Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23632 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23632 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARUGNO ELVIO N. IL 05/02/1948
avverso l’ordinanza n. 579/2012 TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO,
del 05/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
latte/sentite le conclusioni del PG Dott. ¶-01. IvIreov
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Uditi difensor Avv.; /

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Data Udienza: 16/05/2013

Considerato In fatto e ritenuto in diritto

1.

Con ordinanza del 5.3.2013 il Tribunale di Campobasso ai sensi
dell’art. 310 c.p.p. – a seguito di appello della difesa dell’imputato Elvio

dello stesso Tribunale – rigettava il gravame ritenendo che non fosse
emerso alcun elemento di novità rispetto al quadro cautelare già
confermato da precedenti provvedimenti con particolare riguardo al
concreto pericolo di fuga dell’indagato rispetto al quale doveva ritenersi
adeguata e proporzionata – anche in relazione alla intervenuta condanna
– unicamente la misura inframuraria.
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del ministero dei difensori deducendo con unico e articolato
motivo inosservanza, erronea applicazione e violazione degli artt. 274
lett. b), 275, 275bis e 292 lett. c) c.p.p. oltre che manifesta illogicità e
nullità ex art. 125 n. 3 c.p.p. in quanto, in relazione ad alcuni motivi di
doglianza proposti in appello ( sul preteso giudicato cautelare, sulla
motivazione implicita e sulla inefficienza occasionale del controllo
elettronico) , il Tribunale aveva omesso qualsiasi motivazione che
potesse giustificare la presunzione di adeguatezza della misura
carceraria; quanto alla valutazione correlata alla proposta proveniente
dall’imputato di autolimitare la sua libertà personale il Tribunale aveva
opposto un sommario giudizio di inadeguatezza di ogni altra misura
senza valutare la risalenza dei contatti con la ritenuta amante
venezuelana, il decorso quasi annuale della misura, l’età e le precarie
condizioni di salute e le concrete condizioni in cui si sarebbe verificata la
detenzione.

3.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi
previsti avendo il ricorrente riproposto le medesime questioni di fatto
sottoposte al Giudice del merito ed alle quali è stata data corretta e
logica risposta.

4.

Il Tribunale ha rigettato l’istanza ex art. 299 c.p.p. rilevando che
sull’esigenza cautelare del pericolo di fuga si era realizzato il c.d.
giudicato cautelare – fondato sui provati rapporti dell’imputato sia con
una donna residente in paese straniero alla quale era legato con
rapporto affettivo ed alla quale aveva versato somme di denaro, nonché
1

Carugno avverso l’ordinanza reiettiva ex art. 299 c.p.p. emessa dal GUP

su ulteriori legami con soggetti in favore dei quali avrebbe dirottato
notevoli somme di denaro -, rispetto al quale alcun elemento nuovo
poteva dirsi intervenuto. Ed ha concluso che tale esigenza, nel suo
ritenuto spessore e cogenza, escludeva qualsiasi misura diversa da
quella inframuraria in atto.
5.

Va osservato che (Sez. 5, Ordinanza n. 40680 del 19/06/2012 Rv.
253716

Imputato: Bottan) la richiesta di applicazione del controllo

modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, rimane
assorbita dalla decisione di rigetto dell’istanza di revoca della misura
massima della detenzione in carcere. La previsione di cui all’art. 275 bis
cod. proc. pen., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16,
convertito dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 stabilendo che il Giudice nel
disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della
custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e
del grado delle esigenze cautelar( da soddisfare nei caso concreto,
l’adozione dì mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo non
introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli
art. 281 e segg. cod. proc. pen. ma unicamente una condizione

sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta
dal Giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente
al consenso dell’indagato all’adozione dello strumento elettronico. Ne
deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il Giudice
può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza
della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non
allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi
nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva
dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento,
assumendo l’impegno di installare il braccialetto e di osservare le
relative prescrizioni (v. Cass. Sez. 2^ 29 ottobre 2003 n. 47413).
6.

Pertanto, nessuna illegittima presunzione di adeguatezza è stata
posta a base della ordinanza reiettiva impugnata ma risulta
correttamente valutata l’assenza di sopravvenuti o comunque nuovi
elementi idonei a scalfire l’intervenuta preclusione sul pericolo di fuga,
tra questi non potendosi considerare – come da consolidato
orientamento – il mero decorso temporale della applicazione della
misura.

2

personale attraverso il cd. braccialetto elettronico, che è una mera

7.

Alla inammissibilità del gravame consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art.
94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter
disp. att.c.p.p.
Così deciso in Roma, 16.5.2013.

8.

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