Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23669 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23669 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AMICO GIUSEPPE N. IL 12/08/1978
avverso l’ordinanza n. 7915/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
31/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
le /sentite le conclusioni del PG Dott. c ilAza -t74_ tev.,

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Data Udienza: 29/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 31.10.2013 il Tribunale di Napoli, costituito ex
art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa confronti di Giuseppe D’Amico dal Gip dello stesso tribunale in relazione
al reato di concorso nell’omicidio premeditato, aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l.
n. 152 del 1991, in danno di Malapena Alessandro, avvenuto il 28.8.2013, e in

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo dei difensori di fiducia, il D’Amico denunciando la violazione di legge
avuto riguardo alla mancanza di riscontri individualizzanti all’unica circostanza
indiziaria a carico del prevenuto.
Rileva, infatti, che nessuno degli elementi emersi dalle indagini ed indicati
nell’ordinanza impugnata può costituire riscontro relativamente alla
partecipazione del D’Amico all’omicidio; non può, certamente, ritenersi tale la
circostanza che l’indagato è assiduo frequentatore del Favarolo e abituale
passeggero della moto di quest’ultimo.
Il tribunale, quindi, ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza di
elementi di riscontro individualizzante.
Con memoria depositata il 7.4.2014 il ricorrente ribadisce la suddette
doglianze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il riscorso, ad avviso del Collegio, è fondato.
Il compendio indiziario ritenuto conducente, ai sensi dell’art. 273 cod. proc.
pen., in ordine alla partecipazione dell’indagato all’omicidio in danno di Malapena
Alessandro ed alle collegate violazioni in materia di armi è stato tratto: dalle
immagini delle videoriprese; dalle dichiarazioni di Nocerino Vincenzo che si
trovava insieme alla vittima e consentiva di chiarire la dinamica del fatto e
confermava che i due motocicli ripresi dalla telecamera erano quelli a bordo dei
quali era giunto il gruppo di fuoco; dalle indagini volte alla identificazione del
possessore del motoveicolo comparso nelle riprese – a bordo del quale viaggiava
una persona armata di pistola – che risultava nella disponibilità di Favarolo
Giovanni, amico dell’indagato; dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del
Favarolo che affermava di avere guidato la moto in occasione dell’omicidio e che
a sparare era stato l’indagato.
In particolare, ad avviso del tribunale, la predetta chiamata in correità del
Favarolo – la cui attendibilità è stata compiutamente motivata – risulta
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relazione alle collegate violazioni in materia di armi.

pienamente riscontrata dalle altre emergenze investigative ed, in specie, dalla
circostanza che il D’Amico è uomo di vertice dello schieramento avverso a quello
cui si assumeva appartenesse la vittima. Sono stati, infatti, valorizzati i risultati
investigativi che hanno consentito di tracciare le attuali dinamiche dei
contrapposti gruppi camorristi nella zona di Ponticelli, luogo in cui è avvenuto
l’omicidio, che vedevano coinvolta anche la famiglia del D’Amico, come
confermato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Esposito Domenico
che hanno consentito di ricostruire la causale ed il contesto storico in cui era

l’egemonia sul mercato degli stupefacenti tra il gruppo Di Micco – cui si riferiva il
Malapena che gestiva la vendita di marijuana – ed il gruppo dei D’Amico.
Invero, le circostanze di fatto puntualmente indicate dai giudici del riesame,
pur alla luce di una valutazione non parcellizzata, non consentono di individuare
elementi di riscontro individualizzanti alla chiamata in correità di Favarolo
Giovanni relativamente alla partecipazione del D’Amico all’episodio omicidiario,
come richiesto dall’art. 273 comma 1

bis cod. proc. pen..

Il principio della libertà dei riscontri comporta che essi possono
ricomprendere non soltanto le prove dirette, ma ogni altro elemento probatorio
anche indiretto ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a
corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova
per il quale la disposizione di cui all’art. 192 comma 3 cod. proc. pen. richiede
una conferma. Ed è, altresì, vero che il riscontro non deve esso stesso integrare
la prova del fatto perché in tal modo, all’evidenza, perderebbe la sua funzione
«gregaria>>. Tuttavia, deve essere ribadito che il riscontro individualizzante,
anche nella fase cautelare, deve essere relativo al fatto oggetto dell’imputazione
e, quindi, a circostanze rilevanti in ordine al thema probandum.
Orbene, nella specie, tutte le circostanze di fatto innanzi sinteticamente
richiamate ed analiticamente descritte nell’ordinanza impugnata – in ordine alla
causale dell’omicidio ed alle dinamiche dei gruppi camorristi cui si riferisce il
contesto nel quale si assume maturata la decisione di uccidere il Malapena, così
come la frequentazione del Favarolo – non hanno riguardo allo specifico fatto
oggetto della provvisoria imputazione a carico del D’Amico. Né le immagini
captate dalle telecamere o le dichiarazioni di Nocerino Vincenzo – che si trovava
insieme alla vittima e chiariva la dinamica del fatto – offrono, per quanto indicato
dal tribunale, elementi riconducibili alla presenza sul posto dell’indagato.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Napoli che dovrà procedere alla valutazione del compendio indiziario
a carico dell’indagato alla luce dei richiamati principi.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
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‘4-

maturata la decisione di uccidere il Malapena, riconducibile alla lotta per

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
P.Q.M.

‘oma, lì

E5 61U, 2014

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.

Così deciso, il 29 aprile 2014.

cod. proc. pen..

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