Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23648 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23648 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIAMANNETTI ALBERTO N. IL 12/10/1963
avverso l’ordinanza n. 2502/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
25/03/2012
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se te le conclusioni del PG Dott. .3_ ,ce,v7R-c(
cf.& LQ
~-41 Q_Lu.-14._

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<-9-011 Data Udienza: 01/04/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, respingeva - per quanto qui interessa - l'istanza avanzata da Alberto Sciamannetti, volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 18.3.2009 e con quella del Giudice per le indagini preliminari della stessa sede in valutazione della identità del disegno criminoso. 2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, personalmente e a mezzo del difensore di fiducia, il condannato deducendo la violazione di legge ed il vizio della motivazione. Rileva, in primo luogo, il difetto totale di motivazione, avendo il giudice dell'esecuzione fatto esclusivo riferimento ad una generica mancanza di allegazione, mentre nell'istanza erano stati indicati quali presupposti per il riconoscimento della continuazione sia lo stato di tossicodipendenza, sia la prossimità temporale della commissione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, ad avviso del Collegio, è fondato. L'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Naturalmente, possono essere posti a fondamento della valutazione anche soltanto alcuni di detti indici, purché siano pregnanti ed idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo della continuazione. Nella specie, la motivazione della ordinanza del giudice dell'esecuzione deve ritenersi generica e non ancorata ad elementi di fatto concreti tratti dagli atti del procedimento ed, in particolare, dalle sentenze di condanna di cui non è stato dato atto nel provvedimento impugnato e che non risultano acquisite ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen.. Invero, il giudice si è limitato a rilevare la mancanza di allegazione da parte dell'istante che, peraltro, ha indicato alcuni 2 data 5.2.2011, rilevando l'omessa allegazione di fatti e circostanze idonei alla elementi che in astratto potrebbero essere rilevanti ai fini della valutazionerquali l'omogeneità dei reati e l'epoca della commissionerche il giudice ha omesso di valutare. Il Collegio condivide il principio secondo il quale non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. mancata del tutto. Pertanto, il ricorso deve essere integralmente accolto nei limiti del petitum e, conseguentemente, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per nuovo esame. Tenuto conto della intervenuta decisione della Corte costituzionale n. 183 del 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice, il giudice del rinvio dovrà decidere in diversa composizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al gip del Tribunale di Roma in diversa composizione. Così deciso, il 10 aprile 2014. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, rv. 248276), cosa che nella specie è

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