Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23599 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23599 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASANOVA MORO GIOVANNI GUIDO N. IL 24/06/1946
avverso l’ordinanza n. 586/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/seylle le conclusioni del PG Dott. p

LASL.- 440 Cikvu

-A,

A.4AQ

1rt-L-147-1

Data Udienza: 07/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 05/07/2013 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza proposta
in data 14/06/2013 da Mario Casanova ed intesa ad ottenere la restituzione nel termine per
impugnare la sentenza del Tribunale di Milano del 28/05/2012, rilevando che dal tenore
stesso della richiesta risultava che l’interessato aveva avuto conoscenza della sentenza a suo
carico in data 31/10/2012, ossia al momento dell’arresto e quindi ben prima del termine di
trenta giorni dal deposito dell’istanza.
2. Il Casanova ha proposto personalmente ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale proweduto sull’istanza senza dar
corso al procedimento camerale e, pertanto, in assenza di ogni contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, deducendo che, come emergeva
dalla richiesta proposta, il Casanova, al momento dell’arresto del 31/10/2012, era convinto
che l’ordine di esecuzione rappresentasse un errore della Procura, dal momento che il suo
difensore d’ufficio aveva proposto appello awerso la sentenza di primo grado e gliene aveva
fornito la prova: solo a seguito della decisione del 31/05/2013 della II sezione della Corte
d’appello di Milano, che aveva dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello, egli aveva
appreso che la decisione di condanna era divenuta irrevocabile.
Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che l’ordinanza impugnata non operi alcun riferimento
alla regolarità della notifica nei suoi confronti dell’estratto contumaciale della sentenza di
primo grado, ossia dell’adempimento, privo di equipollenti, da cui decorre il termine per
l’impugnazione.
Infine, si osserva che la tardività dell’appello, frutto dell’ignoranza della legge processuale
penale, da parte del difensore d’ufficio del Casanova, costituisce, rispetto a quest’ultimo,
un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, giacché è legittima
l’ordinanza di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine – per impugnare una sentenza
contumaciale – adottata de plano e, pertanto, in assenza di contraddittorio, stante il
carattere incidentale della procedura che ammette il rito camerale non partecipato e
l’assenza nell’art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. – contenente disposizioni procedurali
riferibili a tutti i casi ivi contemplati – di rinvii all’art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 13290 del
10/02/2011, Nikolic, Rv. 249955, nella scia di Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis,
Rv. 233418).
2. Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Alla stregua delle stesse affermazioni contenute in ricorso, l’istanza di restituzione nel
termine del 14/06/2013 è certamente stata presentata oltre il termine di trenta giorni di cui
all’art. 175, comma 2 bis, decorrenti dalla conoscenza della sentenza, realizzatasi al
momento dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione del 31/10/2012. E ciò senza dire che il

1

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione dell’art. 127, comma 1, 3, 4, 5 e dell’ad 178,

ricorrente era a conoscenza anche del procedimento, nel corso del quale era stato assistito
da difensore di fiducia, che solo cinque giorni prima della decisione, gli aveva comunicato la
rinuncia al mandato.
Quanto poi alla questione dell’errore del difensore di fiducia che aveva proposto appello oltre
i termini, va, in primo luogo, rilevato che la questione non era prospettata nell’istanza decisa
dall’ordinanza impugnata.
In secondo luogo, l’invocato orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo, ai fini
della restituzione in termine, all’errore difensivo (v., ad es., Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011,

20655 del 14/03/2012, Ferioli, Rv. 254072), comunque non correla meccanicamente
all’errore la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, ma richiede che il primo sia
determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale,
della quale non ricorre, nel caso di specie, alcuna dimostrazione.
Quanto, infine, alla dedotta irregolarità della notifica dell’estratto contumaciale, osserva la
Corte che la doglianza non assume rilievo nella presente sede, in cui si discute della
restituzione nel termine per impugnare.
Sussiste, infatti, incompatibilità tra la deduzione della nullità della notifica dell’estratto
contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini, la quale presuppone la
ritualità dell’atto cui è legato il termine scaduto, mentre nel caso di sussistenza della nullità
nessuna decadenza dal termine si è verificata, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso,
l’unico rimedio consentito è l’incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva
(Sez. 5, n. 4223 del 09/12/2008 – dep. 29/01/2009, Castano, Rv. 242949).
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 07/05/2014

Il Componente estensore

Lan, Rv. 250747), oltre ad essere tutt’altro che consolidato (v., in senso contrario, Sez. 4, n.

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