo efficacemente informare. Non si rinvengono dati che portino
a dimostrare l’intervenuta rinuncia a proporre opposizione, cosicchè deve essere
annullato il provvedimento impugnato senza rinvio, non avendo il giudice a quo
correttamente affrontato il profilo della restituzione in termini, ai sensi dell’art. 175
c.2 cod.proc.pen. Il decreto deve essere dichiarato non esecutivo; deve essere
statuito che il termine per la presentazione dell’opposizione dovrà decorrere
dall’ultima notificazione del presente provvedimento.

p.q.m.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto

restituisce il

ricorrente nel termine per proporre opposizione al decreto penale, dichiarando lo
stesso non esecutivo e fissando per la presentazione dell’opposizione il termine di
giorni quindici a decorrere dall’ultima notifica del presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per le notifiche al difensore e all’imputato del presente
provvedimento e per la comunicazione dello stesso al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Civitavecchia.
Così deciso in Roma, addì 7 maggio 2014.

ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio

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