Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23660 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23660 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
CAMERINO DANILO N. IL 13.08.1984
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO del 27 aprile 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Antonio Mura che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza data 27 aprile 2012 la Corte d’Appello di Palermo in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, sezione di Castelvetrano,
appellata da Camerino Danilo, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello
stesso in ordine al reato contravvenzionale di cui al capo A (art. 9 I. n. 1423de1
1956), confermando nel resto la impugnata sentenza.
Il Camerino era stato
tratto a giudizio per rispondere, oltre che dell’ipotesi contravvenzionale, anche del
reato di furto aggravato di energia elettrica.
Avverso tale decisione propone ricorso il Camerino a mezzo del proprio
2.
difensore deducendo l’ erronea applicazione della legge penale con riferimento
all’art. 158 c.p. in relazione all’art. 625 n. 2 c.p. e la natura istantanea del reato
de quo che si sarebbe consumato il 6 agosto 2001 e quindi l’intervenuta
prescrizione e la carenza e contraddittorietà della motivazione con particolare
riguardo alla contestata aggravante di cui all’art. 625, n. 2 c.p.
CONSIDERATTO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo con il quale si sostiene che il reato si sarebbe consumato
il 6 agosto del 2001, momento dal quale l’imputato risulta residente nell’abitazione
In relazione alla quale si è verificata la sottrazione di energia elettrica e sarebbe

Data Udienza: 23/11/2012

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenttial pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 novembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

4.

quindi prescritto,
assolutamente corretta e condivisibile appare l’affermazione
della Corte territoriale secondo cui “… la sottrazione di energia è stata accertata
ed era ancora in corso il 4 novembre 2005. E’ quindi da tale data e non dall’altra
più remota che va computato il termine di prescrizione.., e non dal momento in
cui secondo la difesa sarebbe stata effettuata la manomissione del contatore”.
Ed invero come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 17036 del
15/01/2009, Palermo, Rv. 243959, Il termine di prescrizione del delitto di furto
di energia elettrica decorre dall’ultima delle plurime captazioni di
energia, che
costituiscono i singoli atti di un’unica azione furtiva a
consumazione
prolungata. Quanto al secondo motivo con cui si deduce l’insussistenza della
contestata
aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p., va parimenti richiamato
l’orientamento del giudice di legittimità (cfr. ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n.
27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888), secondo cui In tema di furto di
energia elettrica sussiste l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod. pen.,
qualora la sottrazione dell’energia avvenga mediante l’allacciamento diretto alla
rete di distribuzione, atteso che in tal caso il flusso abusivo può essere
generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per distacco dei
fili conduttori
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro,
in favore della cassa delle ammende.

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