Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23658 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23658 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO SALVATORE N. IL 27/01/1980
avverso l’ordinanza n. 6192/2012 TRIB. SORVEGLIANZA’di
NAPOLI, del 19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/seDkfe le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 09/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/2/2013, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli
rigettava il reclamo avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria
Capua Vetere che aveva respinto l’istanza di Russo Salvatore di concessione
della liberazione anticipata per il periodo 24/9/2002 – 19/11/2011.
Secondo il Tribunale di Sorveglianza quando, come nel caso di specie, la
D.D.A. aveva segnalato con certezza la attualità dei collegamenti del Russo con

bis legge 354 del 1975 la liberazione anticipata non poteva essere concessa. Si
tratta di disciplina diversa da quella dettata per le ipotesi di cui al primo comma
dell’art. 4 bis cit..
Il Tribunale evidenziava che la DDA di Napoli aveva segnalato l’aumentata
importanza e il prestigio assunto da Russo nell’ambito del sodalizio criminale, in
conseguenza dell’essere egli irriducibile e rispettoso delle regole dell’omertà.
Russo era stato colpito da ordinanza cautelare nel luglio del 2011 per ulteriori
fatti associativi. La persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata
escludeva in radice la partecipazione all’opera di rieducazione.
In definitiva, nessuna prova di ravvedimento sussisteva, essendo egli ancora
inserito nell’associazione camorristica.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Russo Salvatore, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione.
Il Tribunale di Sorveglianza non aveva tenuto conto della circostanza che il
Magistrato di Sorveglianza di Pescara aveva concesso cinque semestri di
liberazione anticipata per il periodo 19/11/2008 – 18/5/2011 e che era stato
segnalato il buon comportamento anche dopo il trasferimento al carcere di Santa
Maria Capua Vetere.
L’ordinanza impugnata, facendo leva sulle apodittiche e generiche
informazioni provenienti dalla DDA di Napoli, aveva violato i principi posti da
questa Corte in materia di liberazione anticipata, beneficio per il quale non vale
alcuna presunzione.
Nel caso di specie, il collegamento con la criminalità organizzata non era
dimostrato da alcun dato concreto ma basato su mere congetture. Le
informazioni della DDA non possono da sole fornire prova positiva dell’esistenza
di collegamenti.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto

2

la criminalità organizzata di stampo camorristico, ai sensi dell’art. 4 bis comma 3

del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Questa Corte ha costantemente insegnato che l’attualità di collegamenti
dei detenuti ed internati per delitti dolosi con la criminalità organizzata,
comunicata dal procuratore nazionale antimafia o dal procuratore distrettuale, è
elemento ostativo, seppure oggetto di discrezionale valutazione giudiziale,

27/02/2008 – dep. 14/03/2008, Gagliardi, Rv. 239719); in tale valutazione, la
valutazione del Procuratore nazionale o distrettuale antimafia – che pure deve
fondarsi su dettagliati elementi – circa l’attualità di collegamenti del condannato
con la criminalità organizzata non vincola il giudice, che deve sottoporla a
verifica sia per quanto concerne l’apprezzamento dei dati fattuali esposti, sia per
quel che riguarda il giudizio di attualità dei predetti collegamenti (Sez. 1, n. 4195
del 09/01/2009 – dep. 29/01/2009, Calcagnile, Rv. 242843).
Quindi, come esattamente osserva il ricorrente, nessuna presunzione, ma
onere per il Magistrato di Sorveglianza di valutare gli elementi portati a sua
conoscenza dal procuratore nazionale o dal procuratore distrettuale antimafia.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dimostrato di avere sottoposto a vaglio la
nota della DDA di Napoli, accostandola al dato – davvero significativo anche in
ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata dell’emissione di ordinanza di custodia cautelare per ulteriori fatti associativi nel
mese di luglio del 2011.
Altrettanto correttamente, il Tribunale ha rilevato che – a prescindere dalla
condotta carceraria – la persistenza di attualità con la criminalità mafiosa esclude
in radice la partecipazione all’opera di rieducazione e, quindi, non permette la
concessione della liberazione anticipata.

Il ricorrente evidenzia la concessione del beneficio per cinque semestri da
parte di altro Magistrato di Sorveglianza: di per sé, tale provvedimento non
dimostra l’erroneità di quello attualmente impugnato, perché non è noto se il
Magistrato di Sorveglianza di Pescara avesse le informazioni utilizzate da quello
di Santa Maria Capua Vetere.

Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato.

3

all’accoglimento dell’istanza di liberazione anticipata (Sez. 1, n. 11661 del

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 9 aprile 2014

1I,Pre den e

Il Consigliere estensore

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