Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23623 del 26/03/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23623 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRIDI HASAN N. IL 17/04/1981
avverso la sentenza n. 3445/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRENTO, del 11/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/mite le conclusioni del PG Dott.
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____

Data Udienza: 26/03/2013

Ritenuto in fatto e diritto.
1. Fridi Hasan propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trento con
la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia , concordata ex art 444 cpp , per
più ipotesi di reato ex art 73 Dpr 309/90 , unite dalla continuazione , alcune della quali
commesse in concorso con il fratello Meherez.
2. Lamenta il ricorrente che erano molteplici le contestazioni formulate , alcune in concorso
con il fratello , altre solo singolarmente all’uno o all’altro. Ciò malgrado la sentenza impugnata

mosse ai danni del fratello , con conseguente violazione degli artt 521 e 522 cpp e difetto di
correlazione per eccesso tra accusa e decisione. Adduce ancora violazione del disposto di cui
all’ad 129 cpp in quanto il decidente avrebbe dovuto escludere la responsabilità del ricorrente
per i fatti attribuiti al fratello, limitando la condanna ai soli fatti espressamente contestati allo
stesso , se del caso anche in concorso con il fratello Merhez.
3. La Procura Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi all’uopo addotti.
5. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, per la natura pattizia della
statuizione, il tenore oggettivo della condanna non può prescindere ed anzi è necessariamente
filtrato da quello della richiesta di patteggiamento sulla quale è caduto l’accordo; accordo che il
giudice può solo ratificare o non asseverare , senza invece che sia possibile modificarne il
contenuto .
Nel caso in oggetto, il ricorrente lamenta una mancata correlazione tra contestazione e
sentenza ( comprensiva anche di fatti esclusivamente posti in essere dal fratello del Fridi
Hassan ), al fine prendendo spunto dal fatto che la sentenza impugnata , in narrativa , riporti*,
pedissequamente il tenore della originaria contestazione, mossa anche guardando alle
imputazioni rivolte al fratello del ricorrente.
Siffatta erronea indicazione non altera tuttavia il tenore oggettivo dei fatti coperti dalla
statuizione di condanna.
E’ di tutta evidenza , anche sul piano logico , che la richiesta di patteggiamento poi sfociata
nell’accordo concretato in esito all’assenso reso dal PM, non poteva afferire ad altro se non
alle imputazioni riferibili al Fridi Hassan, al più in concorso con il fratello; ciò per forza di cose
, provenendo la proposta dallo stesso imputato, a meno di non voler sostenere che la richiesta
stessa era rivolta a fatti mai contestati all’odierno ricorrente.
Partendo da tale presupposto e alla luce di quanto sopra evidenziato , ne consegue che nella
specie , malgrado il possibile equivoco ingenerato dalla parte in narrativa della sentenza
impugnata , la condanna emessa non può che intendersi siccome riferita, avuto riguardo ai
fatti sottesi al giudizio , al tenore oggettivo dell’accordo raggiunto dalle parti e ratificato dal
Giudice ex art 444 cpp ; ciò in linea al costante orientamento di questa Corte che, in ipotesi di
divergenza tra i due momenti ( accordo emergente dal verbale di udienza e sentenza ) ,

attribuisce al ricorrente indifferentemente tutte le contestazioni , anche quelle esclusivamente

mostra di dare prevalenza a quello di formazione pattizia nell’ottica della necessaria
valorizzazione del contenuto sostanziale dell’accordo.
Da qui la manifesta infondatezza del rilievo , ai limiti della pretestuosità, dovendosi escludere ,
già sul piano, logico , che l’accordo proposto afferisse anche a fatti mai contestati al ricorrente

6. Non meno infondato il secondo motivo di ricorso.
Chiarito, per quanto ve ne fosse necessità , che i fatti giudicati sui quali è caduta condanna a

dell’odierno ricorrente , perde di rilievo la doglianza in forza alla quale il Giudice , per le
condotte esclusivamente ascritte alla posizione del fratello Merez avrebbe dovuto pronunziare
sentenza assolutoria ex ad 129 cpp nei confronti del Fridi Hasan: la diversa imputazione
soggettiva di tali condotte a persona diversa dall’odierno ricorrente rendeva infatti
palesemente ultronea siffatta valutazione , estranea al perimetro cognitivo ascritto al giudice
che nella specie ha provveduto a ratificare ex art 444 cpp l’accordo promosso dal Fridi Hasan.
7 . All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende che si stima equo determinare in Euro 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26 marzo 2013
Il Consigliere estensore

pena patteggiata altro non sono se non quelli esclusivamente riferibili alla posizione

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