Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23667 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23667 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE di ASTI
con ordinanza n. 252/2013 del 26/11/2013
nei confronti di:
PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE ASTI

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Gabriele
Mazzotta, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del conflitto e
la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Asti.

Data Udienza: 29/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 novembre 2013 il G.i.p. del Tribunale di Asti ha
denunciato la sussistenza di un conflitto negativo di competenza con il
Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, in relazione alla
liquidazione delle spese di consulenza tecnica relativa al procedimento n.
3007/2012 R.G.N.R., e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per

Il Giudice rilevava, a ragione della decisione, che:
– l’Ufficio del Pubblico Ministero aveva declinato la propria competenza a
provvedere sull’istanza di liquidazione del compenso del consulente, nominato
dallo stesso Ufficio, con atto certamente idoneo ad assumere rilievo

“quale

determinazione di astensione dal prendere cognizione di una richiesta”;
– era configurabile un conflitto negativo di competenza tra organo giudicante
e organo requirente anche in materia di adozione di provvedimenti aventi natura
amministrativa, che erano in grado di determinare una situazione di arresto del
procedimento, alla luce dei principi espressi da questa Corte con sentenza n.
47673 del 2012, da ricondurre ai casi analoghi cui faceva riferimento l’art. 28,
comma 2, cod. proc. pen.;
– secondo l’Ufficio del Pubblico Ministero la sua incompetenza trovava
riscontro nella decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25161 del 24
aprile 2002;
– il principio espresso da detta decisione era, tuttavia, superato in quanto
pertinente alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n.
115 del 2002 e riguardava, inoltre, la diversa ipotesi della liquidazione delle
spese di custodia dei beni sequestrati;
– la decisione dell’Ufficio del Pubblico Ministero poteva ritenersi basata anche
sulla interpretazione dell’art. 168 dell’indicato decreto e, in particolare, sul
riferimento in esso contenuto alla competenza – quanto alla liquidazione delle
spettanze del consulente – del

“magistrato che procede”,

inteso come il

magistrato che aveva la gestione del fascicolo al momento della presentazione
della richiesta;
– tale interpretazione non poteva però condividersi, avuto riguardo alla
perdurante vigenza degli artt. 73 disp. att. cod. proc. pen. e 232 cod. proc. pen.,
alla cui stregua spettava al Pubblico Ministero liquidare il compenso del
consulente da lui nominato, come ritenuto anche da decisioni di questa Corte, e
dovendo intendersi per “magistrato che procede” quello che aveva disposto la
consulenza o l’accertamento oggetto della richiesta di liquidazione, in coerenza

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la sua soluzione.

con il carattere compilativo del sistema introdotto con il Testo Unico sulle spese
di giustizia;
– confermavano la correttezza di tale soluzione interpretativa anche ragioni
di ordine pratico correlate alla necessità di un controllo effettivo, a opera
dell’Autorità giudiziaria che aveva nominato il consulente, sull’operato del
medesimo e sulla verifica della qualità e tempestività del lavoro da lui svolto.

1. Il conflitto denunciato deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione condivisa dal Collegio
(Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 27/02/2014, Confl. comp. in proc.
Seghaier, Rv. 257989), hanno affermato il principio per cui “non è configurabile
neppure sotto il profilo dei ‘casi analoghi’ un conflitto di competenza tra il
pubblico ministero, che è una parte, anche se pubblica, del processo e il giudice’.
Tale principio – correlato al contenuto testuale dell’art. 28, comma 1, cod.
proc. pen., alla cui stregua il confitto, di giurisdizione o di competenza, è
possibile solo tra giudici che “contemporaneamente prendono o ricusano di
prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona”, e quindi
solo tra organi di giurisdizione, e alla limitazione dell’analogia, tratta dalla lettura
della disposizione di cui al secondo comma dello stesso art. 28, ai contrasti tra
organi giurisdizionali – è coerente con la qualità di parte, sia pure pubblica, che il
pubblico ministero riveste nel processo penale, rimarcata anche nella Relazione
preliminare al codice di procedura penale, con la esclusa natura giurisdizionale
dei provvedimenti del medesimo in quanto atti di parte, affermata da precedente
decisione delle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001,
dep. 24/09/2001, Chirico, Rv. 219598), e con la ratio dell’istituto del conflitto
volto a “fronteggiare situazioni che patologicamente alterino i criteri di ordinaria
ripartizione della potestà di giudicare, con conseguente possibile violazione dei
principi costituzionali della naturalità e della precostituzione del giudice”.
1.2. Consegue a tali rilievi che, nella specie, il denunciato conflitto, in
quanto afferente alla individuazione dell’autorità giudiziaria competente, tra il
G.i.p. e il Pubblico Ministero, alla liquidazione dei compensi in favore del
consulente nominato dal secondo, non è in concreto configurabile e la relativa
denuncia è da ritenere non ammissibile.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte con la predetta decisione hanno anche
rappresentato, dopo avere diffusamente ripercorso l’intervento di riordino
normativo e di razionalizzazione della materia delle spese giudiziali attuato, sulla
base della legge delega n. 50 del 1999 e successive modifiche, con il Testo Unico

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CONSIDERATO IN DIRITTO

di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, e dopo aver sottolineato la natura “compilativa”
di detto Testo Unico, che l’art. 73 disp. att. cod. proc. pen., espressamente
dedicato al consulente tecnico del pubblico ministero, alla sua nomina e alla sua
scelta, rinvia per la liquidazione del compenso alle disposizioni previste per il
perito, e quindi alla regola di competenza (riferita al giudice) di cui all’art. 232
cod. proc. pen., che, rispettata dal legislatore del Testo Unico, attribuisce
valenza all’autorità che ha conferito l’incarico e che si trova in rapporto fiduciario
con il soggetto designato.

consentono di risolvere nel merito, alla luce dell’indicato criterio, la questione
proposta nell’ordinanza di rimessione, e alle condivise conclusioni cui le Sezioni
Unite sono pervenute per

“elementari ragioni di economia processuale”,

superando la previa restituzione degli atti al giudice remittente per effetto ella
dichiarata inammissibilità del conflitto, segue la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti per la liquidazione del
compenso del consulente tecnico dal medesimo nominato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014

Il Consigliere estensore

A tali premesse in diritto, che il Collegio condivide e riafferma e che

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