Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2364 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2364 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PLANA SABATES CARLOS GABRIEL N. IL 09271980
2) IACIANCIO ESTER N. IL 11/03/1983
avverso la sentenza n. 59/2011 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

a

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la sentenza del
23 marzo 2010 con cui il Tribunale di Larino — Sezione distaccata di Termoli aveva ritenuto Ester
Giulia Iaciacio e Gabriel Plana Sabates responsabili la prima dei reati di cui agli artt. 624-625, 368
61 n. 2 c.p., il secondo del reato di cui agli artt. 81, 368 e 378 c.p., condannandoli alle pene ritenute

Gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione
deducendo i seguenti motivi:
mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
errata interpretazione dell’art. 51 c.p. in ordine al reato di calunnia e carenza di motivazione;
vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del furto.

I motivi dedotti sono tutti generici, in quanto non fanno altro che riproporre, in maniera quasi
testuale, nel ricorso per cassazione i motivi fatti valere in appello e rispetto ai quali la Corte
territoriale ha risposto in maniera completa e approfondita. Secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte la riproposizione pressoché invariata di censure, precedentemente espresse e valutate,
non rende possibile il controllo sul provvedimento impugnato da parte del giudice funzionalmente
superiore, non essendo individuabili i punti della sentenza che si intendono sottoporre a ulteriore
vaglio, per la mancanza di argomentazioni critiche che la riguardino.
La rilevata genericità dei motivi comporta l’inammissibilità dei ricorsi; segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una
somma che si stima equo liquidare in E 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento di E 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012

di giustizia.

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