Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23649 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23649 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRUCITTI SANTO N. IL 25/02/1963
avverso l’ordinanza n. 679/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 18/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
le sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 01/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19.9.2013 il Tribunale di Reggio Calabri, costituito
ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto da Santo Crucitti
avverso l’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento della stessa sede
respingeva l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere
applicata al predetto per il reato di cui all’art. 416

bis cod. pen. .

Riteneva, a ragione, la infondatezza della dedotta improcedibilità con

posizione del Crucitti è stata archiviata e, quindi, insussistente la preclusione
dell’inizio di nuovo esercizio dell’azione penale. Rilevava che, nella specie, il
ricorrente risulta inserito nella cosca omonima nella qualità di capo locale,
mentre il procedimento per il quale è intervenuta l’archiviazione non si riferiva
esclusivamente alla cosca, riguardando più ampie indagini relative agli omicidi
commessi in un contesto associativo mafioso non ben delineato, sicuramente
diverso da quello in esame; diversi sono, in particolare, la composizione
soggettiva del sodalizio, le caratteristiche dell’organizzazione ed il ruolo assunto
dal Crucitti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il predetto, a mezzo del difensore di
fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’art. 414 cod. proc. pen. e all’art. 416

bis cod. pen..
Contesta che il tribunale non ha ritenuto la identità dei due sodalizi mafiosi
oggetto delle due diverse contestazioni con asserzione lapidaria e generica, tale
da imporre l’annullamento dell’ordinanza. A fronte della non perfetta coincidenza
temporale tra le due contestazioni, la sovrapposizione doveva essere individuata
quanto meno con riferimento al periodo coincidente con conseguente preclusione
parziale, cioè ancorata ad un periodo di tempo limitato rispetto al quale è
intervenuta la archiviazione.
Lamenta la omessa valutazione in concreto della diversità dei sodalizi
oggetto dei diversi procedimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
E’ certamente vero che – come affermato dal tribunale – nell’ipotesi di reato
permanente, quale è quello di cui all’art. 416

bis cod. pen., l’archiviazione non

seguita dalla riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen. non
preclude la possibilità di valutare i comportamenti ed i fatti successivi
2

riferimento al reato contestato per il quale nell’ambito di altro procedimento la

all’archiviazione, che valgano a dimostrare la consumazione del reato anche alla
luce delle condotte pregresse poste in essere dall’imputato (Sez. 6, n. 6547 del
10/10/2011, Panzeca, rv. 252113); tuttavia, il giudice, al fine di escludere la
necessità della riapertura delle indagini, deve esplicitare le ragioni per le quali
ritiene la non completa sovrapponibilità dei fatti e delle condotte oggetto di
indagine, ancorchè, questi possano essere valutati tenendo conto anche di quelli
preg ressi.
Nel provvedimento impugnato – come innanzi sintetizzato – invero, è

maniera chiara gli elementi di diversità, ovvero di parziale sovrapponibilità, tra i
fatti oggetto della precedente contestazione di partecipazione ad associazione
mafiosa, sulla quale è intervenuta l’archiviazione, e quelli indicati nella
provvisoria imputazione in relazione alla quale è stata emessa la misura
cautelare nei confronti del ricorrente.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata e deve disporsi la
trasmissione al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
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Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.

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Reggio Calabria.

cod. proc. pen..

Così deciso, il 1° aprile 2014.
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contenuta una indicazione soltanto generica sul punto e non si individuano in

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