Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23611 del 26/02/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23611 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLARIETI ITALO N. IL 29/10/1954
DE BERNARDINIS AUGUSTO N. IL 30/07/1980
avverso l’ordinanza n. 3499/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
26/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti GAETANO DE AMICIS;
-fette/sentite le conclusioni del PG Dott. ìo r Pr g’
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Data Udienza: 26/02/2013

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RITENUTO IN FATTO
i. Con ordinanza emessa in data 29 novembre 2012 il Tribunale del riesame di Roma ha
confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal
G.i.p. del Tribunale di Velletri in data 8 novembre 2012 nei confronti di De Berardinis Augusto
e Colarieti Italo – rispettivamente indagati nelle qualità di assessore alle politiche sociali del
Comune di Anzio e di legale rappresentante della cooperativa “Rainbow” s.r.I., aggiudicataria
319 e 321 c.p., in relazione alle condotte omissive di alcuni atti dovuti da parte della dirigente
dell’ufficio servizi sociali – ossia, della coindagata Angela Santaniello – la quale, condizionata
dal Colarieti quale assessore di riferimento, avrebbe favorito quest’ultimo, consentendogli di
ottenere dalla predetta cooperativa alcune utilità economiche sino al febbraio 2012
(segnatamente, l’utilizzo di un’autovettura “Mercedes”, il rapporto di lavoro della moglie,
assunta dalla stessa cooperativa dal dicembre 2009, e l’utilizzo di personale dipendente presso
una casa di riposo per anziani gestita da una “onlus” riconducibile al Colarieti).
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il difensore di fiducia di
Colarieti Italo, deducendo: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 319-321 c.p. per
l’insussistenza della relativa fattispecie, non rinvenendosi negli atti l’utilità o la promessa
ricevuta dalla Santaniello per omettere o ritardare lo svolgimento della gara d’appalto, né
prova alcuna dei condizionamenti che su di lei sarebbero stati esercitati dal Colarieti; b) la
violazione dell’art. 273 c.p.p. per l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura
cautelare, tenuto conto del fatto che il rinvenimento di un assegno a firma del Colarieti in
favore del De Berardinis eliminerebbe ogni dubbio sull’esistenza di una condotta corruttiva di
quest’ultimo nei suoi confronti.
Strumentale, inoltre, risulterebbe la circostanza che l’indagato, pur avendo dato le dimissioni,
possa comunque influire sull’adozione di successivi atti amministrativi, tenuto conto anche del
fatto che le indagini sarebbero state completate e le prove tutte acquisite.
3. Avverso la medesima ordinanza, inoltre, ha proposto ricorso per cessazione il difensore di
fiducia del De Berardinis, deducendo: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 319-321
c.p. per l’insussistenza sia del patto corruttivo che delle relative utilità, tenuto conto, in
particolare, del fatto che l’autovettura aziendale era stata concessa in uso alla moglie del
Colarieti sin dal 2008, ossia ben prima della proroga del servizio di assistenza scuolabus del
Comune disposta nel marzo 2010, e del fatto che la moglie del Colarieti era stata più volte
assunta, in precedenza, presso la cooperativa “Rainbow”;

b)

contraddittorietà nella

motivazione, poiché l’asserita ingerenza del Colarieti nella gestione della predetta cooperativa
risulterebbe incompatibile con l’ipotizzata condotta corruttiva (apparendo inverosimile una
volontà corruttiva del De Berardinis per ottenere attività illecite che l’assessore avrebbe svolto
1
(

dell’appalto del servizio di trasporto di alunni anche disabili – per il reato di cui agli artt. 110,

nel suo diretto interesse), mentre nessun contatto significativo sarebbe stato documentato tra
il De Berardinis e la coindagata Santaniello, e nessuna utilità, infine, risulterebbe da costei
ricevuta in ragione della propria condotta omissiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Preliminarmente occorre ribadire, alla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale
di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Rv. 234361), il
principio secondo cui nel delitto di corruzione, che è a concorso necessario ed ha una struttura
bilaterale, è ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si
realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei
concorrenti necessari, sia nell’ipotesi in cui si risolva in un’attività di intermediazione finalizzata
a realizzare il collegamento tra gli autori necessari.
Rimane, pur tuttavia, logicamente imprescindibile l’accertamento della rilevanza causale della
condotta posta in essere dal terzo, che nel caso di specie non è stata adeguatamente spiegata
nell’iter motivazionale dell’impugnata ordinanza, se non attraverso la prospettazione di un
generico collegamento emergente dall’esistenza di rapporti tra l’assessore Colarieti e la
dirigente Santaniello, che apparirebbero connotati da forme di ingerenza e di condizionamento
del primo sulle scelte tecniche della seconda, la cui effettiva incidenza, natura e modalità
dovrebbero essere congruamente precisate con specifico riferimento alle oggettive implicazioni
del quadro degli elementi storico-fattuali costituenti l’oggetto del tema d’accusa, potendo
ricevere le stesse un’alternativa, ed in astratto parimenti valida, anche se neutra
giustificazione, nell’ambito delle ordinarie dinamiche dei rapporti intercorrenti fra i titolari di
ruoli ed uffici amministrativi contigui.
Deve rilevarsi, inoltre, come l’impugnata ordinanza dia per scontata la ricorrenza di un profilo
che, di contro, avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico vaglio preliminare al fine
dell’accertamento del requisito del fumus commissi delicti, ossia la sussistenza della necessaria
relazione di tipo finalistico tra la prospettata dazione di talune utilità e gli atti adottati dal
pubblico ufficiale, quale elemento costitutivo dell’ipotizzata fattispecie incriminatrice di cui
all’art. 319 c.p.
Senza dar conto di tale aspetto, la sussistenza del fumus è stata apoditticamente desunta,
nell’iter motivazionale dell’impugnato provvedimento, dal rilievo assegnato ad elementi di
natura congetturale e privi, al fine su indicato, dei necessari requisiti di univocità e valenza
dimostrativa in ordine alla configurabilità di un’intesa corruttiva, ossia da una serie di anomalie
ed irregolarità riscontrate nella gestione delle fasi del percorso procedimentale che ha portato
all’aggiudicazione della gara d’appalto in favore della cooperativa amministrata dal De
Berardinis.
2

4. I ricorsi sono fondati e vanno accolti nel limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.

Invero, costituisce ius receptum, nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte,
il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento del delitto di corruzione propria, è necessario
dimostrare che il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio è stato la causa della
prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo
sufficiente a tal fine la considerazione della mera circostanza dell’avvenuta dazione (da ultimo,
v. Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 09/02/2012, Rv. 251867; Sez. 6, n. 24439 del
25/03/2010, dep. 28/06/2010, Rv. 247382; Sez. 6, n. 34417 del 15/05/2008, dep.
Sulla base di quanto or ora esposto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, siffatta,
necessaria, dimostrazione della ricorrenza del nesso fra l’utilità e l’atto da compiere, ovvero da
omettere, non possa in alcun modo evincersi dal complesso degli elementi rappresentati nel
percorso motivazionale dell’impugnato provvedimento, che ricollega in termini del tutto
generici Il comportamento tenuto dagli indagati, ed in particolare dal Colarieti, in occasione
delle procedure di affidamento dell’appalto oggetto del tema d’accusa alle utilità che sarebbero
state ricevute quale contropartita dell’ipotizzata intesa corruttiva, in ragione dello svolgimento
della sua attività di assessore comunale.
6. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l’impugnato provvedimento

deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, il quale, nella piena
libertà delle valutazioni di merito di sua competenza, dovrà porre rimedio alle rilevate carenze
motivazionali, uniformandosi ai su esposti principii di diritto in questa Sede elaborati.

28/08/2008, Rv. 241082).

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