Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23656 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23656 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALAUTTI FRANCESCO N. IL 02/11/1944
avverso l’ordinanza n. 835/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 24/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/~tite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24.7.2013 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria
rigettava la richiesta di riabilitazione presentata da Calautti Francesco,
osservando che non vi era prova dell’avvenuto risarcimento dei danni cagionati
alle persone offese dai reati di violenza privata e disturbo alle persone per cui
era intervenuta condanna, non essendo validamente rese le dichiarazioni
rilasciate dalle persone offese Mainetti Maria e Magri Richetta di non avere
pregiudizi da far valere nei confronti di Calautti.

ricorre per cassazione per violazione di legge, illogicità, apparenza e
contraddittorietà della motivazione: l’ordinanza impugnata ritiene inidonee le
dichiarazioni liberatorie delle persone offese, mentre l’art.179 cod.pen. non
prescrive alcuna particolare forma delle suddette dichiarazioni ed il Tribunale
avrebbe potuto accertare d’ufficio che l’avvocato Mandragone è il soggetto al
quale le persone offese si sono effettivamente rivolte per la redazione delle
dichiarazioni liberatorie successivamente inviate al sottoscritto difensore; 2) il
Tribunale ha omesso di considerare il valore esimente della espressa rinuncia
creditoria delle persone offese, non potendosi fare carico al condannato delle
scelte insindacabili compiute dalle persone offese impeditive dell’adempimento
dell’obbligo di risarcimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il condannato non ha dimostrato
di trovarsi nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato
per cui chiedeva la riabilitazione, non avendo attribuito valore probatorio alle
dichiarazioni delle persone offese di non avanzate pretese risarcitorie in quanto
la sottoscrizione era autenticata dall’avvocato Mandragone Luigi, non avente
alcuna veste nel presente procedimento, al di fuori dei poteri di certificazione
attribuiti al difensore.
La motivazione è priva dei vizi di legittimità denunciati.
1.L’art.179 comma ultimo n.2) cod.pen. prevede, quale causa ostativa alla
concessione della riabilitazione, il mancato adempimento alle obbligazioni
risarcitorie derivanti dal reato; è consentito prescindere dall’obbligo di
adempimento delle obbligazioni civili soltanto se il condannato “dimostri di
trovarsi nella impossibilità di adempierle”, con espressa attribuzione al soggetto
che richiede la riabilitazione dell’onere di dimostrare la sussistenza di una
condizione di impossibilità oggettiva di assolvere gli obblighi di restituzione e di
risarcimento del danno cagionati dal reato ai sensi dell’art.185 cod.pen.

1

Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato

(condizione nella quale rientra anche la rinuncia volontaria alla pretesa
risarcitoria da parte della vittima del reato).
2.11 Tribunale di sorveglianza ha correttamente disconosciuto la valenza
probatoria delle dichiarazioni di rinuncia al risarcimento, asseritamente
proveniente dalle persone offese.
Il difensore nominato di fiducia dal condannato

nel procedimento di

riabilitazione è pacificamente l’avvocato Speziale del foro di Reggio Calabria,
mentre le dichiarazioni rilasciata dalle persone offese sono autenticate

nell’ambito del procedimento in oggetto, in particolare non risulta avere veste di
difensore o di sostituto del difensore del condannato che richiede la
riabilitazione. Ne deriva il difetto di legittimazione alla ricezione di dichiarazioni
utili ai fini dell’ attività difensiva ai sensi degli artt.391 bis e ss. cod.proc.pen.,
disposizioni applicabili non solo nel procedimento di cognizione ma anche nel
procedimento di sorveglianza a norma dell’art.327 bis comma 2 cod.proc.pen.;
inoltre le dichiarazioni delle persone offese sono state documentate senza
l’osservanza delle formalità prescritte dall’art.391 ter cod.proc.pen. In relazione
ad entrambe le violazioni l’art.391 bis comma 6 cod.proc.pen. commina la
sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 4.4.2014.

dall’avv.Mandrone Luigi del foro di Torino, che non risulta avere alcuna qualifica

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