Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2365 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2365 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) STERPI GIOVANNI N. IL 14/02/1947
avverso la sentenza n. 3065/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

Osserva in:

FATTO E DIRITTO
Sterpi Giovanni ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che, pur riducendo la pena e la somma liquidata a
titolo di risarcimento danni, come da dispositivo ed eliminando la
condizione apposta alla efficacia del beneficio della sospensione
condizionale e concedendo il beneficio della non menzione, ha

primo grado per il reato di calunnia, per avere denunciato
falsamente lo smarrimento di assegno bancario, in tal modo
simulando a carico del beneficiario, cui aveva consegnato il
titolo tracce di reato, e denuncia violazione di legge in
riferimento asll’insussistenza del reato, giacché il furto
dell’assegno, oggetto di denuncia e reato procedibile a querela,
mai presentata, difetto di motivazione in riferimento alla
valutazione della prova sotto il profilo oggettivo e soggettivo,
alla mancata rinnovazione parziale del dibattimento,alla conferma
del giudizio di colpevolezza.

Il ricorso è inammissibile, in quanto in diritto mira a rimettere
in discussione il principio, ormai consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la denuncia di
smarrimento, lungi dall’esaurirsi nella partecipazione di un
evento anodino, è traccia di reato e rientra perciò nella
previsione dell’art. 368/1 cp. Ne discende che, quando tale
denuncia costituisce l’abusato espediente per bloccare la
circolazione del titolo di credito, il denunciante è ben conscio
di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto, a cui
ha trasmesso l’assegno, potrà essere perseguito di ufficio insieme
agli altri eventuali giratari per furto aggravato o ricettazione,
e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce
del reato di appropriazione di cosa smarrita, delitto per cui non
ha presentato querela (ex multis Cass.Sez.VI 24/8/02 Bonafede;
28/3/01 Macrì; 29/1/99 Gioviale; 2/3/92 Arduini). E nel caso la
sentenza ben evidenzia che la denuncia ha avuto ad oggetto il
2

confermato il giudizio di colpevolezza espresso dal giudice di

furto aggravato del titolo ex artt.624-61 n.11 cp, procedibile di
ufficio.
Nel merito le censure del ricorrente sono speculari a quelle poste
a fondamento dell’appello, sulle quali già si è pronunciato il
giudice del gravame e più ancora il giudice di primo grado, e
tendono in definitiva a sottoporre al giudizio di legittimità,

sulla ricostruzione della vicenda, e dell’elemento soggettivo del
reato, alternativa a quella, operata dai giudici del merito, i
quali in coerenza con le risultanze acquisite hanno privilegiato
le conclusioni della CTU rispetto alla consulenza di parte, hanno
valorizzato le dichiarazioni accusatorie del beneficiario
dell’assegno Mensi Maria Elia e il rapporto sottostante intercorso
tra costei e l’imputato, implicitamente ritenendo completa
l’istruttoria dibattimentale e non suscettibile di modifica del
quadro probatorio, con argomenti in fatto, scevri da vizi logici o
interne contraddizioni e come tale non censurabile in sede di
scrutinio di legittimità.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna

del

ricorrente al pagamento delle spese processualì e al versamento in
favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, dì C 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di E
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11/12/2012
sigliere est.

Il

ente

1.000,00 in

anche attraverso la denuncia di travisamenti, una valutazione

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