Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23665 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23665 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARADISO LEONARDO VITO ROSARIO N. IL 07/10/1945
avverso l’ordinanza n. 32/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
25/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/site le conclusioni del PG Dott. OSci+R CCDPit e•-i GO L’O

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Uditi difensor Avv.; —

Data Udienza: 29/04/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 25.06.2013 il Tribunale di Brindisi, in composizione
monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti di
Leonardo Vito Rosario Paradiso il beneficio della sospensione condizionale della
pena di anni uno di reclusione ed Euro 1.600- di multa a lui concesso con sentenza
n. 1/2013, emessa in data 08.01.2013, definitiva il 04.02.2013, dello stesso
Tribunale, Sezione distaccata di Francavilla Fontana.-

stato violato il limite di legge, posto che il Paradiso aveva già fruito dello stesso
beneficio sulla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione di cui alla sentenza
23.02.1990 della Corte d’appello di Bari.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, in
particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : il beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza in data 23.02.1990
era ben noto al giudice che l’ha concesso per la seconda volta, risultando dal
certificato del casellario giudiziale in atti; in tale situazione il P.M. avrebbe dovuto
attivare l’ordinaria impugnazione della sentenza, richiedendo al giudice superiore
l’eliminazione della sospensione condizionale concessa

contra legem, e non si

poteva dunque procedere alla revoca del beneficio in sede esecutiva.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere
accolto.2. Ed invero questa Corte di legittimità, proprio in relazione alla questione di
diritto sollevata dal ricorrente, ha già espresso il principio -che deve qui essere
richiamato e ribadito- secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della

Rilevava invero detto giudice, a giustificazione del provvedimento, come fosse

pena illegittimamente concesso non può più essere revocato in sede esecutiva ogni
volta in cui il presupposto ostativo sia stato conoscibile dal giudice della cognizione
e, ciò nonostante, esso sia stato concesso. In tal caso l’error juris in cui è incorso il
giudice della cognizione, ove non fatto oggetto di impugnazione, diventa
inemendabile, entrando a far parte del giudicato, come tale intangibile; sul punto,
che discende dalla pronuncia n. 363/2007 della Corte Costituzionale, cfr. Cass. Pen.
Sez. 1°, n. 45292 in data 24.10.2013, Rv. 257724, Russo:

“Il beneficio della

sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato
nella fase esecutiva limitatamente al caso in cui l’elemento ostativo non sia stato
1

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conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca
essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice
abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non
concedibilità”; cfr. anche, assolutamente analoga, Cass. Pen. Sez. 3°, sentenza n.
33345 in data 06.06.2012, Rv. 253159, Indelicato.Ciò posto, nel caso di specie non è in discussione il dato processuale certo che il
giudice della cognizione (Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Francavilla

esecutiva il 04.02.2013, conosceva i precedenti penali del Paradiso, evidenziati dal
certificato del casellario giudiziale in atti, tra cui la risalente sentenza 23.02.1990
della Corte d’appello di Bari, ritenuta ostativa (in quanto, sommando le pene
inflitte, si superava il limite di legge). Pertanto, in concreta applicazione del
principio sopra rievocato, occorre concludere che l’errore contenuto nella sentenza
n. 1/2013 in data 08.01.2013, definitiva, nel concedere nuova sospensione
condizionale della pena in caso non consentito, errore non oggetto di impugnazione,
è divenuto cosa giudicata non più rimediabile in sede esecutiva.L’impugnata ordinanza, che a tale principio di diritto non si è attenuta, deve
pertanto essere annullata senza rinvio per violazione di legge.Si impone comunicazione della presente decisione all’organo dell’esecuzione
(che risulta essere il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi) per
ogni conseguente determinazione di competenza.P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.Così deciso in Roma il 29 Aprile 2014 Il Consigliere estensore

Fontana), che ebbe a pronunciare la sentenza in data 08.01.2013, divenuta

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