Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23659 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23659 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
SALIERNO PATRIZIA N. IL 07/01/1957
avverso l’ordinanza n. 213/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/04/2013
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/septite le conclusioni del PG Dott. C ol

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Uditi difensor

Data Udienza: 09/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1
1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,
provvedendo in sede di opposizione ex art. 676 e 667, comma 4, cod. proc.
pen., dichiarava estinta ai sensi della legge 241 del 2006 la pena di anni due di
reclusione di cui alla maggior pena inflitta a Salierno Patrizia con sentenza della
stessa Corte del 22/3/2010.
La condanna era stata emessa per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309

de plano, la Corte aveva ritenuto che mancasse la prova della cessazione del
vincolo associativo in data precedente a quella utile per l’applicazione
dell’indulto.
L’ordinanza impugnata osservava che la Salierno era stata detenuta
ininterrottamente dal 17/3/2006 al 19/12/2008, senza fruire di arresti
domiciliari. Tenuto conto del ruolo marginale riconosciuto nella sentenza di
condanna, non risultava positivamente accertata in maniera irrevocabile la
protrazione della partecipazione all’associazione in epoca successiva all’inizio
della detenzione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello
di Napoli, deducendo inosservanza della legge 241 del 2006.
Il capo C per il quale la Salierno ha riportato condanna ha per oggetto la
partecipazione all’associazione ex art. 74, commi 2, 3 e 4 d.P.R. 309 del 1990,
ed è quindi esclusa dal beneficio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) legge 241
del 2006.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la requisitoria scritta,
conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. Il difensore di Salierno Patrizia ha depositato memoria, con cui deduce
l’inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione.
L’ordinanza era stata comunicata dalla Cancelleria della Corte d’appello alla
Procura Generale via fax alle ore 12’16 del 29/5/2013. Nessuna giustificazione
aveva il successivo invio, con lo stesso mezzo, della medesima notifica il
successivo 7/6/2013.
Il termine di scadenza per la presentazione del ricorso scadeva, quindi, il
13/6/2013, mentre il ricorso era stato proposto il 14/6/2013.
L’invio della notifica via fax doveva ritenersi valido pur in mancanza delle

2

del 1990; il reato associativo era contestato in forma aperta e, con l’ordinanza

annotazioni disposte dalla legge, né poteva essere recepito l’indirizzo
giurisprudenziale che riconosce al solo visto di ricezione dell’Ufficio di Procura
l’idoneità a far decorrere il termine per impugnare. La tesi opposta
determinerebbe l’incostituzionalità dell’art. 153, comma 2, cod. proc. pen. per
contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione. In via subordinata il difensore chiede
a questa Corte di sollevare la relativa questione.

In un secondo punto, il difensore deduce l’infondatezza del ricorso del P.G.
di Napoli, di cui chiede il rigetto.
Salierno era stata condannata per la mera partecipazione all’associazione ex
art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e, quindi, poteva beneficiare dell’indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione della tardività del ricorso sollevata dal difensore di Salierno
è infondata.
L’art. 153, comma 2, cod. proc. pen. dispone che le comunicazioni di atti e
provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della
cancelleria mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria, salvo che il
pubblico ministero prenda visione dell’atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale
addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa
è avvenuta.

Di conseguenza, questa Corte ha insegnato che la semplice ricezione di un
atto del procedimento da parte della segreteria dell’ufficio del Pubblico Ministero
sul cosiddetto registro di passaggio non è idonea a far decorrere il termine per
impugnare, essendo, a tal fine, necessaria la formale annotazione della data di
ricezione dell’atto da parte dell’ufficio di procura sull’originale del provvedimento
(Sez. 5, n. 28442 del 22/06/2011 – dep. 18/07/2011, PM in proc. Alluce e altri,
Rv. 251100); in sostanza solo in quel momento si ha la legale conoscenza del
provvedimento del giudice da parte del pubblico ministero (Sez. 4, n. 686 del
28/02/1996 – dep. 24/04/1996, Mastrangeli, Rv. 205020).
Nel caso di specie, alla prima comunicazione via fax dell’ordinanza della
Corte d’appello non era seguita l’apposizione del visto di “pervenuto” da parte
della Segreteria della Procura Generale che, invece, era stato apposto solo in
occasione del successivo invio, con lo stesso mezzo, il successivo 7/6/2013.
La notifica deve, quindi, essere ritenuta avvenuta solo il 7/6/2013.

Il difensore evidenzia la diversità della disciplina in questione con quella

i

della notifica ai difensori, in particolare della notifica operata ai sensi dell’art.
148, comma 2 bis cod. proc. pen. e solleva un dubbio di legittimità costituzionale
della normativa per violazione dell’art. 3 e 24 della Costituzione.
Si tratta di questione manifestamente infondata: nessuna lesione del diritto
di difesa si ravvisa nella disciplina dettata per le notifiche al P.M., cosicché il
richiamo all’art. 24 della Costituzione è certamente fuori luogo; quanto, poi, alla
diversità di trattamento tra le parti – difensori e P.M. – risulta evidente che il
legislatore ha dettato una normativa differente nella consapevolezza che lo

in particolare, l’Ufficio di Procura è impersonale e le notifiche sono ricevute da
una Segreteria, la quale deve trasmettere i provvedimenti ricevuti al Magistrato
interessato; appare, quindi, del tutto logico disporre che la conoscenza del
provvedimento da parte di quell’Ufficio sussista solo quando l’Ufficiale addetto,
annotando sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è
avvenuta, prende in carico l’atto notificato e provvede, quindi, a farlo pervenire
al magistrato interessato (nel caso di specie ad una eventuale impugnazione).

2. Il ricorso è fondato.
L’art. 1, comma 2, lett. b) legge 241 del 2006 esclude l’applicazione
dell’indulto per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 in tutte le ipotesi previste dai
commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
La Salierno è stata condannata per il delitto di cui all’art. 74 cit. aggravato ai
sensi del comma 4 (associazione armata): di conseguenza il beneficio non
poteva essere concesso.

Si deve ricordare, per di più, che l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 non
si applica al delitto previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 nelle ipotesi
aggravate ai sensi dei commi primo, quarto e quinto, indipendentemente
dall’esito del giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti e
della concreta determinazione della pena (Sez. 1, n. 13691 del 14/03/2008 dep. 01/04/2008, Maviglia, Rv. 239570): irrilevante è, quindi, la concessione
all’imputata delle attenuanti generiche.

L’ordinanza impugnata deve, in definitiva, essere annullata con rinvio alla
Corte di appello di Napoli.

4

studio di un difensore e l’ufficio di una Procura sono realtà molto diverse tra loro:

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello
di Napoli.

Così deciso il 9 aprile 2014

Il Consigliere estensore

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