Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 236 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 236 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROCCAFORTE GIACOMO N. IL 01/04/1978
avverso l’ordinanza n. 2855/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
A
Data Udienza: 30/09/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza in data 21.9.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dichiarava
inammissibile l’istanza formulate da ROCCAFORTE Giacomo di affidamento ex art. 94
dpr 309/90, sul presupposto che non era stata prodotta certificazione dell’attuale stato di
tossicodipendenza, nonchè attestazione di idoneità del programma terapeutico, così come
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, per chiedere
di rivalutare l’istanza, anche in ragione di disturbi psichici da cui andrebbe affetto.
Il motivo di ricorso è inammissibile poiché manca di specificità, risolvendosi in una
reiterazione dell’istanza in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 Settembre 2013.
previsto dalla norma suindicata .