Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23670 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23670 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PENTASSUGLIA SERGIO N. IL 15/03/1980
avverso l’ordinanza n. 753/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
20/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG »e«.
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Data Udienza: 07/05/2014

ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 20.2.2013, il Tribunale di Taranto rigettava l’istanza
interposta da PENTASSUGLIA Sergio di applicazione in executivis del regime del reato
continuato, in relazione ai reati giudicati con sentenze Tribunale di Brindisi 10.2.2009,
Tribunale di Bari 5.7.2011 e Tribunale di Taranto 20.3.2012 (reati di violazione dpr

sul presupposto della ritenuta mancanza di prova di progettualità iniziale, tale per cui
fin ab origine le singole azioni delittuose avrebbero dovuto essere delineate almeno
nelle loro linee generali, laddove secondo il Tribunale le singole azioni nel caso di specie
dovevano essere considerate espressione di un costume di vita, ovvero di una radicata
inclinazione al delitto. Né secondo il giudice a quo risultavano dati da cui desumere
che la spinta delinquenziale fosse stata determinata dalla tossicodipendenza, mancando
una correlazione tra il momento consumativo dei reati e la tossicodipendenza, atteso
che la condizione di tossicodipendenza risultava certificata dal 2005 al luglio 2011.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione l’interessato pel

tramite del difensore per dedurre violazione di legge e manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione: viene sottolineato che la cognizione del giudice
dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita
in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna che si assumono essere in
continuazione; che dagli stessi reati posti in essere è dato cogliere un medesimo
programma delinquenziale predeterminato nelle sue linee essenziali, reati sintomatici
di un unitario progetto criminoso, volto all’approvvigionamento di denaro.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza

impugnata.
Considerato in diritto.

Il ricorso è parzialmente fondato. La valutazione operata dal giudice a quo
risente di una lettura non completa degli atti, considerato che se il reato giudicato con
sentenza Tribunale di Brindisi si colloca in epoca molto pregressa rispetto agli altri due
reati, giudicati con le sentenze Tribunale di Bari 5.7.2011 e Tribunale di Taranto
20.3.2012, la contiguità temporale non poteva non essere apprezzata relativamente a
questi due reati, commessi l’uno il 2.7.2011 e l’altro il 9.7.2011, così come dovevano
essere valutati, da un lato l’omogeneità delle violazioni (entrambi reati contro il
2

309/90, di rapina e furto aggravato, consumati il 25.9.2007, il 2.7.2011 ed il 9.7.2011)

patrimonio) e dall’altro la condizione di tossicodipendenza in cui versava il Pentassuglia,
certificata da documentazione agli atti , coprente il periodo fino al luglio 2011.
Così come rilevato dal Procuratore Generale, il provvedimento al di là del
corretto richiamo ad arresti di questa Corte, non ha dato il giusto peso al profilo della
tossicomania, considerata la stretta correlazione con i reati contro il patrimonio che
rendono tutt’altro che implausibile una stimolazione al delitto sotto l’effetto della
tossicomania ed al profilo della contiguità temporale che rende difficile non ipotizzare

settimana.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente al diniego di
continuazione tra i fatti del 2 e del 9 luglio 2011, con rinvio per nuovo esame sul
punto al tribunale di Taranto in diversa composizione . Il ricorso va rigettato nel resto.

p.q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego di continuazione tra i
fatti del 2 e 9 luglio 2011 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Taranto in
diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, addì 7 maggio 2014.

una medesimezza di progetto, essendosi sviluppate le due azioni nell’arco di una

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