Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 236 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 236 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta
nel procedimento nei confronti di
Capizzi Massimiliano, nato a Piazza Armerina il 30/01/1975

avverso la sentenza del Giudice di pace di Piazza Armerina del 17/01/2011

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Piazza Armerina dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Massimiliano Capizzi in ordine al reato di
cui all’art.612 cod. pen., contestato come commesso in Piazza Armerina nel
1

Data Udienza: 29/11/2012

febbraio del 2006 in danno di Gaetana Parlacino, in quanto estinti per
intervenuta remissione di querela.
Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge laddove la
mancata comparizione della persona offesa all’udienza dibattimentale veniva
qualificata come tacita remissione di querela in quanto preceduta da avviso che
detto comportamento sarebbe stato interpretato in tal senso, richiamando il

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
La pronuncia rammentata dal ricorrente (Sez. U, n.46088 del 30/10/2008,
Viele, Rv.241357, peraltro successivamente confermata da Sez. 2, n.44709 del
29/10/2009, Santomaggio, Rv.245632, e Sez. 6, n.11142 del 25/02/2010,
Lombardi, Rv.247014) ha in effetti affermato il principio dell’irrilevanza della
mancata comparizione del querelante, pur laddove la stessa sia preceduta dalla
notificazione di un avviso che la qualifichi come tacita rimessione della querela,
ai fini della configurabilità di siffatta causa estintiva del reato. La circostanza
invero, in quanto comportamento omissivo di natura endoprocessuale della
parte, non costituisce quello che l’art.152, comma secondo, cod. proc. pen.
definisce espressamente come un fatto, e quindi come la manifestazione di
un’attività esterna al processo, incompatibile con la volontà di persistere nella
richiesta di punizione del querelato; né tale deficienza naturalistica del
comportamento in esame, rispetto alle condizioni poste dalla legge, può essere
superata da una qualificazione in sede giudiziaria, non rispondente ad alcuna
norma che assimili la mancata comparizione alla remissione tacita della querela.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice
di Pace di Piazza Armerina.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Piazza Armerina
per il giudizio.
Così deciso in Roma il 29/11/292

OEPOEITX4k CANCELLERIA

contrario orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA