Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23600 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23600 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SERPICO FRANCESCO
SENTENZA
suì ricors4 proposti da:
A) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
BANNOUR RADOUAN N. IL 25/11/1982
BANNOUR SAID N. IL 11/12/1990
1.0.UMADI SAID N. IL 04/05/1987
25- i1RODUR RAIDOAV; ‘Yg.f 3 gt`’C’Ug ggth
avverso la sentenza n. 1187/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.M.G.1 2010ARONI
che ha concluso per nnull ament o c on rinvio sulla pena in accoglimento ricorso PG e per l’ inammissibilità dei ricorsi degli
imputati;
Udito, per la
e civile, l’Avv
Nessuno è presente per la difesa degli imputati;
Data Udienza: 23/04/2013
RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto da BANNOUR RADOUAN,BANSOUR SAID e ROUMADI SAID avve_rso
la sentenza del GIP presso il Tribunale di Fitenze in data 9-01-2012 che,
all’esito di giudizio abbreviato, li aveva dichiarati colpevoli del reato
continuato di concorso nella detenzione a fini di vendita e nella cessione
di cocaina in favore di numerosi acquirenti e o riqualificata la fattispecie
nell’ambito del co.V” dell’art.73 DPR 309/90 e unificati i fatti in continuazione,aveva condannato ciascuno dei predetti imputati alla pena rispettiva-
mente ritenuta di giustizia,con relative pene accessorie l la Corte di Appello
di Firenze,con sentenza in data 9-12-2012,in parziale riforma del giudizio
di I” grado,rideterminava la pena come da dispositivo,riducendo l’aumento
della relativa misura in punto di continuazione e confermava nel resto detto
giudiziopribadendo la comprovata responsabilità di tutti gli apuellantí in
ordine ai fatti loro contestati,attese le risultanze delle indagini di pg.,
dell’esito della prova specifica e dei contenuti univoei delle intercettazioni video ed audio in atti.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cessazione:
il PG presso la Corte di Appello di Firenze,deducendo a motivi del gravame,
il difetto di motivazione ed erronea interpretazione ed applicazione della
legge penale in punto di ingiustificata riduzione della misura dello aumento
della pena per effetto della comprovata continuazione,stante l’ostativo spessore di gravità dei fatti,non giustificanti il trattamento sanzionatorio più
temperato rispetto a quello della decisione di I” grado;
gli anzidetti BANNOURL I deducendo,a monocorde motivo di gravame p la mancanza
di motivazione dell’impugnata sentenza in merito al quantum di pena irrogato
anche in punto di eccessivo aumento per effetto della continuazione,avuto
riguardo al ristretto periodo di tempo in cui i fatti contestati si sono
svolti.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna degli imputati
BANNOUR RADUAN e BANNOUR SAIO al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/40=
alla cassa delle ammende.
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Ed inveroptanto il ricorso del PG quanto quello dei predetti imputati ricorrenti vertslosuIla doglanza inequivocamente attinente la dosimetria del
trattamento sanzionatorio,segnatamente in relazione alla ritenuta continuazione tra i fatti contestati.
Ciò posto o giova ribadire il principio di diritto o più volte espresso da
questa Corte di legittimità,secondo cui la materiade qua l’è riservata
specie (cfr.fol1.8-9 sentenza impugnata),risulta sufficiente motivazione
al riguardo,la censura si sottrae al vaglio di legittimità.
P.Q.M.
al potere discrezionale del giudice di merito,di guisa che,se,come nella
DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA gli imputati ricorrenti BANNOUR
RADOUAN e BANNOUR SAID al pagamento delle spese processuali e ciascuno a
quello della somma di Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma,i1 23-4-2013