Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23601 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 23601 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

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sul ricorso proposto da:
PALAU GIOVANNETTI PIETRO N. IL 19/11/1952
avverso l’ordinanza n. 16204/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 17/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
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Data Udienza: 07/05/2014

PQM
dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Palau Giovannetti Pietro, che
condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille
euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, camera di c nsiglio, in data 7 maggio 2014.-

Letta la requisitoria del PG che ha chiesto non luogo a provvedere nel presente procedimento e
annullamento dell’ordinanza impugnata nel proc. pen. 16204/2013, con rinvio al tribunale di
sorveglianza di Brescia in conformità a precedente requisitoria,
rilevato:
-che Palau Giovannetti Pietro ha proposto istanza di rinvio a nuovo ruolo e contestuale
dichiarazione di ricusazione ai sensi dell’articolo 37 cpp, facendo seguito a precedente
denuncia-esposto,
-che, a sostegno della predetta dichiarazione, il predetto afferma che tutti i suoi ricorsi sono
stati assegnati alla prima sezione penale di questa corte e quindi anche l’incidente di
esecuzione proposto da ultimo con riferimento a ordinanza del tribunale di sorveglianza di
Brescia,
-che il Palau sostiene che il presidente, dott. Cortese e il consigliere, dott.ssa Boni, avrebbero
dovuto astenersi in quanto essi risultano, in maniera del tutto anomala, sempre presenti nei
collegi giudicanti che si sono occupati dei suoi ricorsi e che, in particolare, la seconda avrebbe
dovuto, in passato, rilevare le irregolarità commesse presso la corte di appello di Brescia, la
quale aveva trattenuto per oltre due anni un ricorso proposto da esso Palau,
poiché lo stesso, in via subordinata, manifesta -come anticipato- il proposito di ricusare i due
predetti, richiedendo, in ogni caso, la trasmissione degli atti al pubblico ministero
territorialmente competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di rito per quanto di sua
spettanza;
considerato
-che, per quanto riguarda il rinvio a nuovo ruolo, esso fu disposto dalla prima sezione di questa
corte all’udienza del 17.12.2013, con trasmissione degli atti a questa quinta sezione perché
decidesse sulla dichiarazione di ricusazione,
-che detta dichiarazione è da considerarsi inammissibile in quanto: 1) l’assegnazione dei ricorsi
alle sezioni di questa corte avviene secondo criteri tabellari predefiniti, 2) le ragioni per le
quali, secondo il Palau, il presidente Cortese e il consigliere Boni avrebbero dovuto astenersi
non rientrano nella previsione di cui all’art. 36 cpp, 3) non ricorre l’ipotesi di ricusazione di cui
alla lett. b) dell’art. 37 del medesimo codice, atteso che il rilievo di pretese irregolarità
asseritamente compiute da altro giudice non competono alla corte di cassazione, se non
integranti vizi del provvedimento impugnato, tali da determinarne l’annullamento,
poiché alla inammissibilità della dichiarazione di ricusazione consegue condanna di chi ha
proposto detta dichiarazione alle spese del procedimento e al versamento di somma a favore
della cassa ammende,
poiché detta somma può essere equitativamente stabilita nella misura di euro 1000,

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