Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23633 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23633 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Vincenzo Del Sole, nato a Napoli il 07/11/1992
avverso la sentenza del 07/05/2013 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, Il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 07/05/2013 ha disposto
la consegna di Vincenzo Del Sole all’autorità giudiziaria belga che ne ha fatto
richiesta a fini processuali, per l’accertamento del reato di appropriazione
indebita di un’autovettura commesso in quello Stato il 05/11/2011,
subordinandola alla condizione della riconsegna nel nostro Stato dopo averla
ascoltata, per scontare nella nazione di provenienza la pena eventualmente
inflitta.
2.

L’interessato ha proposto ricorso personalmente ove eccepisce

violazione dell’art. 606 lett e) cod. proc. pen. con riguardo all’accertamento dei
gravi indizi di colpevolezza che legittimano la consegna, accertata sulla base di
documentazione che si valuta insufficientemente dimostrativa, ed afferisce ad
ulteriori reati, dei quali non vi è stata contestazione nel corso dell’udienza di
convalida svolta a seguito dell’arresto disposto alla p.g.
Si assume inoltre la sommarietà dell’individuazione di tali elementi di
accusa, che giustifica l’eccepita mancanza di motivazione sul punto.

Data Udienza: 29/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
2. L’esame del provvedimento impugnato ha consentito di rilevare, in
senso opposto a quanto eccepito, lo svolgimento di una compiuta analisi della
condotta ascrivibile all’interessato, che può fondare la richiesta di consegna,
poiché a fronte di un’azione illecita complessiva, iniziata in Belgio con
restituzione secondo i termini contrattuali e la successiva offerta di restituzione
previo pagamento di un importo che la società proprietaria ha effettivamente
versato nel nostro territorio, è stata scissa l’azione di appropriazione indebita, a
cui si riferiva la primigenia richiesta di arresto eseguita con attività di iniziativa
della p.g., in quanto condotta chiaramente svolta in territorio straniero, rispetto
all’ulteriore imputazione di estorsione la cui consumazione è emersa alla
ricezione degli atti, per la cui cognizione è stata riconosciuta la giurisdizione del
nostro Stato, e quindi negata la consegna.
Manifestamente infondato risulta quindi il primo rilievo contenuto nel
ricorso, ove si assume la mancata coincidenza tra quanto richiesto e quanto
riconosciuto, dovendosi escludere per quanto detto una maggiore ampiezza del
provvedimento di consegna, rispetto alle condotte contestate nel corso
dell’udienza di convalida all’interessato.
In rapporto a tali condotte inoltre, risultano elencati gli elementi indiziari
acquisti, desumibili da una duplice chiamata in correità, riscontrata dalla
presenza di collegamenti telefonici tra i partecipi, nonché dalla documentazione
relativa alla locazione dell’auto, elementi rispetto al quali l’interessato propone
un generico rilievo di insufficienza ed inidoneità, senza opporre elementi di segno
contrario idonei a dimostrare nel concreto la fondatezza di quanto dedotto.
È bene ricordare in argomento, che come più volte precisato da questa
Corte, una volta soddisfatta la condizione dell’allegazione dei gravi indizi di
colpevolezza, ai sensi dell’art. 17, comma 4 legge 22 aprile 2005 n. 69, l’autorità
giudiziaria italiana non è tenuta ad effettuare ulteriori approfondimenti valutativi,
trattandosi questo di compito di competenza esclusiva del giudice dello Stato di
emissione (Sez. 6, n. 35832, del 17/9/2008-18/9/2008, Indino, Rv. 240722). È
necessario e sufficiente, per soddisfare il requisito di cui alla disposizione citata,
che lo Stato di emissione proceda alla specificazione delle fonti di prova, attività
chiaramente realizzata nella specie, come è dato desumere dall’analitico
richiamo delle allegazioni offerte nella sentenza impugnata, che consente di
escludere la fondatezza di quanto dedotto In argomento dal ricorrente.

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 19632/2013

l’acquisizione in locazione di un’autovettura di grande pregio, la sua mancata

Analoga genericità attinge i rilievi di contraddittorietà ed illogicità della
motivazione, vizi della pronuncia meramente evocati, e in alcun modo illustrati
nell’atto di impugnazione.
2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, In

applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, ritenuta

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli ademplmenti di cui all’art. 22 comma 5 I.n. 69
del 2005.
Così deciso il 29/05/2013.

equa, in favore della Cassa delle ammende.

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