Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23653 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23653 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOTO VITO N. IL 31/08/1959
avverso l’ordinanza n. 776/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del
29/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite-le conclusioni del PG Dott. ff\P-A-L (-0- ,2c-0 2- 0-c-0 AA’e2f1P (.1,
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29.5.2013 il Tribunale di Firenze rigettava
l’incidente di esecuzione proposto da Noto Vito con la richiesta di
dichiarare non esecutiva, per omessa notificazione dell’avviso di deposito
ai sensi dell’art.548 cod.proc.pen. , della sentenza emessa dal Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 15.5.2001.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione

ritenuto la prevalenza della elezione di domicilio rispetto alla
dichiarazione di domicilio, e nullità della elezione di domicilio perché non
accompagnata dall’avvertimento che essa prevale sulla precedente
dichiarazione di domicilio; 2)I’interruzione del rapporto fiduciario fa
presumere il venir meno della volontà dell’interessato di mantenere il
domicilio presso lo studio del difensore a cui è stato revocato il mandato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.E’ pacifico che l’avviso di deposito della sentenza ( intervenuto oltre
il termine stabilito dal giudice) è stato notificato ai sensi dell’art.548
comma 2 cod.proc.pen. nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia
avvocato Silocchi.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’elezione di
domicilio effettuata dall’imputato a norma dell’art.161 cod.proc.pen.
conserva la propria efficacia finché non venga espressamente revocata
nelle forme prescritte; ne consegue che, qualora il domicilio sia stato
eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad
esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell’elezione di
domicilio originariamente effettuata. (Sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006 ,
Moltisanti ed altro, Rv. 235297; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhlga,
Rv. 246387).
2.Dal disposto dell’art.162 cod.proc.pen e propriamente desumibile il
principio, opposto a quello sostenuto dal ricorrente, che l’elezione di
domicilio successivamente effettuata comporta automaticamente la
revoca della precedente dichiarazione o elezione di domicilio ( conforme
Sez. 6, n. 20384 del 21/04/2009, Marin Zapata, Rv. 243856).

deducendo: 1) violazione dell’art.161 cod.proc.pen., avendo il Tribunale

A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

Cassa delle ammende.
Così deciso il 4.4.2014.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla

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