Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2363 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2363 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BOCCAFOSCHI SALVATORE N. IL 17/05/1960
avverso la sentenza n. 143/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA

Salvatore Boccafoschi ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il G.i.p. del
Tribunale di Catania, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei suoi confronti la
pena di I anno e 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 e 582-585 c.p., deducendo la
mancanza di motivazione in ordine alla omessa valutazione della sussistenza delle cause di

pena.
Quanto al primo motivo, il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il giudice ha
espressamente escluso la sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione dell’art. 129
c.p.p., sulla base delle inequivoche risultanze istruttorie, ostative al proscioglimento in base alla
norma invocata. Si tratta di una motivazione che, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995,
Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina).
Gli altri due motivi sono del tutto privi di specificità, in quanto si limitano, da un lato, ad
affermare l’erroneità della qualificazione giuridica, dall’altro, a censurare la congruità della pena
senza svolgere alcuna argomentazione critica.
11 ricorso è pertanto inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
C 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di E 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012

Il Consi

re estensore

Il

proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., alla qualificazione giuridica del fatto e alla misura della

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