Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23637 del 30/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23637 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASCALE DAVIDE N. IL 02/05/1974
avverso la sentenza n. 7604/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
03/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONI°
14111
Udito il Procuratore Gnerale in persona del Dott. r. I (-01-A
che ha concluso per L i PlAAP 13- filL 1T/4′ On-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 5 dicembre 2011, la Corte d’appello di Milano ha
confermato, quanto alla ritenuta responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di
Milano – sezione distaccata di Legnano, con la quale l’imputato era stato condannato
per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto
più di 50 kg di hashish.

ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 360, 364, 366 cod. proc.
pen.
Con atto dell’il dicembre 2012, l’imputato ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1,
lettera d), cod. proc. peri.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far
ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore
della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così se so in Roma, il 12 dicembre 2012.

2. – Avverso il provvedimento l’imputato ha proposto, tramite il difensore,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA