Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23601 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23601 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAR_RAS ANDREA N. IL 22/07/1974
avverso la sentenza n. 6544/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.111.G.FODARONI
che ha concluso per 1 ‘ inammissibilità. del ricorso;

Udito, per p/parte civile, l’Avv
Uditi difer1s6r Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

-2- •
RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto da MARRAS ANDREA avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Roma in data 20-03-2009,che lo aveva dichiarato colpevole (per
quel che qui interessa),di tentata violenza privata e lesioni aggravate in

danno di tal Caponi Giada e di resistenza a p.u. nei germini di cui alle
imputazioni sub C),D) ed E) e,unificati detti reati in continuazione e concessegli le attenuanti generiche,lo aveva condannato alla pena di mesi nove

di reclusione,condizionalmente sospesapla Corte di Appello di Roma,con sen-

tenza in data 26-9-20I2 yrigettata l’istanza difensiva di rinvio dell’udienza
per impedimento _del difensore, impegnatoin altro procedimento penale,

confermaya,nel merito p il giudizio di I” grado p ribadendo la comprovata responsabilità del MARRAS in ordine ai reati ascrittigli.

Avverso tale’sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,deducendo
a motivi del gravame,a mezzo del proprio difensore:

I)Violazione dell’art.606 co.I” lett.b) in relazione all’art.420 ter cpp.,

per violazione di legge in relazione all’impedimento del difensore a comparire in quanto impegnato in altro processo,con conseguente lesione del diritto di difesa;

2)Violazione dell’art.606 co.I” lett.e) cpp. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

in

relazione ai reati sub capi C),D) ed E )

non sussistendo la comprovata configurabilità del reato di violenza privata,

stante il fatto che l’asserita persona offesa aveva ammesso di essersi inventato alcuni episodi p nè sussistendo la perseguibilità per il reato di lesioni
personali,in difetto della configurabilità dell’aggravante di cui all’art.
61 n.2 cp.,nè configurandosi il reato di resistenza a p.u.,stante i termini
della condotta ascritta al ricorrente,vittima di un “sopruso” da parte degli
agenti p tanto da giustificare l’esclamazione “passerete_i guai” diretta ai _
predetti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivi addotti.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

spese

processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00=
alla cassa delle ammende.

Ed invero,quanto al motivo sub D. ,l’ordinanza dibattimentale della Corte
territoriale capitolina in data 26-9-2012 in punto di infondatazza della
istanza difensiva di rinvio per impedimento del difensore,è ineccepibile
anche quanto al difetto di tempgtività della stessa.
In meríto,giova ribadire il principio di – diritto,anche di recente espresso da questo giudice di legittimità in tema di corretta lettura dello

art.420 ter co.5″cpp.,secondo cui in caso di concomitante impegno professionale del difensore,spetta al giudice la valutazione comparativa dei diversi impegni in modo da contemperare le esigenze della difesa e

quelle

della giurisdizione,accertando se sia effettivamente prevalente quello

privilegiato dal difensore,mentre è del tutto irrilevante il mero criterio
cronologico della conoscenza prioritaria dell’impegno ritenuto prevalente
(Cfr.in termini Cass.pen.Sez.VI,22-03-20I2,n.III74,Gdovannelli).
1._n tali sensi si è correttamente uniformata la decisione della Corte
territoriale capitolina con la motivata ordinanza anzjuletta.

Del pari,quanto alla tempestività della richíesta,va ribadito il principio
di diritto secondo cui l’impedimento a comparire del difensore per contem-

poraneo impegno professionale si considera préntamente comunicato e quindi
costlituisce causa di rinvio a nuova udiena,quando è posto alla cognizione
del giudice con congruo anticipo e t cioè,in prossimità della conoscenza da
parte del difensore della contemporaneità degli impegni (cfr.in termini
Cass.pen.Sez.II,I-6-2010 n.20693,Lo Presti).N.alla Specie,risulte che la
la richiesta difensiva in parola è stata presentata solamente il giorno
precedente >11’0.dienza attinente

il procedimento in esame.

Anche il motivo sub 2) é inammissibile,trattandosi di un tentativo di rivalutazione in fatto delle accertate emergenze processuali a supporto della ribadita responsabilità dell’imputato in ordine ai reati sub c),d) ed
e) della rubrica.Correttamente,infatti,l’impugnata sentenza ha fatto esplicito richiamo alle motivate valutazioni già espresse dal giudice di I” grado quanto alla compravate sussistenza dei reati de quo,integrati in termini di corretta impostazione giuridica sia in punto oggettivo che soggettivo (cfr.fol1.6 e 7 sentenza di I” grado,confermata con la senéenza impugnata prAvio sintetico ma puntuale riscontro con le acquisite risultanze
processuali,in termini consonanti alla contestazione l specie per il reato

-4-

di resistenza (capo e)),a smentita delle assertive sommarie della difesa
circa la potenzialità della minaccia ad integrare la fattispecde ex art.
337 cp.sol se si considera l’accelt1Sato tenore letterale delle esclamazioni comprovatamente attribuite all’imputato verso i verbalizzanti intervenuti a chiari fini di compiere atti del proprio ufficio e/o servizio,stante
il comportamento pregresso del ricorrente ,giustificativo dell’intervento

P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/O0= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 23-4-2013

della polizia.

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