Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23644 del 31/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23644 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABURIME LUCY N. IL 23/09/1962
avverso la sentenza n. 13552/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 16/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISA ETT R SI;
sentite le conclusioni del PG Dott.

Udii i difensor Avv.;

Data Udienza: 31/01/2013

Rilevato che la Corte di Cessazione, con sentenza n. 28134/12 pronunciata il 16

novembre 2011 e depositata il 13 luglio 2012, nei confronti di Aburime Lucy ha
dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento della somma di mille euro in favore
della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore delle parti civili delle
spese sostenute nel grado;
Considerato che occorre procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto

omessa la condanna alla rifusione in favore delle parti civili delle spese
processuali da esse sostenute nel giudizio di legittimità con la liquidazione per
ciascuna di esse di complessivi C 1.500,00 oltre spese forfettarie ed accessori di
legge;
letto l’art. 130 c.p.p.
P.Q.M.
Dispone correggersi il ruolo dell’udienza del 16 novembre 2011, ricorso R.G.
13552 del 2011 (Aburime Lucy) nel senso che dopo le parole “in favore della
Cassa delle Ammende” deve aggiungersi la seguente frase: “nonché alla
rifusione in favore delle parti civili delle spese processuali da esse sostenute in
questo grado di giudizio che si liquidano, per ciascuna di esse, in complessivi C
1.500,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge”.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

nel ruolo dell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011, laddove risulta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA