Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23654 del 04/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 23654 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIHAI ION N. IL 10/05/1981
avverso l’ordinanza n. 12/2013 TRIB.SEZ.DIST. di CASTELNUOVO
DI PORTO, del 29/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
t Sptu-n-e):, cie. 1,-RI__
lette/€reetite le conclusioni del PG Dott. Sa.m.ia_
uPAA:Q-ieo 1 1 0~,ufreeo-44^,e,k,to

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/04/2014

%

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29.5.2013 il Tribunale di Tivoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Mihai Ion di
remissione in termini per proporre impugnazione e di sospensione
dell’esecuzione della sentenza emessa il 23.9.2010 dal Tribunale di Tivoli,
sez.dist. di Castelnuovo di Porto, di condanna alla pena di anni tre di
reclusione.

deducendo violazione di legge, mancanza di motivazione ed abnormità
del provvedimento poiché, pur avendo motivato in ordine alla richiesta di
invalidità del titolo esecutivo ed alla richiesta di restituzione nel termine
per impugnare ai sensi dell’art.175 cod.proc.pen. , non ha motivato in
ordine alla istanza di sospensione del titolo esecutivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Occorre premettere che la precedente ordinanza del 24.4.2013, con
la quale il Tribunale di Tivoli sez.dist. di Castelnuovo di Porto aveva
rigettato l’istanza di invalidità del medesimo titolo esecutivo e di
rimessione nei termini per l’impugnazione, è stata annullata da questa
Corte con sentenza depositata il 29.1.2014, con rinvio al Tribunale di
Tivoli che dovrà nuovamente pronunciarsi sulla istanza di restituzione nel
termine.
In questa sede il ricorrente non si duole della mancata dichiarazione
di non esecutività della sentenza ( che il giudice dell’esecuzione ha
ritenuto ritualmente notificata nel domicilio eletto presso il difensore di
fiducia) ma esclusivamente della mancata sospensione del titolo
esecutivo.
La doglianza è manifestamente infondata, atteso che l’art.670
comma 1 cod.proc.pen. consente al giudice dell’esecuzione di disporre la
sospensione dell’esecuzione soltanto quale provvedimento accessorio
all’avvenuto accoglimento della richiesta principale di dichiarare non
esecutiva la sentenza di condanna.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il

Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione

presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla

Così deciso il 4.4.2014.

Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA