Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23625 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23625 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASTORE EGIDIO MICHELE N. IL 16/10/1950
avverso l’ordinanza n. 632/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 11/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lego/sentite le conclusioni del PG Dott. 4r4=12:1:2ZeCZICA G1 ~- 1
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Data Udienza: 27/03/2013

Ritenuto in fatto
1. Pastore Egidio Michele , per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso in cassazione
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che , quale giudice
dell’appello ex ad 310 , in accoglimento del gravame interposto dal PM , ha applicato al
ricorrente la misura cautelare interdittiva della sospensione da ogni pubblico ufficio ricoperto
dal Pasquale giusta l’art 289 cpp, misura originariamente negata dal GIP presso il medesimo
Tribunale per ragioni afferenti l’insussistenza della gravità indiziaria avuto riguardo
all’elemento soggettivo dei reati contestati , ricondotti all’egida degli artt 323 e 479 cp .
2. Due i capi di imputazione contestati al Pasquale.
2.1 Con quello di cui al punto B della rubrica l’accusa mossa in funzione della iniziativa
cautelare trova riferimento nel delitto di cui agli artt. 110 e 479, in relazione all’art. 476, 2°
comma, c.p., perché quale componente del Nucleo V.I.A. della Regione Calabria , nella seduta
della commissione del 21.9.2007 rilasciava, in concorso con gli altri componenti, un parere
favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione del parco
eolico denominato ” “BORGIA I “, presentato dalla ditta “ANEMOS S.r.l.”, falso nel suo
contenuto.
2.2 Al capo C) della rubrica viene contestato al ricorrente il delitto di cui agli artt. 56, 110 e
lì c.p., perché in concorso con gli altri componenti del Nucleo V.I.A. che partecipavano alla
seduta della commissione del 21.9.2007, in violazione di norme di legge e di regolamento, in
particolare ivi meglio precisate e in generale riferite a tutta la disciplina Legislativa e
regolamentare in tema di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale,
intenzionalmente ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto
vantaggio patrimoniale alla ditta “ANEMOS S.r.l.” richiedente la compatibilità ambientale del
progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato Borgia 1 “, ed ai suoi aventi
causa. In particolare, oltre ad affermare il falso nel corpo del parere favorevole, omettevano
di svolgere le attività istruttorie finalizzate all’accertamento della completezza della
documentazione prodotta, verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai
piani regionali ed ai vincoli esistenti, verificare la rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche
ambientali a quelle documentate dal proponente. Inoltre, omettevano di effettuare le essenziali
valutazioni sul fatto che la stazione di consegna era stata collocata nella fascia di rispetto di
500 metri del parco archeologico di Scolacium nonché in ordine all’esistenza delle cosiddette
“aree di attenzione” con riferimento alla collocazione degli aerogeneratori nei corridoi
ecologici,in aree di interesse archeologico ed altro.
3. Quattro i motivi di ricorso .
3.1 Con il primo si lamenta la originaria inammissibilità dell’appello del Pm , generico nelle
doglianze avuto riguardo specificatamente al tema della dismissione dell’incarico siccome
incidente sulla attualità delle esigenze cautelari. Precisato in fatto che l’originaria richiesta
articolata dal Pm aveva specificatamente ad oggetto la sospensione del Pastore dall’incarico di
componente del Nucleo Via e che in sede di interrogatorio innanzi al GIP l’indagato aveva
evidenziato di non rivestire più il ruolo in questione , segnala la difesa che su tale profilo , pur
a fronte della contestazione mossa dalla difesa del ricorrente nel corso dell’appello in punto alla
intervenuta neutralizzazione delle esigenze cautelari originariamente prospettate , nulla ha
osservato il Tribunale dando so
irpo ad una duplice violazione , ex art 591 cpp in ordine alla
ammissibilità del gravame inter osto dal PM, privo di interesse rispetto alla iniziativa cautelare
, ed ex art 606 lettera e)stesso codice per la omessa motivazione sul punto.
3.2 Con il secondo lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all’alt 479 cp
nonché vizio di motivazione . Secondo la difesa anche la divergenza afferente l’indicazione da
agricola ad agricola protetta della zona interessata dall’insediamento eolico era emersa in un
secondo momento , impedendo il falso sul piano soggettivo . In ogni caso , poi l’elemento
materiale del reato in argomento troverebbe riscontro non nella falsa rappresentazione di un
dato obiettivo bensì nella formulazione di un giudizio. , afferendo dunque inammissibilmente
non alla fase dichiarativa bensì a quella valutativa del parere . Dal punto di vista soggettivo,
la decisione del Tribunale , senza motivazione alcuna , supera i profili di negligenza e
trauratezza rilevati dal primo giudice per pervenire al giudizio di intenzionalità posto a
fondamento della decisione adottata.
32 Con il terzo motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione vengono rifertiti al
contestato abuso tentato. Lamenta la difesa che il dolo intenzionale non potrebbe trarsi
unicamente dalla natura macroscopica della violazione o dal semplice perseguimento di

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interessi non coincidenti con quello pubblico occorrendo piuttosto che la violazione di legge sia
il risultato del perseguimento , primario , di un interesse privatistico. Illogica e non
adeguatamente motivata sarebbe anche l’affermazione in forza alla quale il vantaggio
perseguito sarebbe costituito nella specie dal privilegio garantito dalla riduzione dei tempi
previsti per l’iter legato alla valutazione di impatto ambientale; affermazione peraltro erronea
in diritto dovendosi escludere la natura patrimoniale del vantaggio evidenziato.
3.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo
alle esigenze cautelari. Mancherebbe nella specie alcuna argomentazione con riferimento al
tempo trascorso dai fatti, alla incensuratezza del ricorrente , alla dismissione della carica
riVestita all’epoca dei fatti.
Considerato in diritto.
4. Il ricorso merita l’accoglimento ed impone l’annullamento senza rinvio per le ragioni
precisate da qui a poco ; in particolare , il provvedimento non si sottrae ad un pregiudiziale
difetto di ammissibilità dell’originario gravame ex ad 310 cpp , rilevabile d’ufficio
prescindendo dal tenore effettivo dei motivi di ricorso , nel raccordo che occorre operare tra il
tenore della domanda cautelare veicolata al GIP ex art 289 cpp e l’ appello articolato in
risposta alla reiezione della richiesta cautelare . A ciò si aggiunga, per dovere di completezza la
chiara fondatezza delle ragioni di doglianza sollevate in punto alle esigenze cautelari.
. In fatto sembra opportuno evidenziare che l’indagine sottesa al provvedimento impugnato si
cunea nell’ambito delle attività connesse alla approvazione di un progetto di realizzazione di
un impianto eolico, denominato “Borgia I”, presentato dalla “Anemos s.r.l.” ( società cui, ebbe
a subentrare la “Borgia Wind s.r.l.”), destinato ad interessare una vasta area del comune di
Borgia. Le condotte contestate , in particolare , toccano i diversi snodi burocratici attraverso i
quali si dipana l’iter che porta alla autorizzazione da parte degli organi regionali del progetto in
questione una volta presentata la domanda di c.d. autorizzazione unica. In particolare ,
l’indagine tocca la subprocedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), disciplinata da
apposito regolamento regionale , la quale a sua volta si compone di due possibili fasi , una
necessaria di verifica preliminare ed una eventuale di possibile approfondimento e si
conclude con un parere da parte della apposita commissione regionale destinato ad assumere
un carattere vincolante rispetto alla approvazione ed al contenuto del progetto ; attiene ancora
agli ulteriori spazi amministrativi attraverso i quali si compone l’iter che porta alla
approvazione finale del progetto , avuto riguardo alle competenze degli uffici delle diverse
amministrazioni comunali interessate ed ai compiti ascritti alla Conferenza di servizi,
organizzata in sede regionale , chiamata a rendere quella opera di unificazione finale
funzionalizzata al rilascio della c.d. autorizzazione unica da parte del Dirigente del Settore
Energia.
L’odierno ricorrente era componente della Commissioni VIA che nella seduta del 21 settembre
2007 ebbe a rendere il parere positivo in favore del progetto in discussione seguendo la
procedura cd semplificata, dando corpo , nell’opinione dei Giudici dell’appello cautelare , alle
contestate ipotesi di falso ideologico ( capo B della rubrica ) e di tentato abuso d’ufficio ( capo
C).
6. Ciò precisato , osserva il Collegio come nella specie , l’originaria domanda cautelare
articolata dal PM fosse esplicitamente rivolta ad ottenere la sospensione del ricorrente
dall’incarico di componente del Nucleo regionale VIA , senza ulteriori riferimenti ad altri
possibili ruoli ascrivibili all’indagato siccome correlati ad una funzione o un servizio pubblico.
Depongono nel senso di siffatta delimitazione della domanda cautelare , inequivocabilmente , il
tenore specifico del petitum letto attraverso le evidenziate caratteristiche sottese al rischio di
reiterazione adotto , tutte cristallizzate facendo riferimento ai compiti di tale commissione,
nonché, guardando alla contestuale motivazione fornita in punto alla mancata formulazione
della domanda cautelare con riferimento ad altri componenti della medesima commissione,
non attinti dalla richiesta cautelare perché non più componenti della stessa.
Rigettata la richiesta dal GIP , per motivazioni diverse avuto riguardo alle singole posizioni , il
PM , una volta acquisita la notizia della intervenuta dismissione dell’incarico in oggetto ,
nell’articolare l’appello ha mutato i termini della domanda cautelare , chiedendo la sospensione
dell’indagato da qualsivoglia pubblico ufficio o servizio dallo stesso rivestito.
Il Tribunale , in accoglimento dell’appello , ha provveduto pedissequamente alla richiesta così
formulata.

7. Ritiene la Corte che l’iter processuale seguito nella specie renda palese la presenza di un
immediato vizio di inammissibilità del gravame originario.
7.1 Portano a siffatta conclusione diverse argomentazioni, la prima delle quali
immediatamente afferente la necessaria corrispondenza che deve correre tra la domanda
articolata innanzi al GIP ed il tenore del gravame interposto ex art 310 cpp in caso di reiezione
della prima , in presenza di un perimetro cognitivo ascritto al giudice dell’appello
definitivamente segnato dal tenore oggettivo della richiesta articolata al giudice della cautela.
Laddove sorga l’esigenza di articolare una diversa richiesta cautelare, relativa alla medesima
condotta , ma connotata da nuove emergenze ( qui la ritenuta presenza di ragioni di cautela
svincolate dal ruolo originariamente indicato come oggetto specifico dell’intervento
anticipatorio), grava sul PM l’onere di attivare ex novo l’iter processuale che porta alla doppia
eventuale valutazione di merito ( prima del GIP o comunque del giudice competente a rendere
il provvedimento cautelare e poi , se del caso , del Giudice dell’appello cautelare); ciò salvo si
riesca a profittare dell’incidente processuale di cui al comma II dell’art 289 cpp , modificando
la domanda prima della decisione del Giudice della cautela , nel contraddittorio con
l’interessato ( facoltà della quale il PM nella specie non si è avvalso avuto riguardo ala
posizione dell’odierno ricorrente).
9.2 In seconda battuta giova rimarcare il diverso tenore e la maggiore afflittività della seconda
richiesta rispetto alla prima. L’art 289 cpp ( non a caso a differenza della pena accessoria
prevista dall’ad 28 cpp , che, facendo riferimento alla omnicomprensiva interdizione dai
pubblici uffici, prescinde dal tenore specifico della condotta, discendendo automaticamente al
verificarsi di alcune precipue ipotesi di reato ritenute con sentenza ) si riferisce, letteralmente
, alla sospensione da un pubblico ufficio e servizio e non , in via generale, alla sospensione da
uffici o servizi pubblici latamente intesa. La scelta letterale si pone in assoluta coerenza alla
necessaria correlazione strumentale che lega , in linea di principio, le qualità soggettive fatte
oggetto di possibile sospensione alla realizzazione della condotta criminosa addebitata ,
dovendosi escludere in radice l’applicabilità dell’intervento interdittivo in via anticipatoria e
provvisoria in presenza di contegni sganciati dal riferimento alle dette qualità soggettive
Il tema , per quanto destinato a sovrapporsi , anticipa e si distingue da quello afferente il
rischio di reiterazione nell’ottica della individuazione delle emergenze cautelari; queste infatti
costituiranno la sostanza di riferimento specificatamente addotta di volta in volta , a seconda
della peculiarità del fatto , sempre che a monte sussista , astrattamente, la detta correlazione
di principio tra reato contestato e ruolo pubblico da neutralizzare , nulla escludendo che la
sussistenza di quest’ultima non corrisponda ( ad esempio per la occasionalità della condotta )
alla effettiva presenza delle prime . Nulla impedisce , peraltro , che la fattispecie possa imporre
un intervento generale volto a precludere al soggetto indagato ogni possibilità di contatto con
qualsivoglia ufficio o servizio pubblico ; ciò tuttavia dovrà essere oggetto di specifica richiesta
in tal senso da parte del PM , chiamato ad azionare l’iniziativa cautelare sulla base di
valutazioni che sono di sua esclusiva pertinenza , all’uopo parametrando il tenore oggettivo del
petitum nel quale si sostanzia la richiesta in termini, non altrimenti sindacabili , che ritiene
confacenti agli interventi in prevenzione da realizzare.
7.3 Laddove dunque l’azione preventiva abbia ad oggetto un servizio o ufficio pubblico diverso
da quello oggetto di specifica richiesta articolata innanzi al Giudice della cautela , muta di
conseguenza anche la domanda cautelare ed occorre garantire all’indagato di difendersi con
riferimento alla nuova prospettazione. Il tutto sempre che l’originaria richiesta si muova in
rapporto orizzontale con quella diversamente articolata in appello; per contro, se la originaria
domanda cautelare si pone , rispetto alla seconda , in termini di verticale ed assorbente
maggiore afflittività ( tipico il caso in cui siano state chieste misure personali di natura
coercitiva quali gli arresti domiciliari o la custodia inframuraria) , così come deve ritenersi
consentita la possibilità del Giudice di applicare la misura interdittiva, certamente meno
afflittiva e comunque assorbita nella richiesta , nei termini ritenuti più confacenti alla specie ,
parimenti deve ritenersi possibile per il PM la emendatio della richiesta cautelare.
7.4 Alla luce delle superiori considerazioni , dunque , il gravame originario interposto dal PM
avverso il provvedimento di reiezione reso dal Gip doveva ritenersi inammissibile ; ciò non per
mancanza di interesse così come paventato dalla difesa in ricorso in considerazione della
saturazione delle emergenze cautelar’ , bensì per la diversità del petitum cautelare, non
modificabile dal PM con la proposizione dell’appello ex ad 310 cpp. Modifica , questa , che,
incidendo sulla stessa rituale sussistenza della domanda cautelare , finisce per concretare un

vizio inficiante il provvedimento impugnato a norma dell’art. 178, lett. b) cpp , dando luogo ad
una nullità insanabile, rilevabile anche d’ufficio, in ogni fase e stato del giudizio.
8. L’assorbente valenza delle considerazioni che precedono in funzione dell’annullamento senza
rinvio della decisione impugnata non rende tuttavia assolutamente superfluo e inopportuno , a
parere del Collegio , rendere un ulteriore cenno in punto alla manifesta fondatezza delle
doglianza articolata in tema di attualità delle esigenze cautelari .
8.1 In fatto è pacifico che prima dell’intervento cautelare il ricorrente non rivestiva più
l’incarico di componente della Commissione Via in seno alla quale sono maturate le condotte
contestate . E’ pure pacifico che i fatti risalgono all’anno 2007 e che il ricorrente riveste allo
stato ancora il ruolo di insegnante in una scuola pubblica.
8.2 Il Tribunale , in funzione di giudice dell’appello cautelare, senza indicare quali tratti del
contegno ascritto all’indagato siano stati considerati al fine , ha desunto dal fatto una non
occasionalità della condotta , confortata dalla presenza di indefiniti e non precisati precedenti;
ha dunque ritenuto sussistente il rischio di reiterazione malgrado la stessa dismissione
dell’incarico pubblico ritenendo concreto il pericolo che lo stesso , se lasciato nella possibilità di
continuare a svolgere attività inerenti ad un pubblico ufficio , possa commettere altri gravi
delitti della medesima specie .
8.3 Prescindendo dalla stessa possibilità di ritenere appagante la motivazione siccome nella
specie correlata alle imprecisate modalità del fatto – del tutto disgiunte dal singolo contegno
ascrivibile al Pastore in riferimento ai fatti di reato contestati in concorso – ed alle altrettante
indefinite pendenze giudiziarie , resta da dire che nella specie il Tribunale ha palesemente
trascurato di assegnare il giusto peso al tempo trascorso dai fatti e al dato legato alla
dismissione dell’incarico di componente della VIA siccome ulteriormente filtrato dal contenuto
oggettivo del ruolo pubblico attualmente svolto dal Pastore.
8.4 In linea di principio deve convenirsi con l’affermazione in forza alla quale la prognosi
sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è
impedita dalla circostanza che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la funzione, nell’esercizio
dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente
determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa; occorre tuttavia che a supporto del
ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati in modo puntuale e logico circostanze di fatto
che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare
a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa
categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. E nel caso , non solo il
provvedimento impugnato non reca alcun elemento concreto in tal senso quando invece già la
sola distanza dei fatti dal giudizio imponeva una motivazione ancor più dettagliata e puntuale ;
ma è altresi a dirsi che lo specifico ruolo di insegnante pubblico attualmente assunto dal
Pastore non trova alcuna concreta correlazione con la funzione svolta nel compiere le condotte
illecite contestate finendo per porsi in aperta distonia con il ritenuto rischio di reiterazione
addotto tanto da giustificare anche in parte qua l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.
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Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso il 27 marzo 2013
il Presidente
Il Consigliere estensore

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