Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23628 del 09/04/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23628 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IACOVINO VINCENZO N. IL 11/06/1962
avverso l’ordinanza n. 633/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. t<0.4.../3 -Nue: CoS22CgrK,
Ø.AJ J1 Udit i difensor Avv.; A_20t.• G•3013 ~v*
CLAJ./\C~, 041-A- (in.° "&A...1 Q:~ M A- -12 cx, (.4-1 IsLO AA. CAN' , Data Udienza: 09/04/2013 1. Iacovino Vincenzo , per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso in cassazione
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che , quale giudice
dell'appello ex art 310 , in accoglimento del gravame interposto dal PM , ha applicato al
ricorrente la misura cautelare interdittiva della sospensione da ogni pubblico ufficio ricoperto
dallo Iacovino giusta l'art 289 cpp, misura originariamente negata dal GIP presso il medesimo
Tribunale per ragioni afferenti l'insussistenza della gravità indiziarla avuto riguardo
all'elemento soggettivo dei reati contestati , ricondotti all'egida degli artt 323 cp , tentato e
2. Tre i capi di imputazione contestati al ricorrente.
2.1 Con quello di cui al punto B della rubrica l'accusa mossa in funzione della iniziativa
cautelare trova riferimento nel delitto di cui agli artt. 110 e 479, in relazione all'art. 476, 20
comma, c.p., perché quale componente del Nucleo V.I.A. nella seduta della commissione del
21.9.2007 rilasciava, in concorso con gli altri componenti, un parere favorevole circa la
compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato
"BORGIA I", presentato dalla ditta "ANEMOS S.r.l.", falso nel suo contenuto.
2.2 Al capo C viene contestato il delitto di cui agli artt. 56, 110 e 323 c.p., perché in concorso
con gli altri componenti del Nucleo V.1.A. sempre con riferimento alla seduta della
commissione del 21.9.2007, in violazione delle norme di legge e di regolamento ivi richiamate
Intenzionalmente ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto
vantaggio patrimoniale alla ditta "ANEMOS S.r.l." richiedente la compatibilità ambientale del
progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato Borgia 1 ", ed ai suoi aventi
causa. In particolare, oltre ad affermare II falso nel corpo del parere favorevole, omettevano
di svolgere le attività istruttorie finalizzate all'accertamento della completezza della
documentazione prodotta, verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, al
piani regionali ed ai vincoli esistenti, verificare la rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche
ambientali a quelle documentate dal proponente. Inoltre, omettevano di effettuare le essenziali
valutazioni sul fatto che la stazione di consegna era stata collocata nella fascia di rispetto di
500 metri del parco archeologico di Scolacium, ed in ordine all'esistenza delle cosiddette "aree
di attenzione" con riferimento alla collocazione degli aerogeneratori nei corridoi ecologici, in
aree di interesse archeologico ed altro.
2.3 Con il capo E viene contestato il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 323 c.p., perché, sempre
in concorso con gli altri componenti del Nucleo V.I.A. che partecipavano alla seduta della
commissione del 28.5.2010, in violazione delle norme di legge e di regolamento già richiamate
sub 8 intenzionalmente ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a
procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta Borgia Wind srl subentrata alla
"ANEMOS S.r.l." richiedente la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione
del parco eolico denominato "BORGIA l". In particolare, a seguito dell'invio, da parte della
"ANEMOS S.r.l.", del Progetto definitivo in variante, ritenevano che il medesimo non dovesse
essere sottoposto ad ulteriore procedura di VIA nonostante l'intervento in variante prevedesse consumato, e 479 cp modifiche sostanziali e interessasse il territorio di comuni diversi da quelli originariamente
considerati.
3. Tre i motivi di ricorso .
3.1 Con il primo lamenta vizio di motivazione con riferimento al capo B . Il Tribunale ascrive la
presenza del dolo anche al ricorrente sul presupposto in fatto della natura macroscopica del
falso anche in ragione delle competenze dei singoli componenti . Tralascia in fatto, tuttavia,
che lo Iacovino è l'esperto contabile del Nucleo Via , come tale privo di cognizioni specifiche in
ricorrente la conoscenza dei dati posti a supporto del ritenuto giudizio di falsità per come
riferiti dai relatori così da spostare il giudizio sull'elemento soggettivo da profili di negligenza e
leggerezza a quello del dolo neppure precisando se Il relativo contegno volitivo sia stato
omissivo ( sapendo non ha rilevato nulla) o commissivo ( abbracciando la relazione e i
contenuti presuntivamente falsi della documentazione).
3.2 Con Il secondo motivo si deducono violazione di legge e difetto di motivazione avuto
riguardo al contestato abuso d' ufficio , con particolare riferimento al tentativo di cui al capo C
• Sul versante dell'elemento soggettivo , dopo aver precisato che la violazione di legge non può
consistere in sé nella mera adozione della procedura semplificata per la valutazione
dell'impatto ambientale del progetto, deduce l'assenza di specifiche indicazioni dalle quali
ricavare Il dato della precipua volontà del ricorrente di avvantaggiare la Anemos , giudizio non
ricavabile dalla mera partecipazione alla commiísione a meno di non voler riscontrare una
ipotesi inammissibile di responsabilità oggettiva. Il Tribunale poi avrebbe omesso di indicare
gli elementi sintomatici tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità dai quali inferire il dolo
intenzionale rischiesto dall'ad 323 . Il certo perseguimento della fnalità pubblica sottesa alla
funzione nella specie escluderebbe il dolo ancor di più nel caso dello Iacovino, laddove non si
può neppure parlare di concorrente finalità pubblica e illecita a vantaggio del privato, non
avendo questi inteso avvantaggiare nessuno . Sul piano oggettivo della condotta poi ,
mancherebbe nella specie il vantaggio patrimoniale conseguenziale all'abuso, essendo quello
indicato dal Tribunale fumoso e impalpabile • In ordine poi al concorso di persone il Tribunale
avrebbe omesso ogni approfondimento su ruolo ascrivibile ai singoli componenti del Nucleo Via
e in particolare ad esso ricorrente.
3.3 Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione avuto riguardo alle esigenze cautelari.
Mancherebbe nella specie alcuna argomentazione con riferimento al ruolo di specifica
pertinenza dello Iacovino all'interno della commissione, risultando la valutazione resa priva di
concretezza perché resa guardano generalmente agli interessati e non specificatamente alla
posizione dell'interessato; ancora manca una valutazione precisa della rilevanza da ascrivere
al tempo trascorso dai fatti, alla incensuratezza del ricorrente , alla condotta successiva
all'epoca dei fatti ( periodo nel quale il ricorrente ha mantenuto il pubblico ufficio ).
Considerato in diritto. materia ambientale. Non adduce gli elementi In fatto che consentivano di affermare in capo al 4. La marcata fondatezza della doglianza mossa avuto riguardo alla presenza delle emergenze
cautelari impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata tanto da porre in
secondo piano le pur non indifferenti criticità sollevate dalla difesa in punto alla gravità
indiziaria.
5. In fatto sembra opportuno evidenziare che l'indagine sottesa al provvedimento impugnato
si incunea nell'ambito delle attività connesse alla approvazione di un progetto di realizzazione
di un impianto eolico, denominato "Borgia I", presentato dalla "Anemos s.r.l." ( società cui,
di Borgia. Le condotte contestate, in particolare, toccano i diversi snodi burocratici attraverso
I quali si dipana l'iter che porta alla autorizzazione da parte degli organi regionali del progetto
in questione una volta presentata la domanda di c.d. autorizzazione unica. In particolare ,
l'indagine tocca la subprocedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), disciplinata da
apposito regolamento regionale , la quale a sua volta si compone di due possibili fasi , una
necessaria di verifica preliminare ed una eventuale di possibile approfondimento e si conclude con un parere da parte della apposita commissione regionale destinato ad assumere
un carattere vincolante rispetto alla approvazione ed al contenuto del progetto ; attiene ancora
agli ulteriori spazi amministrativi attraverso i quali si compone l'iter che porta alla
approvazione finale del progetto , avuto riguardo alle competenze degli uffici delle diverse
amministrazioni comunali interessate ed ai compiti ascritti alla Conferenza di servizi,
organizzata in sede regionale , chiamata a rendere quella opera di unificazione finale
funzionalizzata al rilascio della c.d. autorizzazione unica da parte del Dirigente del Settore
Energia.
L'odierno ricorrente è stato componente della Commissione VIA che , in differente
composizione , nelle seduta del 21 settembre 2007 e del 28 maggio 2010, ebbe a rendere il
parere positivo in favore del progetto in discussione seguendo la procedura cd semplificata,
dando corpo , nell'opinione dei Giudici dell'appello cautelare , alle contestate ipotesi di falso
ideologico ( capo B della rubrica ) e di tentato abuso d'ufficio ( capi C e capo E ).
5.Ciò premesso osserva la Corte che il riferimento alle competenze del ricorrente ( per la sua
professione, chiamato primariamente a svolgere un ruolo di pertinenza contabile all'interno
del Nucleo Via),Ietto attraverso il prisma specifico della dinamica in fatto quanto alle modalità
di disamina dei progetti da parte della Commissione in questione ( con riconoscimento di un
ruolo di assoluta preminenza cognitiva ai relatori ed al Presidente )rappresenta un possibile
snodo dì rilievo già per porre in crisi la valutazione resa dal Giudice della cautela sul versante
della gravità indiziarla In punto all'elemento soggettivo riferibile a tutte e tre le ipotesi di reato
contestate , nelle diverse connotazioni tipicamente imposte dalle fattispecie in gioco; al
contempo , il medesimo elemento valutativo costituiren imprescindibile momento di filtro
nella valutazione complessiva degli elementi sottesi al giudizio sul ritenuto rischio di
recidivanza. ebbe a subentrare la "Borgia Wind s.r.l."), destinato ad interessare una vasta area del comune Ora , la pretermissione di tale dato nel motivare del Giudice d'appello con riferimento ad
entrambe i presupposti funzionali alla emissione del provvedimento impugnato ne inficia
radicalmente il tenore già solo se si guarda alla sola valutazione limitata alle emergenze
cauteiari ; e , in coerenza alla natura anticipatoria della misura , alla limitata cognizione
propria della fase cautelare e non da ultimo alla natura della misura , si rivela opportuno, nel
caso in esame, limitare il perimetro di approfondimento alla sola assorbente questione
cautelare l'incarico di componente della Commissione Via in seno alla quale sono maturate le condotte
contestate • E' pure pacifico che il ricorrente è incensurato e che i fatti risalgono al più tardi al
maggio 2010.
7. Sulla base di tali elementi il Tribunale , in funzione di giudice dell'appello cautelare, senza
indicare quali tratti del contegno ascritto all'indagato siano stati considerati al fine , ha desunto
dal fatto una non occasionalità della condotta anche in ragione ìrtetg della pluralità dei fatti
contestati ; ha , dunque, ritenuto sussistente il rischio di reiterazione , ritenendo concreto il
pericolo che lo stesso , se lasciato nella possibilità di continuare a svolgere attività inerenti ad
un pubblico ufficio , possa commettere altri gravi delitti della medesima specie , soffermandosi
, nell'argomentare , sugli effetti della dismissione dell'incarico, in termini di palese fuorvianza
rispetto alla posizione interessata , caratterizzata piuttosto dalla continuità dalla funzione.
8. La motivazione sul punto è meramente assertiva e tautologica, inappagante perché il
parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può
essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi e
indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, sulla cui base
possa affermarsi che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere
detti reati.
Richiamarsi al tenore della condotta non è, di per sè, indicativo di un concreto e attuale
pericolo di recidiva specifica se non ci si sofferma su una valutazione dettagliata e strumentale
dell'agire proprio in correlazione prospettica quanto ai sintomi della pericolosità dell'indagato. E nel caso la motivazione resa si mostra in tutta la sua inadeguatezza laddove finisce per
assumere una valenza meramente aprioristica e stereotipata, omettendo di dare , per contro,
la giusta evidenza
al dato legato alla distanza cronologica dei fatti rispetto al giudizio , situazione
che imponeva una motivazione ancora più stringente soprattutto guardando all'assenza
di nuove condotte rese con riferimento al medesimo ruolo a far tempo dal maggio 2010
in poi ;
alla incensuratezza del ricorrente ;
ancora ed infine , al ruolo di minore pertinenzialità professionale ascrivibile allo
Iacovino in considerazione della sua specifica competenza in raffronto ai compiti tipici
della Commissione , atteso che siffatto momento valutativo , ove anche si ritenga non 6. Al fine , è pacifico che sino alla data dell'intervento cautelare il ricorrente rivestiva ancora incidente sugli elementi costitutivi dei reati contestati nell'ottica finalizzata al riscontro
dell'elemento soggettivo , rappresenta comunque uno spunto di valutazione inequivoco
quanto al, modesto , ruolo ponderale da assegnare al ricorrente nella realizzazione
delle condotte in contestazione.
Da qui la palese fondatezza del gravame in punto alle esigenze cautelari. Poiché peraltro non emergono dagli atti, quanto alle esigenze cautelari, aspetti inesplorati o
meritevoli di ulteriore approfondimento, l'ordinanza impugnata deve dunque in
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso il 27 marzo 2013
Il Consigliere estensore idente coerenza essere annullata senza rinvio