Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23662 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23662 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NURCE BESNIK N. IL 31/07/1973
avverso il decreto n. 5074/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
08/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sptife le conclusioni del PG Dott. C- V-S->x-Q.1

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Uditi difenso vv.;

Data Udienza: 29/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 8.11.2012 il Tribunale di Milano, quale giudice
dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione proposto da
Besnik Nurce volto alla dichiarazione di nullità e non esecutività delle sentenze,
non meglio specificate, e in subordine alla restituzione nel termine per proporre
impugnazione, ai sensi dell’art. 175 comma 2 cod. proc. pen..
Ad avviso del giudice dell’esecuzione, il riferimento generico al

di individuare le sentenze oggetto di istanza ed altrettanto generica era
l’indicazione della mancata conoscenza da parte del condannato della
instaurazione dei procedimenti e la denunciata nullità delle notifiche dei decreti
di citazione a giudizio.
Rilevava, altresì, che alcuna precisazione era seguita da parte dell’istante
alla richiesta di chiarimenti formulata dal giudice, avendo, lo stesso affermato di
riservare la visione degli atti alla fase successiva.
La mancata indicazione del petitum, quindi, non consentiva di ascrivere la
richiesta ad alcuna delle categorie giuridiche tipiche della cognizione del giudice
dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 666 e ss. cod. proc. pen., con conseguente
manifesta infondatezza della richiesta.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
condannato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge
ed il vizio della motivazione.
Premetteva di avere rivolto istanza al giudice dell’esecuzione al fine di
contestare i titoli esecutivi relativi alle due sentenze del Tribunale di Lecce in
data 8.3.2007 e del Tribunale di Milano in data 9.2.2006, avendo avuto notizia di
tali condanne soltanto a seguito della notifica del provvedimento di esecuzione
del pubblico ministero e non avendo mai avuto alcuna conoscenza dei relativi
procedimenti a suo carico; in subordine, aveva chiesto la restituzione nel termine
per impugnare le predette sentenze.
Il giudice dell’esecuzione aveva chiesto di documentare quanto dedotto
attraverso l’allegazione degli atti asseritamente viziati da nullità e di chiarire,
altresì, se la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. si riferisse ad entrambe le
sentenze di condanna. A seguito di tale indicazione del giudice, con memoria
difensiva, l’istante aveva dichiarato che l’istanza era stata depositata con
urgenza al fine di non incorrere nella decadenza di cui all’art. 175 cod. proc. pen.
con riserva di verificare la questione preliminare in ordine al titolo esecutivo alla
consultazione degli atti dell’esecuzione all’esito della acquisizione degli stessi da
parte del giudice.

provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 21.2.2012 non consentiva

Tanto premesso, il ricorrente afferma che il giudice dell’esecuzione ha errato
emettendo il decreto de plano, ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.,
violando i principi affermati da Sez. U. n. 14991 del 2006, secondo i quali nel
procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice
competente provvede de plano, a meno che non sia in corso un procedimento
principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle
medesime forme, come avviene quando l’istanza è presentata in sede di
incidente di esecuzione, mutuando le forme del procedimento principale. Nella

dell’incidente di esecuzione proposto ex art. 670 cod. proc. pen. disciplinato
dall’art. 666 cod. proc. pen. con le forme del rito camerale partecipato.
Pertanto, la declaratoria di inammissibilità può essere assunta de plano
soltanto nelle ipotesi espressamente richiamate dal comma 2 dell’art. 666 cod.
proc. pen. di manifesta infondatezza, ossia di difetto delle condizioni di legge
intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione
discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure di mera reiterazione
di richiesta già rigettata.
Nella specie, invero, non poteva ritenersi la manifesta infondatezza essendo
stata indicato il petitum.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Se la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale
viene proposta in sede di incidente di esecuzione, il decreto di inammissibilità
può essere emesso de plano, in assenza di contraddittorio, solo nelle ipotesi
espressamente richiamate dall’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., di
manifesta infondatezza dell’istanza, ossia di difetto delle condizioni di legge,
intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione
discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure di mera
riproposizione di richiesta già rigettata. Ogni qualvolta, invece, è necessaria una
valutazione che impone l’uso di criteri interpretativi in relazione al

thema

pro bandum, deve essere data all’istante la possibilità di instaurazione del
contraddittorio con il procedimento camerale previsto – sul modello di quello
tipico ex art. 127 cod. proc. pen. – dall’art. 666, comma 3 e ss., cod. proc. pen.
(Sez. 1, n. 18525 del 10/05/2006, Gueye, rv. 234137).
Tanto vale, all’evidenza, nel caso di specie avendo l’istante proposto
unitamente alla subordinata richiesta di cui all’art. 175 cod. proc. pen., incidente
di esecuzione ai fini di far valere la nullità del titolo esecutivo ex art. 670 cod.
proc. pen. il che comporta che la competenza a decidere sulla restituzione in

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specie, l’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. si inseriva nel più ampio contesto

termini sia del giudice dell’esecuzione, ex art. 670, comma 3, cod. proc. pen..
Ciò impone la trattazione dell’istanza nel contraddittorio delle parti ai sensi
dell’art. 666 cod. proc. pen., fatto salvo, appunto, che si versi in ipotesi di cui al
comma 2 della citata disposizione.
Va ribadito, altresì, che il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale sia stata
eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di
restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva
conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del

esaminare autonomamente la menzionata istanza presentata ai sensi dell’art.
175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Scialla, rv. 250438).
Orbene, la manifesta infondatezza dell’istanza – intesa nel senso innanzi
indicato – non coincide con la genericità della richiesta, tale da non consentire di
verificare ictu °culi la sussistenza delle condizioni di legge, potendo, invece,
essere ravvisata soltanto se, al contrario, risulti palese il difetto dei presupposti
richiesti. Ed, invero, nella specie dal tenore del provvedimento impugnato e da
quanto si rileva in atti, il giudice dell’esecuzione non poteva ed in concreto non
ha dato atto della evidente mancanza della condizioni di legge, avendo soltanto
rilevato la incertezza dei presupposti sui quali era stata fondata l’istanza e
considerato che avesse ad oggetto doglianze di merito non suscettibili in sede di
esecuzione. Proprio per tali ragioni, del resto, il giudice dell’esecuzione ha
formulato una richiesta di precisazioni, in tale modo, dando corso all’istanza e
stabilendo un contraddittorio informale che mal si concilia con la declaratoria di
manifesta infondatezza di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. che impone
una valutazione «allo stato degli atti». Quindi, il giudice avrebbe dovuto
instaurare il formale contraddittorio ex art. 666 comma 3 cod. proc. pen. ed
eventualmente disporre le necessarie acquisizioni ai sensi di quanto previsto dal
comma 5 della stessa norma.
Conseguentemente, il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione
deve essere annullato senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli
atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

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Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
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Così deciso, il 29 aprile 2014.

suddetto titolo e, qualora abbia accertato l’esecutività, è tenuto altresì ad

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