Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23612 del 26/02/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23612 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTANIELLO ANGELA N. IL 07/04/1967
avverso l’ordinanza n. 3412/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
24/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
-}ette/sentite le conclusioni del PG Dott. G
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Data Udienza: 26/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 novembre 2012 il Tribunale del riesame di Roma ha
confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti
domiciliari emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Velletri in data 8 novembre
2012 nei confronti di Angela Santaniello, indagata per il reato di cui agli artt.
dell’ufficio servizi sociali del Comune di Anzio per favorire, in concorso con
l’assessore comunale Colarieti Italo, una cooperativa (“Rainbow s.c.”) a
quest’ultimo collegata, che versava in una situazione di irregolarità
contributiva, in contrasto con le norme in materia di appalti e con i principi’ di
imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di fiducia dell’imputata, deducendo la manifesta illogicità della
motivazione e l’inosservanza della legge penale con riferimento all’assenza del
requisito del

fumus commissi delicti,

rilevabile sotto vari profili, e

segnatamente in quanto:
a) l’indagata sarebbe succeduta nell’incarico di dirigente quando erano decorsi i
termini previsti dalla legge per la conclusione della procedura di appalto in
materia di servizi e la revoca dell’aggiudicazione in presenza di irregolarità;
b) il ruolo dalla stessa ricoperto non potrebbe equipararsi al responsabile del
procedimento di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di servizi così
come previsto dall’art. 10 della L. n. 163/2006, spettando tale responsabilità
ad altra persona;
c) errata dovrebbe ritenersi, inoltre, la contestazione della mancata verifica
della regolarità contributiva da parte dell’indagata, non solo perché la legge ha
previsto solo di recente, e comunque successivamente alla data del fatto in
contestazione, la procedura della richiesta telematica agli enti, ma anche in
considerazione del fatto che un incarico specifico al riguardo, all’interno del
Comune di Nettuno, era stato affidato alla sua Ragioneria generale;

110, 319 e 321 c.p., in relazione al comportamento tenuto quale dirigente

d) l’indagata avrebbe provveduto ad una seconda proroga del servizio di
trasporto dei bambini disabili, senza indire una nuova gara, poichè l’ente si
trovava in una fase contabile-finanziaria di esercizio provvisorio della gestione,
con relativa incertezza della disponibilità economica del piano esecutivo di
gestione (P.E.G.): non appena approvato il bilancio, dunque, ella avrebbe
immediatamente provveduto all’adozione di tutti gli atti necessari.

dell’indagata di concorrere nel reato per la sussistenza di un accordo anteriore
o per la volontà di ricevere un’utilità per sé stessa o per altri, non potendosi
desumere il concorso nell’ipotizzata fattispecie delittuosa dai rapporti
intrattenuti, quale dirigente dell’ufficio servizio sociali, con il suo assessore di
riferimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e
precisati.

4. Preliminarmente occorre ribadire, alla stregua di un pacifico insegnamento
giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006,
dep. 05/10/2006, Rv. 234361), il principio secondo cui nel delitto di
corruzione, che è a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, è ben
possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi
nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro
dei concorrenti necessari, sia nell’ipotesi in cui si risolva in un’attività di
intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari.
Rimane, pur tuttavia, logicamente imprescindibile l’accertamento della
rilevanza causale della condotta posta in essere dal terzo, ossia di un elemento
strutturale decisivo, che nel caso di specie non è stato adeguatamente
giustificato nell’iter motivazionale dell’impugnata ordinanza, se non attraverso
la prospettazione di un generico collegamento emergente dall’esistenza di
rapporti tra l’assessore Colarieti e la dirigente Santaniello, che apparirebbero
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Mancherebbe, in definitiva, qualsiasi elemento dal quale possa trarsi la volontà

connotati da forme di ingerenza e di condizionamento del primo sulle scelte
tecniche della seconda, la cui effettiva natura, incidenza e modalità dovrebbero
essere congruamente precisate con specifico riferimento alle oggettive
implicazioni del quadro degli elementi storico-fattuali costituenti l’oggetto del
tema d’accusa, potendo ricevere le stesse un’alternativa, ed in astratto
parimenti valida, anche se neutra, giustificazione, nell’ambito delle ordinarie
contigui.
Deve rilevarsi, inoltre, come l’impugnata ordinanza dia per scontata la
ricorrenza di un profilo che, di contro, avrebbe dovuto essere oggetto di uno
specifico vaglio preliminare al fine dell’accertamento del requisito del fumus
commissi della’, ossia la sussistenza della necessaria relazione di tipo
finalistico tra la prospettata dazione di talune utilità e gli atti adottati dal
pubblico ufficiale, quale elemento costitutivo dell’ipotizzata fattispecie
incriminatrice di cui all’art. 319 c.p.
Senza dar conto di tale aspetto, la sussistenza del

fumus

è stata

apoditticamente desunta, nell’iter motivazionale dell’impugnato
provvedimento, dal rilievo assegnato ad elementi di natura congetturale e
privi, al fine su indicato, dei necessari requisiti di univocità e valenza
dimostrativa in ordine alla configurabilità di un’intesa corruttiva, ossia da una
serie di anomalie ed irregolarità riscontrate nella gestione delle fasi del
percorso procedimentale che ha portato all’aggiudicazione della gara d’appalto
in favore della cooperativa amministrata dal De Berardinis.
Invero, costituisce ius receptum, nell’elaborazione giurisprudenziale di questa
Suprema Corte, il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento del delitto di
corruzione propria, è necessario dimostrare che il compimento dell’atto
contrario ai doveri d’ufficio è stato la causa della prestazione dell’utilità e della
sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal
fine la considerazione della mera circostanza dell’avvenuta dazione (da’ ultimo,
v. Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 09/02/2012, Rv. 251867; Sez. 6, n.
24439 del 25/03/2010, dep. 28/06/2010, Rv. 247382; Sez. 6, n. 34417 del
15/05/2008, dep. 28/08/2008, Rv. 241082).
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dinamiche di rapporti intercorrenti fra i titolari di ruoli ed uffici amministrativi

Sulla base di quanto or ora esposto, deve rilevarsi come, nel caso di specie,
siffatta, necessaria, dimostrazione della ricorrenza del nesso fra l’utilità e l’atto
da compiere, ovvero da omettere, non possa in alcun modo evincersi dal
complesso degli elementi rappresentati nel percorso motivazionale
dell’impugnato provvedimento, che ricollega in termini del tutto generici il
comportamento tenuto dalla ricorrente e dagli altri indagati in occasione delle
sarebbero state ricevute quale contropartita dell’ipotizzata intesa corruttiva, in
ragione dello svolgimento dell’attività di assessore comunale del Colarieti.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l’impugnato

provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Roma, il quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua
competenza, dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali,
uniformandosi ai su esposti principii di diritto in questa Sede elaborati.

procedure di affidamento dell’appalto oggetto del tema d’accusa alle utilità che

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