Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23655 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23655 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
ZAPPALA’ FRANCESCO ARNALDO N. IL 13/02/1960
avverso l’ordinanza n. 661/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/switite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale richiedeva alla Corte di appello di Milano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, di disporre ai sensi dell’art.12 sexies
legge 7.8.1992 n.356, la confisca dell’ unità abitativa (villa con due
autorimesse) sita in Milano viale Zara n.2, intestata a Cazzorla Caterina
ma ritenuta riconducibile a Zappala Francesco, nei cui confronti erano
state pronunciate le seguenti sentenze: Corte di appello di Milano del

artt.73,74, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 in relazione ad un traffico di
stupefacenti svolto dal 2003 al 2007; la Corte di appello di Milano del
24.10.2005, irrevocabile il 9.12.2005, di condanna per il reato di usura
previsto all’art.644 cod.pen. commesso sino al 30.6.2001.
Con ordinanza del 12.11.2012 la Corte di appello di Milano rigettava
la richiesta. Con ordinanza del 11.6.2013 la Corte di appello di Milano
rigettava l’opposizione proposta dal Procuratore generale contro
l’ordinanza di rigetto della confisca.
Avverso il provvedimento di rigetto dell’opposizione il Procuratore
generale di Milano propone ricorso per illogicità e contraddittorietà della
motivazione, formulando le seguenti censure: 1)irrilevanza della
circostanza che nel procedimento di prevenzione non fosse stata disposta
né richiesta la confisca dell’immobile in oggetto; 2) illogicità della
motivazione nella parte in cui non ha considerato che l’asserito inizio
della convivenza nell’anno 2000 è in ogni caso compatibile con una
conoscenza ed una frequentazione tra i due antecedente a quella data;
travisamento del dato probatorio costituito dalle dichiarazioni rese da
Zappalà il quale affermava di essersi avvalso “dal 1996” dello studio
intestato a Cazzorla sito nella unità immobiliare oggetto della richiesta di
confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.La circostanza che nel procedimento di prevenzione non sia stata
richiesta né disposta la misura di prevenzione patrimoniale sull’immobile
in oggetto, non ne esclude la confisca obbligatoria ex art.12 sexies legge
7.8.1992 n.356 da parte del giudice dell’esecuzione che procede ai sensi
dell’art.676 cod.proc.pen., la cui competenza deve ritenersi preclusa

i

17.7.2009, irrevocabile 1.3.2011, di condanna per i reati previsti dagli

solo in presenza di una pronuncia sul punto da parte del giudice della
cognizione.
2.In sede di opposizione alla confisca la Corte di appello ha dato atto
che l’immobile era stato acquistato da Cazzorla Caterina in data
12.3.1996, mediante pagamento in unica soluzione e senza accensione di
mutuo della somma di lire 378.000.000, e che i redditi percepiti sia da
Cazzorla che da Zappala erano insufficienti a giustificare la somma

Cazzorla non fosse riconducibile a Zappalà in quanto, come dallo stesso
dichiarato, la convivenza con Cazzorla Caterina presso l’immobile di viale
Zara n.2 era iniziata soltanto a decorrere dall’anno 2000.
Nella ordinanza 12.11.2012, opposta dall’interessato, la Corte di
appello aveva escluso la sussistenza, alla data dell’acquisto
dell’immobile, di rapporti tra i conviventi Cazzorla e Zappalà, sulla base
delle certificazioni dell’Agenzia delle Entrate attestanti che Zappalà aveva
trasferito il domicilio fiscale nell’immobile di viale Zara 2 soltanto a
decorrere dal 22.1.2004, mentre Cazzorla Caterina vi aveva fissato il
proprio domicilio fiscale dal 11.12.1997.
Sussiste il vizio logico denunciato dal Procuratore generale. La Corte
di appello, dopo aver ritenuto la sussistenza del presupposto della
mancata giustificazione della provenienza della somma versata per
l’acquisto dell’immobile e della sproporzione rispetto ai redditi dichiarati,
ha escluso la presunzione di illecita provenienza di beni riconducibili a
persona condannatq, per uno dei reati previsti dall’art.12 sexies legge
7.8.1992 n.356, sulla base della semplice circostanza che Zappalà, nel
proprio interrogatorio, aveva dichiarato di convivere con l’intestataria
dell’immobile solo a decorrere da un periodo temporale (anno 2000)
apprezzabilmente successivo all’acquisto dell’immobile.
Tale argomentazione è illogica nella parte in cui omette di
considerare che nel medesimo interrogatorio, riportato nel provvedimento
impugnato, Zappalà aveva anche dichiarato che egli “fino al 1996” aveva
svolto la propria attività di odontoiatra in Milano via Palanzone, “poi
presso lo studio della mia convivente Caterina Cazzorla”, ammettendo
pertanto di avere avuto la disponibilità dello studio ubicato in Milano viale
Zara 2 nell’anno immediatamente successivo all’acquisto dell’immobile.

versata per l’acquisto; ha tuttavia ritenuto che l’immobile intestato a

L’ordinanza deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte di
appello di Milano affinché riesamini il profilo della riconducibilità a
Zappalà dell’immobile intestato alla convivente Cazzorla, valutando
debitamente la circostanza che esso era dichiaratamente nella
disponibilità di Zappalà quantomeno in data immediatamente successiva
al 1996.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte
di appello di Milano.
Così deciso il 4.4.2014.

P.Q.M.

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