Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23631 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23631 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI GROSSETO
nei confronti di:
COKU ILIR N. IL 22/11/1987
avverso l’ordinanza n. 3712/2012 GIP TRIBUNALE di GROSSETO,
del 18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
1ette/64944e le conclusioni del PG Dott. Mb (2s ‘ Atm R.AS t
t. `67.4.4x,….(1x.~,Y0 e:MA, 1.1)-“ViikrN

c,t).avo

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 16/05/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 18.12.2012 il G.I.P. del Tribunale di Grosseto non
convalidava l’arresto in flagranza di Coku Ilir per il reato di evasione
dagli arresti domiciliari. Osservava il Giudice che trattandosi di arresto

né dal P.M. ed il caso non si presentava grave come pure non si
giustificava il profilo di pericolosità trattandosi del primo caso di
inottemperanza alle prescrizioni – atteso che l’indagato era stato
autorizzato ad allontanarsi dalla abitazione per recarsi al lavoro – e
dovendosi considerare, altresì, la pronta presentazione dell’indagato in
caserma all’intimazione della p.g. che ne aveva riscontrato l’assenza dal
domicilio.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica
deducendo violazione dell’art. 381 c.p.p. in quanto nella specie la gravità
oggettiva del fatto era testimoniata dalla assoluta mancanza di
giustificazione dell’allontanamento dal domicilio ed

illogico era il

ritenuto depotenziamento della violazione in ragione della sua unicità.
Anche sotto il profilo della pericolosità soggettiva, era stata evidenziata
ia pericolosità dello stesso COKU, già indagato o imputato in
procedimenti per traffico di stupefacenti e furto continuato in abitazione,
che non poteva ritenersi scalfita dalla presentazione presso i CC.
3. Il P.G. ha chiesto l’annullamento con rinvio ravvisando nella specie da
parte del giudice una inammissibile sovrapposizione della propria
valutazione a quella della p.g., la cui ragionevolezza deve costituire
unico parametro in ordine al quale effettuare il controllo in sede di
convalida.
4. Il ricorso è infondato.
5. In sede di ricorso contro il provvedimento di convalida dell’arresto
possono dedursi esclusivamente vizi di legittimità, con riferimento ai
presupposti legittimanti l’arresto in particolare, al titolo del reato,
all’esistenza o meno della flagranza e all’osservanza dei termini ( Sez. 6,
Sentenza n. 38180 dei 14/10/2010 Rv. 248519 Imputato: Prikhno).

6. Quanto alli esercizio della facoltà di procedere all’ arresto in flagranza di
reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno
indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione
alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato in modo che il

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facoltativo, l’esercizio della facoltà non era stata giustificata né dalla p.g.

giudice della convalida sia posto in grado di conoscere e sindacare le
ragioni che hanno orientato la polizia giudiziaria nell’esercizio della
discrezionalità riconosciutale dal comma 4 dell’art. 381 c.p.p. ( Sez. 6,

Sentenza n. 31281 del 06/05/2009 Rv. 244680 Imputato: Spennati).
7. Sindacato che in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della
convalida deve operare secondo un parametro di mera ragionevolezza,

ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto

per

valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della
discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella
gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto. ( Sez. 5, Sentenza n.
10916 del 12/01/2012 Rv. 252949, P.M. in proc. Hraich.).
8. Ritiene il Collegio che nell’alveo di tale orientamento si è posto il giudice
Impugnato. Egli, innanzitutto, ha rilevato la carenza motivazionale sul
punto nel verbale di arresto, carenza che il ricorrente non contesta se
non attraverso un non autosufficiente e mero rinvio ad altri atti. Quindi,
ha ritenuto – correttamente attraverso un giudizio ex ante e con logica
valutazione incensurabile in questa sede – l’insussistenza dei presupposti
della facoltà di procedere all’arresto, considerando – quanto alla gravità
del fatto – l’occasionalità della trasgressione e – guanto alla pericolosità
in concreto del soggetto – il comportamento tenuto dall’indagato
immediatamente dopo la scoperta della sua assenza dal domicilio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso In Roma, 16.5.2013

verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la

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