Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23657 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23657 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROVENZANO BERNARDO N. IL 31/01/1933
avverso l’ordinanza n. 2195/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 27/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/stie le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27.8.2013 il Tribunale di sorveglianza di Bologna
rigettava la richiesta presentata da Provenzano Bernardo di differimento
obbligatorio o, subordinatamente, di differimento facoltativo della pena.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato
ricorre per cassazione per i seguenti motivi:nullità dell’ordinanza per assenza di
motivazione, avendo lasciato senza risposta le osservazioni della difesa in ordine
al pericolo di vita a cui è esposto il detenuto se ristretto in ambiente carcerario;

ricorrente del proprio stato di soggetto incapace; le relazioni della DNA non sono
riferibile ad un quadro di pericolosità attuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato
Il Tribunale di sorveglianza, con riguardo alle vicenda sanitarie successive a
quelle già esaminate con la precedente ordinanza del 3.5.2013 di rigetto di
analoghe istanze, ha osservato che, sulla scorta delle relazioni sanitarie
pervenute, le condizioni di salute del detenuto risultano adeguatamente
monitorate e le terapie necessarie sono somministrate anche in ambiente
carcerario, con ricorso all’occorrenza a ricoveri ospedalieri ai sensi dell’art.11
Ord.pen.; avendo debitamente valutato le più recenti relazioni sanitarie
trasmesse, il Tribunale ha ritenuto che il complesso quadro clinico del detenuto
risulta da ultimo stazionario e stabilizzato, e che pertanto non sussistono le
condizioni previste dagli artt.146 e 147 cod.pen. per il richiesto differimento
obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena.
La motivazione non è mancante, è priva di vizi logici manifesti e contiene
argomentazioni adeguate rispetto alle ragioni esposte nella richiesta di
differimento presentata dal condannato.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 4.4.2014.

illogicità della motivazione nella parte in cui ipotizza la simulazione da parte del

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