Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23659 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 23659 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CAMASSI DOMENICO N. IL 12.06.1952
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA del 23 settembre 2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Antonio Mura che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e per il ricorrente l’avvocato Claudio Piccaglia che
si è riportato ai motivi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23 settembre 2011 la corte d’appello di Bologna
confermava la sentenza del Tribunale di Bologna, appellata da Camassi Domenico.
Il Camassi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per
rispondere del reato p. e p. dall’art. 590 commi 1 e 3 in relazione all’art. 583
comma 1 n. 1 c.p., perché nella qualità di capo cantiere settore pulizia fiera e
quindi preposto della s.c.r.l. L’OPEROSA, per colpa consistente in negligenza,
imprudenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro, cagionava lesioni personali gravi, dalle quali derivava una malattia con
durata superiore ai 40 giorni al lavoratore D’Acunzo Giovanni, dipendente della
Leader Tecnology S.r.l.; in particolare poiché, durante l’esecuzione dei lavori per
la realizzazione di un nuovo quartiere fieristico presso l’ente fieristico di Bologna,
nell’ambito dei quali all’OPEROSA erano stati appaltati lavori di pulizia dei materiali
di risulta, mentre D’Acunzo era intento ad istallare delle canaline elettriche e delle
blindo sbarre al fine di impiantare l’illuminazione dei locali, cadeva dalla passerella
del piano tecnico procurandosi le predette lesioni, in quanto la passerella era priva
di adeguato parapetto e la sua presenza ed i relativi rischi non erano stati
segnalati dal Camassi come previsto dal piano operativo di sicurezza.
2.
Avverso tale decisione propone ricorso il Camassi a mezzo dei propri

Data Udienza: 23/11/2012

difensori censurando con tre motivi la gravata sentenza.
Li. Con il primo motivo deduce la nullità delle prove assunte per
violazione dell’art. 606 lett. b) ed c) c.p.p. e la violazione dell’art. 507
c.p.p.
2.2
Con Il secondo motivo deduce ancora la nullità delle prove assunte
per violazione dell’art. 606 lett. b) e c) c.p.p. e la violazione di quanto
prescritto dall’art. 468 c.p.p.
2.3 Infine con il terzo motivo sostiene la nullità degli atti di indagine per
violazione dell’art. 606 lett. b) e c) c.p.p. perché assunti dopo la scadenza
del termine per le indagini preliminari

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1.000,00 in favore della cassa delle ammende..
Così deciso nella camera di consiglio del 23 novembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché basato su censure
3.
manifestamente infondate ed aspecifiche. è palese la sostanziale aspecificità delle
censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le
medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice
disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente
plausibile (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive
conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Corretta e congrua
nonché esente da vizi logici o giuridici è la motivazione in ordine sia alla
apodittica affermazione della inutilizzabilità degli atti ed alla conseguente
illegittimità dell’acquisizione della prova offerta dall’accusa, sia in ordine alla
nullità degli atti di indagine perché assunti dopo la scadenza del termine per le
indagini preliminari. Tanto più in considerazione del fatto che la stessa Corte
territoriale aveva già sottolineato come il giudice di primo grado aveva già
disatteso tali eccezioni, senza che l’appellante avesse tenuto in alcun conto le
argomentazioni a riguardo articolate, formulando, invece, generiche “censure
difensive che, peraltro, sfiorano la soglia dell’inammissibilità per specificità e,
comunque, ripropongono temi già affrontati e confutati dal primo giudice”
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.,
sent. 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al
pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si
in favore della cassa delle ammende.
determina in mille euro,

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