Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2362 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2362 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SQUILLANTE SALVATORE N. IL 06/07/1981
avverso la sentenza n. 1280/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Squillante Salvatore ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che, pur riducendo la pena come da dispositivo ha
confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per i
reati di resistenza e lesioni personali, e lamenta violazione di legge,
difetto di motivazione, travisamento del fatto in riferimento alla
del giudizio di colpevolezza, alla mancata esclusione della recidiva.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminose contestate, della accertata capacità di intendere e di volere
dell’imputato al momento del fatto, e della mancanza di elementi
logico-probatori idonei a discostarsi da tale decisione, non mancando
poi di giustificare la congruità della pena come rideterminata, ivi
compresa la operatività della contestata recidiva, correttamente
interpretando e applicando i principi, più volte espressi dalla
giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non appare
sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende,
come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame del
merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di 1.000,00.
P.

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2

M.

valutazione della prova della imputabilità dell’imputato, alla conferma

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così in Roma 11/12/2012

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