Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23600 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23600 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BARI
nei confronti di:
GESUITA LUIGI N. IL 01/04/1981
avverso la sentenza n. 2525/2013 TRIBUNALE di BARI, del
09/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lAikt-le),tt/septÙe le conclusioni del PG Dott.
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Uditi di sor Avv.;

Data Udienza: 07/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 09/10/2013 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., la pena di otto mesi di reclusione nei confronti di Luigi Gesuita, cui erano stati
contestati i reati di cui agli artt. 81, 494 e 482, in relazione all’art. 477 cod. pen., per avere
contraffatto il contrassegno Parcheggio Invalidi n. 4930 rilasciato dal Comune di Bari e avere
attribuito a sé la qualità di invalido.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari ha proposto ricorso per
cassazione avverso tale decisione, lamentando la mancata applicazione dell’aumento della

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Come emerge dagli atti processuali, all’udienza del 09/10/2013, è stata depositata richiesta
di applicazione della pena su richiesta delle parti, che analiticamente individuava il computo
del trattamento sanzionatorio, muovendo dalla pena base di un anno di reclusione, con
riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di un terzo, con
aumento di un terzo ai sensi dell’art. 81 cod. pen. e, infine, con la riduzione prevista dall’art.
444 cod. proc. pen.
Il fatto che la sentenza impugnata, nel recepire l’accordo, non abbia riprodotto siffatto
conteggio, non dimostra affatto che non è stato applicato l’aumento per la continuazione,
della cui assenza si duole il ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso in Roma il 07/05/2014

Il Componente estensore

pena per la continuazione.

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