Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23629 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23629 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTUCCI UBALDO N. IL 29/01/1951
avverso l’ordinanza n. 628/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti, BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
co-52Q
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. k iaA

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 09/04/2013

Ritenuto in fatto
1, Bertucci Ubaldo , per Il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso in cessazione
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che , quale giudice
dell’appello ex art 310 , in accoglimento del gravame interposto dal PM , ha applicato al
ricorrente la misura cautelare interdittiva della sospensione da ogni pubblico ufficio ricoperto
giusta l’art 289 cpp, misura originariamente negata dal GIP presso il medesimo Tribunale per
ragioni afferenti l’insussistenza delle emergenze cautelari.
c.p., perché quale membro dell’Ufficio tecnico del Comune di Borgia i nell’esercizio delle proprie
funzioni, in violazione di norme di legge e di regolamento, ed in generale di tutta la disciplina
legislativa e regolamentare in tema di urbanistica e tutela paesaggistica , intenzionalmente
poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio
patrimonia alla “ANEMOS S.r.l.” richiedente la compatibilità ambientale del progetto relativo
alia realizzazione del parco eolico denominato “BORGIA I”, ed ai suoi aventi causa. In
particolare, curando l’istruttoria sottesa alla nota datata 1/2/2008, firmata dal responsabile
dell’ufficio, faceva esprimere parere favorevole alla realizzazione del predetto parco eolico,
nonostante gli aerogeneratori distinti dai nn 18/30 ricadessero all’esterno delle macro aree
fissate dal Consiglio Comunale di Borgia nella delibera n. 41/2007 e nonostante la stazione di
consegna ricadesse addirittura nella fascia di rispetto del parco archeologico di Scolacium
ovvero in area non idonea alla localizzazione di impianti eolici ai sensi della D.G.R. Calabria n.
55/2006.
3. Due i Motivi.
Con il primo si deduce violazione di legge in relazione agli artt 273 , 274, lettera c , cpp
nonché 133 e 323 cp.
3.1 Ad opinione della difesa viene configurato il tentato abuso con metolo logico induttivo
approssimativo e deviante , carente soprattutto con riferimento alla individuazione del dolo
intenzionale , In aperto contrasto con il requisito della gravità indiziaria. Con riferimento alle
esigenze cautelari la valutazione resa sarebbe poi priva della necessaria concretezza dei
riferimenti , carenza viepiù aggravata dalla distanza dei fatti dall’epoca del giudizio e dalla
intervenuta dismessione dell’impiego e dalla specifica età del ricorrente , piuttosto avanzata
quanto all’ulteriore prospettiva di assunzione di funzione pubbliche.
.2. Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione sempre con riferimento alle
esigenze cautelari per non aver spiegato per quali ragioni l’incensuratezza , la distanza
cronologica dei fatti e la cessazione dell’impiego non costituiscano nella specie momenti idonei
ad elidere adeguatamente il rischio di reiterazione.
Considerato in diritto
4. Il ricorso va accolto anche per ragioni , rilevabili d’ufficio, diverse da quelle sottese al
gravame e comunque in considerazione della fondatezza dei rilievi articolati con riferimento
alle ritenute , dal Giudice dell’appello , emergenze cautelari.

2. Al ricorrente viene contestato ( capo H della rubrica) il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 323

5.

In fatto sembra opportuno ricordare che l’indagine sottesa al provvedimento impugnato si

incunea nell’ambito delle attività connesse alla approvazione di un progetto di realizzazione di
un impianto eolico, denominato “Borgia I”, presentato dalla “Anemos s.r.i.” ( società cui, ebbe
a subentrare la “Borgia Wind s.r.l.”), destinato ad interessare una vasta area del comune di
Borgia. Le condotte contestate , in particolare , toccano i diversi snodi burocratici attraverso i
quali si dipana l’Iter che porta alla autorizzazione da parte degli organi regionali del progetto in
questione una volta presentata la domanda di c.d. autorizzazione unica. In particolare ,
apposito regolamento regionale , la quale a sua volta si compone di due possibili fasi , una
necessaria di verifica preliminare ed una eventuale di possibile approfondimento e si
conclude con un parere da parte della apposita commissione regionale destinato ad assumere
un carattere vincolante rispetto alla approvazione ed al contenuto del progetto ; attiene ancora
agli ulteriori spazi amministrativi attraverso i quali si compone l’iter che porta alla
approvazione finale del progetto , avuto riguardo alle competenze degli uffici delle diverse
amministrazioni comunali interessate ed al compiti ascritti alla Conferenza dl servizi,
organizzata in sede regionale , chiamata a rendere quella opera di unificazione finale
funzionalizzata al rilascio della c.d. autorizzazione unica da parte del Dirigente del Settore
Energia.
Il Bertucci , dipendente del Comune di Borgia e componente del relativo ufficio tecnico ebbe a
curare l’istruttoria funzionale alle attestazioni da trasmettere alla citata conferenza dei servizi;
si Interessò, in particolare, dell’istruttoria sottesa alla nota del 1 febbraio 2008 , di poi firmata
dal responsabile dell’ufficio he nel ritenere conforme di entrambi i giudici della cautela], ebbe
la funzione di disorientare ‘autorità finale di destinazione della stessa, veicolando il dato in
forza al quale alcuni areogeneratori ricadevano al di fuori delle macroaree oggetto di
convenzione con il comune di Borgia ma al contempo confermando che siffatto dato non
costituiva ostacolo alla approvazione del progetto risultando comunque rispettati i vincoli
gravanti sull’area interessata ; ciò sulla base di una certificazione allegata tuttavia incompleta
proprio perché nella stessa non venivano segnalati i vincoli archeologici legati al parco
Scolacium.
Nell’asserto accusatorio sposato dai giudici della cautela , dalla natura macroscopica della
parzialità della certificazione allegata rispetto al dato da propalare emerge l’intenzione precipua
di favorire la Anemos. Il Gip ha poi escluso la misura sul presupposto della occasionalità della
condotta ed anche in ragione del tempo trascorso dai fatti, Il Tribunale, accogliendo il ricorso
del PM, ha ritenuto per contro la non occasionalità della condotta, segnatamente in ragione
delle modalità del fatto nochè avuto riguardo al tenore della nota del 21 aprile 2008 con la
quale il Bertucci , sempre come istruttore , avrebbe fatto affermare alla amministrazione di
riferimento che la installazione delle torri eoliche era compatibile con la zona agricola e che
l’impianto non contrastava con i “cd” ambiti di conservazione; ciò in aperto contrasto con la
realtà effettiva e con il relativo piano regolatore ad ulteriore dimostrazione della plurima

l’indagine tocca la subprocedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), disciplinata da

presenza di atti fraudolenti posti in essere dal ricorrente volti a sviare le competenze del
Comune interessato in punto alle aree destinate alla installazione dell’impianto in questione.
C. Va altresì evidenziato che il ricorrente è incensurato ; che i fatti ascritti , nell’unica condotta
che ha retto al giudizio legato alla gravità indiziaria risalgono al febbraio del 2008 ; che la
richiesta originariamente veicolata al GIP afferiva alla sospensione dal pubblico ufficio di
funzionario del Comune di Borgia e che al tempo dell’azione cautelare questo ruolo era stato
dismesso dal ricorrente ; infine , che la richiesta cautelare sottesa all’appello ed accolta dal
servizio.
6.1 Ciò precisato, osserva preliminarmente il Collegio che nella specie non v’è coincidenza tra
l’originaria domanda cautelare articolata dal PM – esplicitamente rivolta ad ottenere la
sospensione del ricorrente dal pubblico ufficio di funzionario del Comune di Borgia – e quella
formulata in sede di appello e poi accolta dal Tribunale , volta alla sospensione da ogni
pubblico ufficio o servizio. Rigettata la richiesta dal GIP , per motivazioni diverse avuto
riguardo alle singole posizioni , il PM , una volta acquisita la notizia della intervenuta
dismissione dell’incarico in oggetto , nell’articolare l’appello ha mutato i termini della domanda
cautelare , chiedendo la sospensione dell’indagato da qualsivoglia pubblico ufficio o servizio
dallo stesso rivestito.
6.1.2. Ritiene la Corte che l’iter processuale seguito nella specie renda palese la presenza di un
immediato vizio di inammissibilità del gravame originario.
6.1.3.Portano a siffatta conclusione diverse argomentazioni, la prima delle quali
immediatamente afferente la necessaria corrispondenza che deve correre tra la domanda
articolata innanzi al GIP ed il tenore del gravame interposto ex art 310 cpp in caso di reiezione
della prima , in presenza di un perimetro cognitivo ascritto al giudice dell’appello
definitivamente segnato dal tenore oggettivo della richiesta articolata al giudice della cautela.
Laddove sorga l’esigenza di articolare una diversa richiesta cautelare, relativa alla medesima
condotta , ma connotata da nuove emergenze ( qui la ritenuta presenza di ragioni di cautela
svincolate dal ruolo originariamente indicato come oggetto specifico dell’intervento
anticipatorio), grava sul PM l’onere di attivare ex novo l’iter processuale che porta alla doppia
eventuale valutazione di merito ( prima del GIP o comunque del giudice competente a rendere
il provvedimento cautelare e poi , se del caso , del Giudice dell’appello cautelare); ciò salvo si
riesca a profittare dell’incidente processuale di cui al comma II dell’art 289 cpp , modificando
la domanda prima della decisione del Giudice della cautela , nel contraddittorio con
l’interessato ( facoltà della quale il PM nella specie non si è avvalso avuto riguardo ala
posizione dell’odierno ricorrente).
6.1.3 In seconda battuta giova rimarcare il diverso tenore e la maggiore afflittività della
seconda richiesta rispetto alla prima. L’ad 289 cpp ( non a caso a differenza della pena
accessoria prevista dall’ad 28 cpp , che, facendo riferimento alla omnicomprensiva interdizione
dai pubblici uffici, prescinde dal tenore specifico della condotta, discendendo

Giudice ex art 310 era indist&l
s tamente volta alla sospensione da ogni pubblico ufficio o

automaticamente al verificarsi di alcune precipue ipotesi di reato ritenute con sentenza ) si
riferisce, letteralmente, alla sospensione da un pubblico ufficio e servizio e non , in via
generale, alla sospensione da uffici o servizi pubblici latamente intesa. La scelta letterale si
pone in assoluta coerenza alla necessaria correlazione strumentale che lega , in linea di
principio, le qualità soggettive fatte oggetto di possibile sospensione alla realizzazione della
condotta criminosa addebitata , dovendosi escludere in radice l’applicabilità dell’intervento
interdittivo in via anticipatoria e provvisoria in presenza di contegni sganciati dal riferimento
Il tema , per quanto destinato a sovrapporsi , anticipa e si distingue da quello afferente il
rischio di reiterazione nell’ottica della individuazione delle emergenze cautelari; queste infatti
costituiranno la sostanza di riferimento specificatamente addotta di volta in volta , a seconda
della peculiarità del fatto , sempre che a monte sussista , astrattamente, la detta correlazione
di principio tra reato contestato e ruolo pubblico da neutralizzare , nulla escludendo che la
sussistenza di quest’ultima non corrisponda ( ad esempio per la occasionalità della condotta )
alla effettiva presenza delle prime . Nulla impedisce, peraltro , che la fattispecie possa imporre
un intervento generale volto a precludere al soggetto indagato ogni possibilità di contatto con
qualsivoglia ufficio o servizio pubblico ; ciò tuttavia dovrà essere oggetto di specifica richiesta
in tal senso da parte del PM , chiamato ad azionare l’Iniziativa cautelare sulla base di
valutazioni che sono di sua esclusiva pertinenza , all’uopo parametrando il tenore oggettivo del
petitum nel quale si sostanzia la richiesta in termini, non altrimenti sindacabili , che ritiene!
confacenti agli interventi in prevenzione da realizzare.
6.1.4 Laddove dunque l’azione preventiva abbia ad oggetto un servizio o ufficio pubblico
diverso da quello oggetto di specifica richiesta articolata innanzi al Giudice della cautela , muta
di conseguenza anche la domanda cautelare ed occorre garantire all’indagato di difendersi con
riferimento alla nuova prospettazione. Il tutto sempre che l’originaria richiesta si muova in
rapporto orizzontale con quella diversamente articolata in appello; per contro, se la originaria
domanda cautelare si pone , rispetto alla seconda , in termini di verticale ed assorbente
maggiore afflittività ( tipico il caso in cui siano state chieste misure personali di natura
coercitiva quali gli arresti domiciliari o la custodia inframuraria) , così come deve ritenersi
consentita la possibilità del Giudice di applicare la misura interdittiva, certamente meno
afflittiva e comunque assorbita nella richiesta , nei termini ritenuti più confacenti alla specie ,
parimenti deve ritenersi possibile per il PM la emendatio della richiesta cautelare.
6.1.5 Alla luce delle superiori considerazioni , dunque , il gravame originario interposto dal PM
avverso il provvedimento di reiezione reso dal Gip doveva ritenersi Inammissibile ; ciò non per
mancanza di interesse in considerazione della saturazione delle emergenze cautelari , bensì
per la diversità del petitum cautelare, non modificabile dal PM con la proposizione dell’appello
ex art 310 cpp. Modifica , questa , che, incidendo sulla stessa rituale sussistenza della
domanda cautelare , finisce per concretare un vizio inficiante il provvedimento impugnato a

alle dette qualità soggettive .

norma dell’art. 178, lett. b) cpp , dando luogo ad una nullità insanabile , rilevabile anche
d’ufficio, in ogni fase e stato del giudizio, a prescindere dai motivi del ricorso .
6.2 In ogni caso , per dovere di completezza , va comunque detto che anche accedendo ad
una tesi diversa rispetto a quella della ammissibilità della domanda cautelare veicolata con
l’appello , non si perviene comunque ad una soluzione conforme a quella del Tribunale quanto
alla sussistenza del rischio di recidivanza.
6.2.1 Tralasciando volutamente i temi della gravità indiziarla ( sia per l’assorbente valenza di
doglianze in parte qua ) giova rimarcare che nel caso in esame i fatti risalgono al 2008; ciò
anche a considerare l’ulteriore condotta presa a riferimento nel provvedimento impugnato
quale spunto per giustificare la non occasionalità del contegno criminale riscontrato ( e
tralasciando che si tratta di comportamenti estranei , allo stato al processo , perché non
contestati al Bertucci ). Il lasso di tempo trascorso dai fatti imponeva in coerenza un onere
motivazionale sul rischio di recidiva stringente e rigoroso , nella specie già tradito dal solo
apparente non dettagliato e quindi inadeguato richiamo tautologico alla condotta in
contestazione.
6.2.2 Si aggiunga che in linea di principio deve convenirsi con l’affermazione in forza alla
quale la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui
si procede non è impedita dalla circostanza che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la
funzione, nell’esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti
illecitamente determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa; occorre tuttavia che a
supporto del ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati in modo puntuale e logico
circostanze di fatto che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posizione soggettiva
rispetto a quella ricoperta all’epoca dei fatti, possa continuare a porre in essere condotte
antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di
appartenenza del reato commesso. E nel caso , il provvedimento impugnato , certa la
dismissione dell’ufficio svolto all’epoca dei fatti , non reca alcun elemento concreto in tal senso
, dando corpo ad una inadeguatezza del motivare viepiù rimarcata dalla mancata indicazione
dell’attuale ruolo pubblico svolto dal Bertucci , così da impedire in radice ogni giudizio in punto
alla concreta correlazione che deve correre tra le condotte contestate eifl’ufficio ed il servizio
pubblico ancora svolto , sempre se sussistente .
Anche in parte qua , dunque , si giustifica l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso il 27 marzo 2013
Il Consigliere estensore

quanto sopra considerato in rito nonché per i profili di genericità e aspecificità delle relative

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