Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23626 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23626 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARADEI ANDREA PASQUALE N. IL 16/01/1977
avverso l’ordinanza n. 629/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott.
cto._ (A.AL di kb.( ler MIVI13-9-A-J
.v.:(01^.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/04/2013

Pett9.4A1

7

1. Maradei Andrea Pasquale , per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso in
cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che , quale giudice
dell’appello ex art 310 , in accoglimento del gravarne interposto dal PM , ha applicato al
dal Maradei giusta Vent 289 cpp, misura originariamente negata dal GIP presso il medesimo
Tribunale per ragioni afferenti l’insussistenza delle emergenze cautelari.

2. Due i capi di imputazione contestati al Maradei.
2.1 Con il capo E viene contestato il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 323 c.p., perché , quale
componente e in concorso con gli altri appartenenti al Nucleo V.I.A. della Regione Calabria che
partecipavano alla seduta della commissione del 28.5.2010 , in violazione delle norme di legge
e di regolamento ivi richiamate , intenzionalmente ponevano in essere atti idonei e diretti in
modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta”ANEMOS S.r.!.”
richiedente la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione del parco eolico
denominato “BORGIA l”. In particolare, a seguito dell’invio, da parte della “ANEMOS S.r.l.”, del
Progetto definitivo in variante, ritenevano che il medesimo non dovesse essere sottoposto ad
ulteriore procedura di VIA nonostante l’intervento in variante prevedesse modifiche sostanziali
e interessasse il territorio di comuni diversi da quelli originariamente considerati.
2.2 Ancora, con il capo F , al Maradei , in concorso con Graziano Giuseppe viene altresì
contestato Il reato di cui all’ad 323 c.p. per avere il secondo, quale Dirigente Generale pro
tempore del Dipartimento Regionale Politiche dell’Ambiente, nominato il primo quale
componente esperto del Nucleo VIA in violazione dell’ad 3 del Regolamento Regionale n. 3 del
4.8.2008 ( che disciplina, tra l’altro, la composizione del Nucleo prescrivendo che i membri
esperti siano tutti muniti di diploma di laurea) senza che il predetto avesse partecipato alla
selezione pubblica di cui al D.b.G. n. 10983 del 6.8.2008 ( al pari degli altri membri del Nucleo
VIA) o a qualsiasi altra successiva selezione pubblica, e non essendo il Maradei munito di
laurea , ma di semplice diploma in geometra e perito, e , cosi facendo , intenzionalmente
procurandosi un Ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dai proventi economici derivanti
dalla sua illecita partecipazione al Nucleo VIA.
3. Tre i motivi di ricorso .
3.1 Con il primo si lamenta la originaria inammissibilità dell’appello del Pm per mancanza di
interesse Delimitata la richiesta alla sola sospensione afferente l’incarico presso la Via , il Gip
prima e il tribunale in sede di appello non avrebbero potuto comminare al ricorrente alcuna
altra misura maggiormente afflittiva . Una volta dismesso dunque siffatto pubblico ufficio , il
Pm non aveva più ragione di impugnare: ed il Tribunale , pur se sollecitato nel giudizio di

ricorrente la misura cautelare interdittiva della sospensione da ogni pubblico ufficio ricoperto

appello sul punto , nulla ha osservato In parte qua dando corpo ad una ulteriore violazione ex
art 606 lettera e cpp per la omessa motivazione sul punto.
3.2 Con il secondo si lamenta violazione di legge ed difetto di motivazione riferiti alle diverse
ipotesi di abuso , tentate e consumate contestate sub E , F . Il certo perseguimento
dell’interesse pubblico (la realizzazione di una opera foriera di utilità economiche per il Comune
di Borgia e ed il regolare ed efficiente funzionamento della commissione mediante la
cooptazione di un tecnico dalle già sperimentate competenze specifiche ) impedivano in radice
3.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alle
esigenze cautelari. Evidenzia la difesa la mera presenza di clausole di stile nel motivare del
Tribunale avulse da concretezza e prescindendo dal tempo trascorso dai fatti, nonché alla
dismissione della carica.
Considerato in diritto.
4. Il ricorso merita raccoglimento ed impone l’annullamento senza rinvio per le ragioni
precisate da qui a poco ; in particolare , il provvedimento non si sottrae ad un pregiudiziale
difetto di ammissibilità dell’originario gravame ex art 310 cpp , rilevabile d’ufficio prescindendo
dal tenore effettivo dei motivi di ricorso , nel raccordo che occorre operare tra il tenore della
domanda cautelare veicolata al GIP ex art 289 cpp e l’ appello articolato in risposta alla
reiezione della richiesta cautelare . A ciò si aggiunga, per dovere di completezza, la chiara
fondatezza delle ragioni di doglianza sollevate in punto alle esigenze cautelari.
6. In fatto sembra opportuno evidenziare che l’indagine sottesa al provvedimento impugnato si
incunea nell’ambito delle attività connesse alla approvazione di un progetto di realizzazione di
un impianto eolico, denominato “Borgia I”, presentato dalla “Anemos s.r.l.” ( società cui, ebbe
a subentrare la “Borgia Wind s.r.l.”), destinato ad interessare una vasta area del comune di
Borgia. Le condotte contestate , in particolare , toccano i diversi snodi burocratici attraverso i
quali si dipana l’iter che porta alla autorizzazione da parte degli organi regionali del progetto in
questione una volta presentata la domanda di c.d, autorizzazione unica. In particolare ,
l’indagine tocca la subprocedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), disciplinata da
apposito regolamento regionale , la quale a sua volta si compone di due possibili fasi , una
necessaria di verifica preliminare ed una eventuale di possibile approfondimento e si
conclude con un parere da parte della apposita commissione regionale destinato ad assumere
un carattere vincolante rispetto alla approvazione ed al contenuto del progetto ; attiene ancora
agli ulteriori spazi amministrativi attraverso i quali si compone l’iter che porta alla
approvazione finale del progetto , avuto riguardo alle competenze degli uffici delle diverse
amministrazioni comunali interessate ed ai compiti ascritti alla Conferenza di servizi,
organizzata in sede regionale , chiamata a rendere quella opera di unificazione finale
funzionalizzata al rilascio della c.d. autorizzazione unica da parte del Dirigente del Settore
Energia.

la sussistenza del dolo intenzionale costituendo l’obiettivo primario dell’agente.

Nella vicenda , l’odierno ricorrente era componente della Commissione VIA che nella seduta del
28 maggio 2010 ebbe a rendere parere positivo in favore del progetto in discussione seguendo
*

la procedura cd semplificata. In più , con contegno sganciato dalla vicenda legata alla
approvazione del progetto della Anemos , al ricorrente si contesta , in concorso con il Graziano,
l’episodio legato alla sua nomina in senso alla detta commissione .
7. Ciò precisato , osserva il Collegio come nella specie , l’originaria domanda cautelare
articolata dal PM fosse esplicitamente rivolta ad ottenere la sospensione del ricorrente
possibili ruoli ascrivibili all’indagato siccome correlati ad un ufficio o servizio pubblico.
Depongono nel senso di siffatta delimitazione della domanda cautelare , inequivocabilmente , il
tenore specifico del petitum letto attraverso le evidenziate caratteristiche sottese al rischio di
reiterazione adotto , tutte cristallizzate facendo riferimento ai compiti di tale commissione,
nonché, guardando alla contestuale motivazione fornita in punto alla mancata formulazione
della domanda cautelare con riferimento ad altri componenti della medesima commissione,
non attinti dalla richiesta cautelare i perché non più componenti della stessa.
Rigettata la richiesta dal GIP , per motivazioni diverse avuto riguardo alle singole posizioni , il
PM , una volta acquisita la notizia della intervenuta dismissione dell’incarico in oggetto ,
nell’articolare l’appello ha mutato i termini della domanda cautelare, chiedendo la sospensione
dell’indagato da qualsivoglia pubblico ufficio o servizio dallo stesso rivestito.
Il Tribunale , in accoglimento dell’appello , ha provveduto pedissequamente alla richiesta così
formulata.
8. Ritiene la Corte che l’iter processuale seguito nella specie renda palese la presenza di un
immediato vizio di inammissibilità del gravame originario.
8.1 Portano a siffatta conclusione diverse argomentazioni, la prima delle quali
immediatamente afferente la necessaria corrispondenza che deve correre tra la domanda
articolata innanzi al GIP ed il tenore del gravame interposto ex art 310 cpp in caso di reiezione
della prima , in presenza di un perimetro cognitivo ascritto al giudice dell’appello
definitivamente segnato dal tenore oggettivo della richiesta articolata al giudice della cautela.
Laddove sorga l’esigenza dl articolare una diversa richiesta cautelare, relativa alla medesima
condotta , ma connotata da nuove emergenze ( qui la ritenuta presenza di ragioni di cautela
svincolate dal ruolo originariamente indicato come oggetto specifico dell’intervento
anticipatorio), grava sul PM l’onere di attivare ex novo l’iter processuale che porta alla doppia
eventuale valutazione di merito ( prima del GIP o comunque del giudice competente a rendere
il provvedimento cautelare e poi , se del caso , del Giudice dell’appello cautelare); ciò salvo si
riesca a profittare dell’incidente processuale di cui al comma II dell’alt 289 cpp , modificando
la domanda prima della decisione del Giudice della cautela , nel contraddittorio con
l’interessato ( facoltà della quale Il PM nella specie non si è avvalso avuto riguardo alt
posizione dell’odierno ricorrente).

dall’incarico di componente del Nucleo regionale VIA , senza ulteriori riferimenti ad altri

8.2 In seconda battuta giova rimarcare il diverso tenore e la maggiore afflittività della seconda
richiesta rispetto alla prima. L’art 289 cpp ( non a caso a differenza della pena accessoria
prevista dall’ad 28 cpp , che, facendo riferimento alla omnicomprensiva interdizione dai
pubblici uffici, prescinde dal tenore specifico della condotta, discendendo automaticamente al
verificarsi di alcune precipue ipotesi di reato ritenute con sentenza ) si riferisce, letteralmente,.
, alla sospensione da un pubblico ufficio e servizio e non , in via generale, alla sospensione da
uffici o servizi pubblici latamente intesa. La scelta letterale si pone in assoluta coerenza alla
oggetto di possibile sospensione alla realizzazione della condotta criminosa addebitata ,
dovendosi escludere in radice l’applicabilità dell’intervento interdittivo in via anticipatoria e
provvisoria in presenza di contegni sganciati dal riferimento alle dette qualità soggettive.
Il tema , per quanto destinato a sovrapporsi , anticipa e si distingue da quello afferente il
rischio di reiterazione nell’ottica della individuazione delle emergenze cauteiari; queste infatti
costituiranno la sostanza di riferimento specificatamente addotta di volta in volta , a seconda
della peculiarità del fatto, sempre che a monte sussista , astrattamente, la detta correlazione
di principio tra reato contestato e ruolo pubblico da neutralizzare , nulla escludendo che la
sussistenza di quest’ultima non corrisponda ( ad esempio per la occasionalità della condotta )
alla effettiva presenza delle prime . Nulla impedisce , peraltro , che la fattispecie possa imporre
un intervento generale volto a precludere al soggetto indagato ogni possibilità di contatto con
qualsivoglia ufficio o servizio pubblico ; ciò tuttavia dovrà essere oggetto di specifica richiesta
in tal senso da parte del PM , chiamato ad azionare l’Iniziativa cautelare sulla base di
valutazioni che sono di sua esclusiva pertinenza , all’uopo parametrando il tenore oggettivo del
petitum nel quale si sostanzia la richiesta in termini, non altrimenti sindacabili , che ritiene
confacenti agli interventi in prevenzione da realizzare.
8.3 Laddove dunque l’azione preventiva abbia ad oggetto un servizio o ufficio pubblico diverso
da quello oggetto di specifica richiesta articolata innanzi al Giudice della cautela , muta di
conseguenza anche la domanda cautelare ed occorre garantire all’indagato di difendersi con
riferimento alla nuova prospettazione. Il tutto sempre che l’originaria richiesta si muova in
rapporto orizzontale con quella diversamente articolata in appello; per contro, se la originaria
domanda cautelare si pone , rispetto alla seconda , in termini di verticale ed assorbente
maggiore afflittività ( tipico il caso in cui siano state chieste misure personali di natura
coercitiva quali gli arresti domicillari o la custodia inframuraria) , così come deve ritenersi
consentita la possibilità del Giudice di applicare la misura interdittiva, certamente meno
afflittiva e comunque assorbita nella richiesta , nei termini ritenuti più confacenti alla specie ,
parimenti deve ritenersi possibile per il PM la emendati° della richiesta cautelare.
8.4 Alla luce delle superiori considerazioni , dunque , il gravame originario interposto dal PM
avverso il provvedimento di reiezione reso dal Gip doveva ritenersi inammissibile ; ciò non per
mancanza di interesse così come paventato dalla difesa in ricorso in considerazione della
saturazione delle emergenze cautelari , bensì per la diversità del petitum cautelare, non

necessaria correlazione strumentale che lega , in linea di principio, le qualità soggettive fatte

modifIcabile dal PM con la proposizione dell’appello ex art 310 cpp. Modifica , questa , che,
incidendo sulla stessa rituale sussistenza della domanda cautelare , finisce per concretare un
vizio inficiante il provvedimento impugnato a norma dell’art. 178, lett. b) cpp , dando luogo ad
una nullità insanabile , rilevabile anche d’ufficio , in ogni fase e stato del giudizio.
9. L’assorbente valenza delle considerazioni che precedono in funzione dell’annullamento senza
rinvio della decisione im.u. nata non rende tuttavia assolutamente superfluo e inopportuno , a
parere del Collegio ,

IL

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un ulteriore cenno in punto alla manifesta fondatezza delle

9.1 In fatto è pacifico che prima dell’intervento cautelare il ricorrente non rivestiva più
l’incarico di componente della Commissione Via in seno alla quale sono maturate le condotte
contestate . E’ pure pacifico che I fatti risalgono al più tardi al maggio 2010 mentre non
emerge dagli atti se lo stesso , allo stato , rivesta alcun ufficio o funzione pubblica .
9.2 Il Tribunale , in funzione di giudice dell’appello cautelare, senza indicare quali tratti del
contegno ascritto all’indagato siano stati considerati al fine , ha desunto dal fatto una non
occasionalità della condotta , in ragione della pluralità delle condotte contestate e siccome
ulteriormente confortata dalla presenza di indefiniti e non precisati precedenti ; ha , dunque,
ritenuto sussistente il rischio di reiterazione malgrado la stessa dismissione dell’incarico
pubblico rivestico all’epoca dei reati ascritti , ritenendo concreto il pericolo che lo stesso , se
lasciato nella possibilità di continuare a svolgere attività inerenti ad un pubblico ufficio , possa
commettere altri gravi delitti della medesima specie .
9.3 Prescindendo dalla stessa possibilità di ritenere appagante la motivazione siccome nella
specie correlata alle imprecisate modalità del fatto , del tutto disgiunte dal singolo contegno
ascrivibile al ricorrente In riferimento ai fatti di reato contestati in concorso , resta da dire che
nella specie il Tribunale ha palesemente trascurato di assegnare il giusto peso al tempo
trascorso dai fatti e al dato legato alla dismissione dell’Incarico correlato alle condotte
contestate.
9.4 In linea di principio deve convenirsi con l’affermazione in forza alla quale la prognosi
sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è
impedita dalla circostanza che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la funzione, nell’esercizio
dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente
determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa; occorre tuttavia che a supporto del
ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati in modo puntuale e logico circostanze di fatto
che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posizione soggettiva rispetto a quella
ricoperta all’epoca dei fatti , possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi
lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato
commesso. E nel caso , il provvedimento impugnato , non reca alcun elemento concreto in tal
senso , dando corpo ad una inadeguatezza del motivare viepiù rimarcata non solo dalla stessa
distanza dei fatti dal giudizio , tale da imporre una motivazione ancor più dettagliata e
stringente, ma soprattutto dalla mancata indicazione dell’attuale ruolo pubblico svolto dal

doglianza articolata in tema di attualità delle esigenze cautelari .

Maradei , così da impedire in radice ogni giudizio in punto alla concreta correlazione che deve
correre tra le condotte contestate ed l’ufficio ed il servizio pubblico ancora svolto , sempre se
sussistente .
Anche in parte qua , dunque , si giustifica l’annullamento senza rinvio del provvedimento
Impugnato.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Il Consigliere estensore

I Presidente

Così deciso il 27 marzo 2013

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