Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23624 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23624 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARO GIUSEPPE N. IL 15/10/1949
avverso l’ordinanza n. 630/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. G, 0, o
c14 g–A–v -t (04.4…A.~—C–)

Udit i difen .rAvv.;

Data Udienza: 27/03/2013

1. Ferrara Giuseppe per il tramite del difensore fiduciario propone ricorso in cessazione
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che , quale giudice
dell’appello ex art 310 , in accoglimento del gravame interposto dal PM , ha applicato al
ricorrente la misura cautelare interdittiva della sospensione da ogni pubblico ufficio ricoperto
dal Ferrara giusta l’art 289 cpp, originariamente negata dal GIP presso il medesimo Tribunale
per ragioni afferenti l’insussistenza della gravità indiziaria avuto riguardo all’elemento
soggettivo del reato contestato, ricondotto all’egida degli artt 56 e 323 cpp

dei servizi del 17 marzo 2008 , in violazione di norme dì legge e di regolamento
dettagliatamente indicate in rubrica avrebbe posto i essre atti diretti in modo non equivoco a
procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla • ditta “ANEMOS S.r.l.” , richiedente
l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio del parco eolico denominato “BORGIA I”,
sito nel comune di Borgia ( composto da 36 aerogeneratori della potenza nominale di 90 MW) ,
ed ai suoi aventi causa; vantaggio costituito dai profitti derivanti dal futuro utilizzo del parco
eolico, nonché ad arrecare inoltre un serio danno all’ambiente ed al paesaggio, beni
costituzionalmente tutelati.
3. Due i motivi di ricorso .
3.1 Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto alla gravità
indiziaria avuto riguardo al reato contestato. Si lamenta il ricorrente che il provvedimento in
questione non indica la legge o il regolamento violato in funzione dell’abuso ; non
approfondisce poi il ruolo ascritto al presidente della Conferenza dei servizi , nella specie svolto
dal Ferrara , privo di compiti di rilievo se non di coordinameno e segreteria e come tale non
differente da quello degli altri componenti , sì che rimarrebbe del tutto ingiustificato il
coinvolgimento esclusivo dello stesso nella detta vicenda processuale . Sul piano poi
dell’elemento soggettivo evidenzia al fine, oltre a quanto emarginato dal GIP nel
provvedimento riformato dal Tribunale , che il dolo andava altresì escluso perché la decisione
della conferenza era stata preceduta dalla deliberazione positiva della commissione per la VIA ,
valutazione resa in termini talmente perentori da non meritare un approfondimento istruttorio
e conclusa già in fase di mero screening del progetto.
Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo
alle esigenze cautelari. Mancherebbe nella specie l’attualità essendo decorsi più di cinque anni
dai fatti e mancando una motivazione particolarmente rigorosa sul punto.
Considerato in diritto.
4.

Il ricorso va accolto con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento

impugnato in ragione della marcata fondatezza delle contestazione mossa con riferimento alla
valutazione delle attualità delle esigenze cautelari, tale da porre in secondo piano le non
indifferenti incertezze comunque connotanti la motivazione che occupa in punto alla gravità
indiziaria avuto riguardo in particolare ai profili inerenti l’elemento soggettivo del reato in
contestazione.

2. In particolare, il Ferrara quale responsabile del Procedimento e Presidente della conferenza

6. In fatto sembra opportuno evidenziare che l’indagine sottesa al provvedimento impugnato si
è incuneata nell’ambito delle attività connesse alla approvazione di un progetto di realizzazione
di un impianto eolico, denominato “Borgia I”, presentato dalla “Anemos s.r.l.” ( società cui,
ebbe a subentrare la “Borgia Wind s.r.l.”), destinato ad interessare una vasta area del comune
di Borgia. Le condotte contestate, in particolare , toccano i diversi snodi burocratici attraverso
i quali si dipana l’iter che porta alla autorizzazione da parte degli organi regionali del progetto
in questione una volta presentata la domanda di c.d. autorizzazione unica. In particolare ,

apposito regolamento regionale , la quale a sua volta si compone di due possibili fasi , una
necessaria di verifica preliminare ed una eventuale di possibile approfondimento

e si

conclude con un parere da parte della apposita commissione regionale destinato ad assumere
un carattere vincolante rispetto alla approvazione ed al contenuto del progetto ; attiene,ancora,
agli ulteriori spazi amministrativi che hanno caratterizzato l’iter destinato a portare alla
approvazione finale del progetto, avuto riguardo alle competenze degli uffici delle diverse
amministrazioni comunali interessate ed ai compiti ascritti alla Conferenza di servizi,
organizzata in sede regionale , chiamata a rendere quella opera di raccordo unitario dei diversi
momenti nei quali ebbe a dipanarsi l’azione amministrativa finalizzata al rilascio della
autorizzazione unica da parte del Dirigente del Settore Energia.
Il ricorrente , nella presente vicenda, ha rivestito il ruolo di responsabile della conferenza di
servizi da ultimo richiamata.
7. I provvedimenti resi dai giudici della cautela nel procedimento in esame hanno un punto di
concorde visione della vicenda in esame : delle diverse inosservanze di legge e regolamento
affermati nella contestazione , sia il GIP che il Tribunale del riesame hanno ritenuto sussistente
in funzione dell’ipotesi di reato contestata quella esclusivamente inerente la collocazione della
stazione di consegna nella fascia di rispetto di metri 500 del parco archeologico di Scolacium.
Il Gip ha poi negato la misura cautelare ritenendo che , piuttosto che agire con la intenzione di
avvantaggiare la società interessata , la irregolarità riscontrata avrebbe trovato adeguata
giustificazione nell’affidamento legato al parere favorevolmente reso dalla Direzione Generale
per i beni Culturali nonché nella volontà di definire speditamente il procedimento
amministrativo in linea con l’interesse pubblico perseguito, così negando l’elemento soggettivo
del reato; il Tribunale del riesame , per contro , ha ritenuto che la macroscopica illiceità della
violaz1/2ne e la posizione verticistica ricoperta all’interno dell’organo non consentivano il
giudizio negativo reso dal primo giudice , ascrivendo alla condotta una ragion d’essere che non

poteva essere se non quella di favorire ingiustamente la Anemos In presenza del rischio di
recidiva , riscontrato nella non occasionalità della condotta in considerazione dei precedenti del
ricorrente e di altro procedimento pendente sempre con riferimento ad altro parco eolico, il
Tribunale ha dunque accolto l’appello del PM irrogando la misura interdittiva.
8. Si è già anticipato che l’impugnato provvedimento non regge sul piano argomentativo
proprio con riferimento alle emergenze cautelari. Pare alla Corte tuttavia opportuno, nel

l’indagine tocca la subprocedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), disciplinata da

rispetto dell’iter logico che deve guidare la disamina di legittimità , non prescindere
integralmente dalla valutazione afferente la gravita indiziaria , nella specie messq in crisi dal
ricorso avuto riguardo al tema dell’elemento soggettivo.
Vero è che nel costante orientamento espresso da questa Corte con riferimento all’elemento
soggettivo delreato di abuso d’ufficio , la comprova del dolo intenzionale non presuppone la
dimostrazione dell’accordo collusivo né risulta esclusa dalla mera compresenza di una finalità
pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale,occorrendo piuttosto che il perseguimento del
pubblico interesse costituisca l’obiettivo principale dell’agente. Tuttavia , è a dirsi che nel caso

allegazione indiziarla in ordine al contatto con il soggetto avvantaggiato, e , del resto, la
stessa verticistica posizione ascritta al ricorrente nell’organo amministrativo di pertinenza,
sono spunti che ben possono assumere un valore recessivo , sul piano della valutazione logica
diretta ad accertare la presenza del dolo , rispetto ad altri elementi , pretermessi nel ritenere
del Giudice dell’appello quali
la sostanziale riduzione ad una unica ipotesi delle numerose violazioni ascritte siccome
sottese alla evidenziata condotta di abuso ad una unica ipotesi ;
la natura dell’attività resa dall’organo presieduto dal ricorrente , destinato ad una
attività di raccordo dell’azione amministrativa di primaria pertinenza di altri enti ;
soprattutto , in stretta correlazione all’ultimo degli elementi segnalati , la presenza di
pareri e certificazioni rilasciate dagli enti competenti in termini apertamente confliggenti
con la situazione di fatto successivamente riscontrata proprio con riferimento alla
violazione specificatamente contestata a supporto della ritenuta gravità indiziaria ( si
guardi a quelle comunali; ancora alla acquisizione del parere del Ministero per i beni e
le attività culturali; infine a quello della citata commissione Via )
Considerato quanto sopra , deve ritenersi quantomeno dubbia la coerenza logica della
valutazione sottesa al ritenuto elemento soggettivo del reato contestato anche nei termini
della mera gravità indiziaria.
9. Di certo , poi, la decisione impugnata trova nella valutazione sottesa al rischio di recidiva
limiti di assoluto e assorbente spessore.
Giova ribadire che il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della
stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a
dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità
dell’indagato, sulla cui base possa affermarsi che quest’ultimo possa facilmente,
verificandosene l’occasione, commettere detti reati.
Nel caso il Tribunale non si è in alcun modo attenuto a tetti principi . Nel motivare del
Giudice dell’appello cautelare manca ogni specificazione quanto alla specifica connotazione
della condotta ascritta al ricorrente in funzione della ricostruzione della relativa pericolosità

nell’ottica dell’affermato rischio di recidivanza. Piuttosto, viene affermata aprioristicamente
la non occasionalità della condotta richiamando un imprecisato ” curriculum criminis” del

di specie il dato della mera macroscopicità della violazione , disgiunto da qualsivoglia

Ferrara , non dettagliato con riferimento ai precedenti , così da impedire a monte ogni
controllo sulla possibile correlazione tra gli stessi e l’agire oggi in giudizio . L’argomentare
si mostra poi, se possibileÌancor più vago )1..
precisazione di riferimento ,

1 laddove richiama, senza alcuna O L

la presenza di altra pendenza sempre afferente la

approvazione di un parco eolico.
La motivazione diviene definitivamente inappagante l infine r se ci si sofferma sull’epoca del
fatto ascritto al ricorrente, risalente al marzo del 2008 la rilevante distanza del fatto

elementi da porre a supporto del ritenuto pericolo di reiterazione, nel caso assolutamente
pretermessa, per quanto sopra, dal Giudice dell’appello tanto da rendere viepiù superfluo
un ulteriore approfondimento della questione cautelare e per l’effetto imporre
l’annullamento senza rinvio.
Pqm
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato .
Così deciso il 27 marzo 2013
Il Consigliere Estensore

Il

rispetto al giudizio cautelare imponeva infatti una stringente e rigorosa valutazione degli

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