Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23627 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23627 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRAZIANO GIUSEPPE N. IL 05/08/1961
avverso l’ordinanza n. 635/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
batte/sentite le conclusioni del .fG Dott. Kcilt0 link,C ■ Ce.99:
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 09/04/2013

1. Graziano Giuseppe , per il tramite dei difensori fiduciari, propone ricorso in cassazione
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che , quale giudice
dell’appello ex art 310 , in accoglimento del gravame interposto dal PM , ha applicato al
ricorrente la misura cautelare interdittiva della sospensione da ogni pubblico ufficio ricoperto
dal Graziano giusta l’art 289 cpp, misura originariamente negata dal GIP presso il medesimo
Tribunale per ragioni afferenti l’insussistenza delle emergenze cautelari
2. Quattro i capi di imputazione contestati al Graziano.
cautelare trova riferimento nel delitto di cui agli artt. 110 e 479, in relazione all’art. 476, 2°
comma, c.p., perché quale Presidente del Nucleo V.I.A., nella seduta della commissione del
21.9.20071 rilasciava, in concorso con gli altri componenti, un parere favorevole circa la
compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato
“BORGIA I”, presentato dalla ditta “ANEMOS S.r.l.”, falso nel suo contenuto.
2.2 Al capo C viene contestato il delitto di cui agli artt. 56, 110 e 323 c.p., perché l in concorso
con gli altri componenti del Nucleo V.I.A. , sempre con riferimento alla seduta della
commissione del 21.9.2007, in violazione delle norme di legge e di regolamento ivi meglio
dettagliate, intenzionalmente ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco a procurare
un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta “ANEMOS S.r.l.” richiedente la compatibilità
ambientale del progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato Borgia 1 “, ed ai
suoi aventi causa. In particolare, oltre ad affermare II falso nel corpo del parere favorevole di
cui al punto B , il Graziano e gli altri componenti del nucleo Via omettevano di svolgere le
attività istruttorie finalizzate all’accertamento della completezza della documentazione
prodotta, verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai piani regionali ed ai
vincoli esistenti, verificare la rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle
documentate dal proponente.
2.3 Con il capo E viene contestato il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 323 c.p., perché , sempre
quale Presidente ed in concorso con gli altri componenti del Nucleo V.I.A. che partecipavano
alla seduta della commissione del 28.5.2010, sempre in violazione delle norme di legge e di
regolamento richiamate al capo C intenzionalmente ponevano in essere atti idonei e diretti in
modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta”ANEMOS S.r.!.”
richiedente la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione del parco eolico
denominato “BORGIA l”. In particolare, a seguito dell’invio, da parte della “ANEMOS S.r.l.”, del
Progetto definitivo in variante, ritenevano che il medesimo non dovesse essere sottoposto ad
ulteriore procedura di VIA nonostante l’intervento in variante prevedesse modifiche sostanziali
e interessasse il territorio di comuni diversi da quelli originariamente considerati.
2.4 Infine, con il capo F, al Graziano, in concorso con Maradei Andrea Pasquale si contesta il
reato di cui all’ad 323 c.p. per avere il primo, quale Dirigente Generale pro tempore del
Dipartimento Regionale Politiche dell’Ambiente, assunto il secondo quale componente esperto
del Nucleo VIA in violazione dell’ad 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 4.8.2008 ( che

2.1 Con quello di cui al punto B della rubrica , l’accusa mossa in funzione della iniziativa

disciplina, tra l’altro, la composizione del Nucleo prescrivendo che i membri esperti siano tutti
muniti di diploma di laurea) senza che il predetto avesse partecipato alla selezione pubblica di
cui al DI.G. n. 10983 del 6.8.2008 ( al pari degli altri membri del Nucleo VIA) o a qualsiasi
altra successiva selezione pubblica, e non essendo il correo munito di laurea ma di semplice
diploma in geometra e perito, e, cosi facendo , intenzionalmente procurava al medesimo un
Ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dai proventi economici derivanti dalla sua illecita
partecipazione al Nucleo VIA.

5.1 Con il primo si lamenta la originaria inammissibilità dell’appello del Pm per mancanza di
Interesse . Delimitata la richiesta alla sola sospensione afferente l’incarico presso la Via , il Gip
prima e il tribunale in sede di appello non avrebbero potuto comminare al ricorrente alcuna
altra misura maggiormente afflittiva . Una volta dismesso dunque siffatto pubblico ufficio , il
Pm non aveva più ragione di impugnare : ed il Tribunale , pur se sollecitato nel giudizio di
appello sul punto , nulla ha osservato in parte qua dando corpo ad una ulteriore violazione ex
art 606 lettera e cpp per la omessa motivazione sul punto.
5.2 Con il secondo si lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all’ad 479 cp
nonché vizio di motivazione . Secondo la difesa l’elemento materiale del reato in argomento
troverebbe riscontro non nella falsa rappresentazione di un dato obiettivo bensì nella
formulazione di un giudizio. , afferendo dunque inammissibilmente non alla fase dichiarativa
bensì a quella valutativa del parere .
5.3 Con il terzo motivo la violazione di legge ed il difetto di motivazione vengono rifertiti alle
diverse Ipotesi di abuso , tentate e consumate contestate sub C , E , F . Prendendo le mosse
dal vantaggio ingiusto garantito alla Anemos in termini di mera riduzione dei termini nella
approvazione di un progetto comunque destinato ad una valutazione positiva , ecco che a dire
della difesa , sul piano dell’elemento soggettivo mancava quella macroscopica illiceità dell’atto
utilizzata dal Giudice dell’appello per confermare la sussistenza del dolo intenzionale. In tutti i
casi , poi , il certo perseguimento dell’interesse pubblico ( la realizzazione di una opera foriera
di utilità economiche per il Comune di Borgia e ed il regolare ed efficiente funzionamento della
commisione mediante la cooptazione di un tecnico dalle già sperimentate competenze
specifiche ) impedivano in radice la sussistenza del dolo intenzionale costituendo l’obiettivo
primario dell’agente.
5.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo
alle esigenze cautelari. Precisato che nella specie tre dei quattro fatti addotti a sostegno della
gravità della condotta si riferiscono alla medesima vicenda , evidenzia la difesa la mancanza di
qualsibvolglia specificazione con riferimento agli asseriti precedenti al tempo trascorso dai
fatti, nonché alla dismissione della carica rivestita all’epoca dei fatti.
Considerato in diritto.
6. Il ricorso merita raccoglimento ed impone l’annullamento senza rinvio per le ragioni
precisate da qui a poco ; in particolare , il provvedimento non si sottrae ad un pregiudiziale

5. Quattro i motivi di ricorso .

difetto di ammissibilità dell’originario gravame ex art 310 cpp , rilevabile d’ufficio prescindendo
dal tenore effettivo dei motivi di ricorso , nel raccordo che occorre operare tra il tenore della
domanda cautelare velcolata al GIP ex ad 289 cpp e l’ appello articolato in risposta alla
reiezione della richiesta cautelare . A ciò si aggiunga, per dovere di completezza la chiara
fondatezza delle ragioni di doglianza sollevate in punto alle esigenze cautelari.
6. In fatto sembra opportuno evidenziare che l’indagine sottesa al provvedimento impugnato si
incunea nell’ambito delle attività connesse alla approvazione di un progetto di realizzazione di
a subentrare la “Borgia Wind s.r.l.”), destinato ad interessare una vasta area del comune di
Borgia. Le condotte contestate , in particolare, toccano i diversi snodi burocratici attraverso i
quali si dipana l’iter che porta alla autorizzazione da parte degli organi regionali del progetto in
questione una volta presentata la domanda di c.d. autorizzazione unica. In particolare ,
l’indagine tocca la subprocedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), disciplinata da
apposito regolamento regionale , la quale a sua volta si compone di due possibili fasi , una
necessaria di verifica preliminare ed una eventuale di possibile approfondimento

e si

conclude con un parere da parte della apposita commissione regionale destinato ad assumere
un carattere vincolante rispetto alla approvazione ed al contenuto del progetto ; attiene ancora
agli ulteriori spazi amministrativi attraverso i quali si compone l’iter che porta alla
approvazione finale del progetto , avuto riguardo alle competenze degli uffici delle diverse
amministrazioni comunali interessate ed ai compiti ascritti alla Conferenza di servizi,
organizzata in sede regionale , chiamata a rendere quella opera di unificazione finale
funzionalizzata al rilascio della c.d. autorizzazione unica da parte del Dirigente del Settore
Energia.
Nella vicenda , l’odierno ricorrente era componente della Commissione VIA che nella due
sedute indicate nei rispettivi capi di cui alla citata rubrica del PM ebbe a rendere parere
positivo in favore del progetto in discussione seguendo la procedura cd semplificata, dando
corpo, nell’opinione dei Giudici dell’appello cautelare , alle contestate ipotesi di falso ideologico
( capo B della rubrica ) e di tentato abuso d’ufficio ( capo C ed F ). In più , con contegno
sganciato dalla vicenda legata alla approvazione del progetto della Anemos ma sempre quale
Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, ebbe a concorrere alla nomina di Maradei
Andrea , situazione in fatto contestata al capo F della imputazione cautelare in ragione
dell’ipotizzato abuso d’ufficio ivi descritto.
7. Ciò precisato , osserva il Collegio come nella specie 4 l’originaria domanda cautelare
articolata dal PM fosse esplicitamente rivolta ad ottenere la sospensione del ricorrente
dall’incarico di componente del Nucleo regionale VIA , senza ulteriori riferimenti ad altri
possibili ruoli ascrivibili all’indagato siccome correlati ad un ufficio o servizio pubblico.
Depongono nel senso di siffatta delimitazione della domanda cautelare, inequivocabilmente, il
tenore specifico del petitum letto attraverso le evidenziate caratteristiche sottese al rischio di
reiterazione adotto , tutte cristallizzate facendo riferimento ai compiti di tale commissione,

un impianto eolico, denominato “Borgia I”, presentato dalla “Anemos s.r.l.” ( società cui, ebbe

nonché, guardando alla contestuale motivazione fornita in punto alla mancata formulazione
della domanda cautelare con riferimento ad altri componenti della medesima commissione,
non attinti dalla richiesta cautelare perché non più componenti della stessa.
Rigettata la richiesta dal GIP , per motivazioni diverse avuto riguardo alle singole posizioni , il
PM , una volta acquisita la notizia della intervenuta dismissione dell’incarico in oggetto ,
nell’articolare l’appello ha mutato i termini della domanda cautelare , chiedendo la sospensione
dell’indagato da qualsivoglia pubblico ufficio o servizio dallo stesso rivestito.
formulata.
8. Ritiene la Corte che l’iter processuale seguito nella specie renda palese la presenza di un
immediato vizio di inammissibilità del gravame originario.
8.1 Portano a siffatta conclusione diverse argomentazioni, la prima delle quali
Immediatamente afferente la necessaria corrispondenza che deve correre tra la domanda
articolata Innanzi al GIP ed il tenore del gravame interposto ex art 310 cpp in caso di reiezione
della prima , In presenza di un perimetro cognitivo ascritto al giudice dell’appello
definitivamente segnato dal tenore oggettivo della richiesta articolata al giudice della cautela.
Laddove sorga l’esigenza di articolare una diversa richiesta cautelare, relativa alla medesima
condotta , ma connotata da nuove emergenze ( qui la ritenuta presenza di ragioni di cautela
svincolate dal ruolo originariamente indicato come oggetto specifico dell’intervento
anticipatorio), grava sul PM l’onere di attivare ex novo l’iter processuale che porta alla doppia
eventuale valutazione di merito ( prima del GIP o comunque del giudice competente a rendere
il provvedimento cautelare e poi , se del caso, del Giudice dell’appello cautelare); ciò salvo si
riesca a profittare dell’incidente processuale di cui al comma II dell’ad 289 cpp , modificando
la domanda prima della decisione del Giudice della cautela , nel contraddittorio con
l’interessato ( facoltà della quale il PM nella specie non si è avvalso avuto riguardo alt
posizione dell’odierno ricorrente).
8.2 In seconda battuta giova rimarcare il diverso tenore e la maggiore afflittività della seconda
richiesta rispetto alla prima. L’ad 289 cpp ( non a caso a differenza della pena accessoria
prevista dall’art 28 cpp , che, facendo riferimento alla omnicomprensiva interdizione dai
pubblici uffici, prescinde dal tenore specifico della condotta, discendendo automaticamente al
verificarsi di alcune precipue ipotesi di reato ritenute con sentenza ) si riferisce, letteralmente
, alla sospensione da un pubblico ufficio e servizio e non , in via generale, alla sospensione da
uffici o servizi pubblici latamente intesa. La scelta letterale si pone in assoluta coerenza alla
necessaria correlazione strumentale che lega , in linea di principio, le qualità soggettive fatte
oggetto di possibile sospensione alla realizzazione della condotta criminosa addebitata ,
dovendosi escludere in radice l’applicabilità dell’intervento interdittivo in via anticipatoria e
provvisoria in presenza di contegni sganciati dal riferimento alle dette qualità soggettive .
Il tema , per quanto destinato a sovrapporsi , anticipa e si distingue da quello afferente il
rischio di reiterazione nell’ottica della individuazione delle emergenze cautelari; queste infatti

Il Tribunale , in accoglimento dell’appello , ha provveduto pedissequamente alla richiesta così

costituiranno la sostanza di riferimento specificatamente addotta di volta in volta , a seconda
della peculiarità del fatto , sempre che a monte sussista , astrattamente, la detta correlazione
di principio tra reato contestato e ruolo pubblico da neutralizzare , nulla escludendo che la
sussistenza di quest’ultima non corrisponda ( ad esempio per la occasionalità della condotta )
alla effettiva presenza delle prime . Nulla impedisce , peraltro , che la fattispecie possa imporre
un intervento generale volto a precludere al soggetto indagato ogni possibilità di contatto con
qualsivoglia ufficio o servizio pubblico ; ciò tuttavia dovrà essere oggetto di specifica richiesta
valutazioni che sono di sua esclusiva pertinenza , all’uopo parametrando il tenore oggettivo del
petitum nel quale si sostanzia la richiesta in termini, non altrimenti sindacabili , che ritiene
confacenti agli interventi in prevenzione da realizzare.
8.3 Laddove dunque l’azione preventiva abbia ad oggetto un servizio o ufficio pubblico diverso
da quello oggetto di specifica richiesta articolata Innanzi al Giudice della cautela , muta di
conseguenza anche la domanda cautelare ed occorre garantire all’indagato di difendersi con
riferimento alla nuova prospettazione. Il tutto sempre che l’originaria richiesta si muova in
rapporto orizzontale con quella diversamente articolata in appello; per contro, se la originaria
domanda cautelare si pone , rispetto alla seconda , in termini di verticale ed assorbente
maggiore afflittività ( tipico il caso in cui siano state chieste misure personali di natura
coercitiva quali gli arresti domiciliari o la custodia infrannuraria) , così come deve ritenersi
consentita la possibilità del Giudice di applicare la misura interdittiva, certamente meno
afflittiva e comunque assorbita nella richiesta , nei termini ritenuti più confacenti alla specie ,
parimenti deve ritenersi possibile per il PM la emendatio della richiesta cautelare.
8.4 Alla luce delle superiori considerazioni , dunque , il gravame originario interposto dal PM
avverso il provvedimento di reiezione reso dal Gip doveva ritenersi inammissibile ; ciò non per
mancanza di interesse così come paventato dalla difesa in ricorso in considerazione della
saturazione delle emergenze cautelari , bensì per la diversità del petitum cautelare, non
modificabile dal PM con la proposizione dell’appello ex art 310 cpp. Modifica , questa , che,
incidendo sulla stessa rituale sussistenza della domanda cautelare , finisce per concretare un
vizio inficiante il provvedimento impugnato a norma dell’art. 178, lett. b) cpp , dando luogo ad
una nullità insanabile , rilevabile anche d’ufficio, in ogni fase e stato del giudizio.
9. L’assorbente valenza delle considerazioni che precedono in funzione dell’annullamento senza
rinvio della decisione impugnata non rende tuttavia assolutamente superfluo e inopportuno , a
parere del Collegio , rendere un ulteriore cenno in punto alla manifesta fondatezza delle
doglianza articolata in tema di attualità delle esigenze cautelari
9.1 In fatto è pacifico che prima dell’intervento cautelare il ricorrente non rivestiva più
l’incarico di componente della Commissione Via in seno alla quale sono maturate le condotte
contestate . E’ pure pacifico che i fatti risalgono al più tardi al maggio 2010 e che il ricorrente,
dismesso l’incarico di presidente della Commissione Via e di dirigente del Dipartimento

In tal senso da parte del PM , chiamato ad azionare l’iniziativa cautelare sulla base di

Ambientale della Regione Calabria , riveste allo stato ancora l’ufficio pubblico di primo
dirigente del Corpo Forestale dello Stato.
9.2 D Tribunale , in funzione di giudice dell’appello cautelare, senza indicare quali tratti del
contegno ascritto all’indagato siano stati considerati al fine , ha desunto dal fatto una non
occasionalità della condotta , in ragione della pluralità delle condotte contestate e siccome
ulteriormente confortata dalla presenza di indefiniti e non precisati precedenti ; ha , dunque,
ritenuto sussistente il rischio di reiterazione malgrado la stessa dismissione dell’incarico
lasciato nella possibilità di continuare a svolgere attività inerenti ad un pubblico ufficio , possa
commettere altri gravi delitti della medesima specie .
9.3 Prescindendo dalla stessa possibilità di ritenere appagante la motivazione siccome nella
specie correlata alle imprecisate modalità del fatto – del tutto disgiunte dal singolo contegno
ascrivibile al ricorrente In riferimento ai fatti di reato contestati in concorso e primariamente
rimarcate in punto alla pluralità dei fatti contestati tralasciando che tre delle quattro
imputazioni cautelari ruotano comunque intorno alla medesima vicenda – ed alle altrettante
indefinite pendenze giudiziarie , resta da dire che nella specie il Tribunale ha palesemente
trascurato di assegnare il giusto peso al tempo trascorso dai fatti e al dato legato alla
dismissione degli incarichi correlati alle condotte contestate siccome ulteriormente filtrato dal
contenuto oggettivo del ruolo pubblico attualmente svolto dal Graziano.
8.4 In linea di principio deve convenirsi con l’affermazione in forza alla quale la prognosi
sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è
impedita dalla circostanza che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la funzione, nell’esercizio
del quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente
determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa; occorre tuttavia che a supporto del
ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati in modo puntuale e logico circostanze di fatto
che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posizione soggettiva rispetto a quella
ricoperta all’epoca dei fatti , possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi
lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato
commesso. E nel caso , il provvedimento impugnato non reca alcun elemento concreto in tal
senso , ciò malgrado già la sola distanza dei fatti dal giudizio imponeva una motivazione ancor
più dettagliata e stringente in punto alla concreta correlazione corrente tra le condotte
contestate ed il ruolo pubblico mantenuto finendo così per giustificare anche in parte qua
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso il 27 marzo 2013
Il Consigliere estensore

il Preside

pubblico rivestito all’epoca dei reati ascritti , ritenendo concreto il pericolo che lo stesso , se

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